Il contratto a tutele crescenti? La possibilità che sia incostituzionale esiste eccome. Ad affermarlo non sono i soliti critici del Jobs Act e di Matteo Renzi, ma il Tribunale del Lavoro di Roma. Che in un’ordinanza del 26 luglio, relativa a una causa promossa dalla Cgil, ha deciso di “ritenere rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme” contenute nel Jobs Act e in particolare nel decreto legislativo 23 del 2015. Quello, appunto, che regola le cosiddette tutele crescenti. Il giudizio finale spetta ora alla Consulta, a cui la giudice Maria Giulia Cosentino ha rimesso gli atti. Ma dal sindacato di Susanna Camusso accolgono questa prima pronuncia come una importante, seppur parziale, vittoria. Per Lorenzo Fassina, responsabile dell’ufficio giuridico di Corso d’Italia, che più da vicino ha seguito la vicenda, “è la conferma che il nostro impianto era solido, ora attendiamo il responso della Corte”.

Che ancora non si sa quando arriverà, ma di certo farà discutere. “Prima che la Consulta si esprima, meglio non fare commenti”, si schermisce il giuslavorista Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione Adapt, il centro studi creato da Marco Biagi 2 anni prima del suo assassinio. “Certo, se la Suprema Corte confermasse il pronunciamento del Tribunale di Roma, sarebbe un fatto molto importante”, riflette Seghezzi, che insieme a Michele Tiraboschi – allievo e assistente proprio di Biagi – si è occupato molto di Jobs Act e di tutele crescenti. E precisa: “Noi, nei nostri studi, non arriviamo a supporre l’incostituzionalità di questa legge, e anzi non vediamo necessariamente come negativa neppure l’abolizione definitiva dell’articolo 18. Quello che, da parte nostra, sottolineiamo, è l’assoluta inconsistenza delle politiche attive. A fronte, cioè, di una maggiore flessibilità, non sono stati creati dei paracadute per chi resta senza lavoro”.

Quanto al merito dell’ordinanza che potrebbe portare alla clamorosa bocciatura del Jobs Act, tutto nasce da una vicenda privata. Quella di una lavoratrice romana assunta da un’azienda attiva nella Capitale nel campo della ristorazione. Assunta e licenziata: il tutto nel giro dei 7 mesi che vanno dall’11 maggio al 15 dicembre del 2015. È quello il giorno in cui i datori della s.r.l. comunicano che le “crescenti problematiche di carattere economico-produttivo” fanno sì che l’attività della donna “non può più essere proficuamente utilizzata dall’azienda”. E dunque, “rilevato che non è possibile” ricollocare la dipendente, “siamo costretti a licenziarla per giustificato motivo oggettivo”. Una motivazione, quella addotta dai datori di lavoro, che non convince la giudice. Perché caratterizzata da una “estrema genericità”, con una “assoluta mancanza di prova della fondatezza delle circostanze laconicamente accennate nell’espulsione”. Tutto troppo vago e non dimostrabile, dunque. Per questo il giudizio è netto: non ricorrono, si legge nell’ordinanza, “gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.

Questa, in sintesi, la questione personale. Che però spinge il Tribunale a pronunciarsi anche sull’altra questione – quella della costituzionalità del contratto a tutele crescenti – sollevata dal legale della lavoratrice, l’avvocato Carlo De Marchis Gomez, su input della Cgil, il sindacato a cui la donna si era rivolta dopo il licenziamento. Ebbene: il “sospetto” che uno dei pilastri del Jobs Act sia in contrasto con la Carta esiste. La giudice lo afferma osservando come “non si possa dubitare (…) della rilevanza della questione di costituzionalità” avanzata di fatto dal sindacato. In particolare, gli articoli con cui il contratto a tutele crescenti confligge sono il 3, il 4, il 35, il 76 e il 117. I motivi sono diversi, e tutti apparentemente gravi.

Nello specifico: per quanto riguarda l’articolo 3, il problema consiste nel fatto che “l’importo dell’indennità risarcitoria” prevista dal Jobs Act “non riveste carattere compensativodissuasivo e ha conseguenze discriminatorie”. In sostanza, secondo la giudice l’importo previsto per chi viene licenziato è troppo esiguo: e dunque da un lato non compensa il disagio che il lavoratore deve affrontare nel restare senza un’occupazione, dall’altro non costituisce un deterrente valido per il datore, che così si ritrova a poter mandare a casa le persone senza doversi fare troppi scrupoli. Tanto più che – e qui si viene all’articolo 4 – “al diritto al lavoro, valore fondante della Carta, viene attribuito” dal Jobs Act “un controvalore monetario irrisorio e fisso”. Non solo: l’aspetto “discriminatorio” della legge, di nuovo in rapporto all’articolo 3, consiste nel fatto che a godere di minori tutele in caso di licenziamento sono solo i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, entrata in vigore del decreto che introduce le cosiddette “tutele crescenti”. Nella stessa azienda si ritrovano così fianco a fianco dipendenti che dispongono della protezione dell’articolo 18, e dipendenti che quella protezione non ce l’hanno affatto. La giudice sottolinea inoltre che “l’eliminazione totale della discrezionalità valutativa del giudice finisce per disciplinare in modo uniforme casi molto dissimili fra loro”.

Come se non bastasse, l’ordinanza evidenzia come il contratto a tutele crescenti sia in contrasto con gli articoli 76 e 117. Quest’ultimo è quello che impone che la potestà legislativa dello Stato venga esercitata nel rispetto “dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Cosa che il governo si impegnava a fare con una legge delega, regolata appunto dall’articolo 76 della Costituzione. Così invece non è stato per il Jobs Act, in conflitto sia con la Carta di Nizza, che impone agli Stati membri di garantire una adeguata tutela in caso di licenziamento ingiustificato, sia con la Carta sociale europea che stabilisce il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo a un congruo indennizzo o a un’altra adeguata riparazione.

Il Fatto Quotidiano, 29 Luglio 2017