Il paesaggio e la rinascita delle aree/La lettera del Presidente di Libertà e Giustizia

15 Set 2017

Tomaso Montanari

In occasione della Scuola di Libertà e Giustizia su «Paesaggio e sviluppo locale per la rinascita delle aree interne», sabato 16 e domenica 17 settembre, Castelvecchio di Rocca Barbena | Oratorio di Santa Maddalena (https://libertaegiustizia.it/2017/08/26/39503/). È ancora possibile iscriversi scrivendo a scuolalibertaegiustiziagenova@gmail.com
 
Parlare del paesaggio, degli insediamenti e dell’economia delle aree interne significa da una parte fare l’inventario di «quel che resta» (per riprendere il titolo di un importante e recente libro di Vito Teti), ma dall’altra significa capire quel che potrebbe essere: e non solo delle aree interne, ma di tutto il Paese, in un modello alternativo e sostenibile di convivenza civile. Parafrasando il titolo di un altro celebre libro – scritto dall’attuale presidente della Corte Costizionale – si tratta di studiare e dunque di ‘pianificare’ (parola chiave) un ‘altro modo di vivere insieme’.


Andare a scuola di paesaggio significa andare a scuola di Costituzione: grazie ad una scelta per nulla ovvia dei costituenti, infatti, il «paesaggio» è posto, dal secondo comma dell’articolo 9, tra i principi fondamentali della Repubblica, la quale «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione».


Paesaggio e patrimonio formano una «inscindibile diade» (secondo una felice espressione di Salvatore Settis): la formula «‘il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione’ non indica, infatti, due cose tra loro distinguibili, o tantomeno separabili, ma una cosa unica, cioè la forma dell’intero paese» (Giuseppe Severini). La forma dell’Italia, dunque: fisica e culturale.


Questo clamoroso approdo costituzionale rispecchia il dato di fatto del «rapporto quanto mai stretto fra cultura e natura, la creazione del famoso paesaggio italiano» (Hannah Arendt). In una fitta storia culturale di lunga durata il paesaggio è stato progressivamente letto (e costruito) come il ‘volto della patria’. È questa una metafora nata intorno all’opera di John Ruskin, ma con radici tipicamente nostre: una metafora che da una parte si allaccia ad una antica storia culturale (già Raffaello, nel 1519, considera le rovine di Roma il «cadavere della patria») e dall’altra dà perfettamente conto dell’oggetto della tutela, che è appunto la forma dell’Italia. Durante il fascismo quella metafora di marca risorgimentale aveva acquistato un nuovo spessore morale e politico. Ad usarla era stato un illustre membro della Costituente: Piero Calamandrei. Nel discorso per la riapertura dell’università di Firenze (15 settembre 1944), egli raccontò che «negli anni pesanti e grigi nei quali si sentiva avvicinarsi la catastrofe facevo parte di un gruppo di amici che, non potendo sopportare l’afa morale delle città piene di falso tripudio e di funebri adunate coatte, fuggivamo ogni domenica a respirare su per i monti l’aria della libertà, e consolarci tra noi coll’amicizia, a ricercare in questi profili di orizzonti familiari il vero volto della patria». In questo gruppo si contavano, tra gli altri, anche Nello Rosselli, Alessandro Levi, Guido Calogero, Attilio Momigliano, Ugo Enrico Paoli, in qualche occasione Leone Ginzburg e lo stesso Croce. Era il vertice della cultura italiana: il meglio dell’Italia antifascista. Fu un’esperienza profondamente toccante, sul piano personale, culturale, politico: era forte la consapevolezza del valore civile del paesaggio e del patrimonio italiani. Era il territorio straordinario di questo Paese ad aver generato la civiltà: solo da lì era sperabile che essa si rigenerasse ancora, dopo il fascismo.


E si sbaglierebbe a pensare che una simile densità culturale sia senza rapporto con l’efficacia normativa. Al contrario, l’articolo 9 è ancora uno strumento perfettamente efficiente, come dimostrano le parole di una recente sentenza del Consiglio di Stato (2014): «Come è noto, sotto il profilo costituzionale l’art. 9 Cost. introduce la tutela del “paesaggio” tra le disposizioni fondamentali. Il concetto non va però limitato al significato meramente estetico di “bellezza naturale” ma deve essere considerato come bene “primario” ed “assoluto”, in quanto abbraccia l’insieme “dei valori inerenti il territorio” concernenti l’ambiente, l’eco-sistema ed i beni culturali che devono essere tutelati nel loro complesso, e non solamente nei singoli elementi che la compongono. Il paesaggio rappresenta un interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato, e, quindi, deve essere anteposto alle esigenze urbanistico-edilizie». Se il paesaggio è dunque «un interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato» è perché tutelando il paesaggio si tutela, diciamolo con le parole dell’articolo 3 della Costituzione, il «pieno sviluppo della persona umana».

La Repubblica.it, 15 settembre 2017

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