Una norma costituzionale per la legge elettorale

30 Set 2019

Secondo indiscrezioni giornalistiche che sembrano fondate, la maggioranza governativa sta rallentando l’esame del suo progetto di riforma elettorale: la soluzione interamente proporzionale sembrava urgentissima per bloccare le speranze salviniane di un successo grazie al maggioritario, ma ora si teme che il proporzionale aiuti Renzi.

Entrambe le motivazioni sono deplorevoli, se si considera che le regole del gioco non dovrebbero essere definite in funzione dell’immediato successo dell’uno o dell’altro giocatore. D’altra parte, sarebbe ingenuo pensare che le forze politiche che votano un testo in Parlamento non tengano conto dei propri interessi. Il nodo del problema, e una chiave per la soluzione, sta nel termine “immediato”. Tutto migliorerebbe se si votasse una legge elettorale non guardando al prevedibile risultato della prossima votazione, ma considerando i meccanismi che permanentemente essa può innescare nel sistema politico.

Tenendo conto di tali considerazioni, forse banali ma penso largamente condivisibili, oso formulare una proposta. Si stabilisca, con norma costituzionale, che ogni modifica alla legge elettorale entra in vigore non immediatamente, bensì al momento in cui si conclude la legislatura successiva rispetto a quella in corso al momento dell’approvazione.

La maggior parte dei paesi democratici non sente l’esigenza di una tale norma, perché in essi la legge elettorale è pressoché immodificabile, o comunque rimane fissa per tempi lunghissimi. In Italia vi sono state invece modifiche assai frequenti; dopo la drammatica esperienza dei conflitti connessi alla “Legge truffa” del 1953 si era comunque instaurata una positiva prassi di coinvolgimento, nella definizione della legge elettorale, dell’intero Parlamento.

Tale prassi è durata fino al “Mattarellum” (compreso): approvato nel 1993, esso è rimasto in vigore per le 3 successive elezioni. Poi è invece prevalsa la prepotenza di chi, temporaneamente in maggioranza, fissava le regole del gioco in funzione del proprio presumibile risultato alla prossima elezione; non stupisce che tali nuove leggi (dal “Porcellum” in avanti) siano rimaste in vigore al massimo per una sola elezione. “Al massimo”, perché a causa di interventi della Corte Costituzionale talune di queste non hanno neppure avuto la possibilità di venire applicate.

E’ altresì utile osservare che esiste un “Codice di buona condotta in materia elettorale” elaborato dal Consiglio d’Europa, Esso prevede esplicitamente, tra le altre indicazioni, che in caso di modifica legislativa del sistema elettorale tale modifica non si applichi a elezioni che si svolgano a meno di un anno dalla data di approvazione. Si tratta di indicazioni non vincolanti per gli Stati, come tutto ciò che promana dal Consiglio d’Europa; ma sarebbe positivo che l’Italia non si caratterizzasse per “cattiva condotta”.

(*)  Il professor Giunio Luzzatto è socio del Circolo LeG di Genova, oltre che Garante di LeG.

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