La solidarietà non è un principio astratto

15 Giu 2019

Nel giorno della festa del- la Repubblica, Lorenza Carlassare su invito di Libertà e Giustizia ha tenuto a Firenze una lezione sul principio di solidarietà in Costituzione. Il ministro dell’ Interno aveva da poco smesso di chiedere multe salate per chi salva una vita in mare.

Professoressa Carlassare, la solidarietà prevista dalla Costituzione va vista come un principio generale, addirittura generico, o come un preciso dovere, una prescrizione di legge?
Il principio di solidarietà vin cola i singoli cittadini ai loro doveri ma soprattutto vincola lo stato e il legislatore. Non a caso un provvedimento come quello immaginato da Sal vini non è passato, sarebbe stato chiaramente illegittimo. La solidarietà non è un principio generico ma, come ha detto la Corte costituzionale nel 1992, è «tra i valori fondanti dell’ ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’ uomo, dall’ articolo 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal costituente». Il principio, dunque, non ha solo valore descrittivo, la solidarietà non è una speranza e nemmeno semplicemente un obiettivo da raggiungere.
Ha un valore prescrittivo vincolante.

Vincolante in quali aspetti della vita sociale?

In tutti: nel lavoro, sul quale la Repubblica è fondata e che per l’uomo deve costituire la prima fonte di dignità. Nei diritti sociale: la salute, l’istruzione, la previdenza, l’accoglienza dei migranti, la libertà di coscienza. Fin dall’inizio i costituenti hanno sottolineato il legame tra diritti e solidarietà. La solidarietà attraversa la Costituzione, è collocata tra i principi fondamentali ma percorre l’intero testo. La convivenza sociale, secondo l’obiettivo dei costituenti, deve prendere forma a partire da questo principio.

In un momento di risorse scarse, è legittimo per lo stato fare delle scelte, garantire più o meno alcuni diritti?
È fatale che si debba scegliere. Ma per farlo bisogna sempre seguire le priorità della Costituzione. Che sono più forti anche della parità di bilancio adesso introdotta nell’articolo 81. Lo ha detto ancora la Corte nel 2016 (sentenza 275) quando ha spiegato che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Da molto tempo ho proposto una distinzione nell’utilizzo dei fondi pubblici che la Corte ha poi recepito: ci sono spese doverose, spese consentite e anche spese vietate, come secondo me sono quelle per gli armamenti non difensivi che vanno contro l’articolo 11. Un articolo che parla proprio della solidarietà tra i popoli.

Ma le leggi di bilancio sono ormai completamente sottratte al controllo del parlamento. Le impone il governo con la fiducia.
È molto grave. L’approvazione delle spese è il primo compito delle assemblee rappresentative. Il principio No taxation without representation è all’origine della rivoluzione americana ed è anche nella Costituzione italiana. Non si può imporre una prestazione personale se non è stata approvata dal popolo attraverso i suoi rappresentanti.

A proposito di tasse, può essere costituzionale la flat tax?
Per niente. Il principio di solidarietà comporta anche dei doveri per i singoli cittadini, il più immediato dei quali è pagare le tasse «in ragione della loro capacità contributiva». Aggiunge la Costituzione che «il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Ragione per cui una legge che prevedesse una sola aliquota, ma anche due aliquote secondo me, sarebbe in evidente violazione dell’articolo 53.

In conclusione, quale tutela è possibile quando i diritti sociali che sono espressione del principio di solidarietà vengono violati, cosa che accade comunemente?
Il cittadino può andare in giudizio e il giudice ordinario può chiamare in causa la Corte costituzionale. Può anche non farlo, applicando la norma in maniera costituzionalmente orientata. La Corte anzi obbliga i giudici a farlo quando è possibile. Di recente due tribunali a Firenze e a Bologna hanno ordinato l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo malgrado il decreto sicurezza intendesse vietarlo. Quale prova migliore che la solidarietà scritta in Costituzione non è un principio astratto?

Il manifesto, 14 giugno 2019

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