Bioetica e biodiritto, le relazioni scivolose

01 Feb 2016

L’Enciclopedia Treccani caratterizza come «disciplina accademica e ambito di  riflessione interdisciplinare che si occupa dell’analisi razionale dei  problemi morali emergenti nell’ambito delle scienze biomediche,  proponendosi di definire criteri e limiti di liceità alla pratica medica e alla ricerca scientifica, affinché il progresso avvenga nel rispetto  di ogni persona umana e della sua dignità». è invece l’«area delle  discipline giuridiche in cui si affrontano i problemi inerenti alla  tutela della vita umana e alle implicazioni giuridiche che derivano  dalle scienze mediche e dall’evoluzione tecnologica che ormai le  caratterizza».

Il confronto che oppone posizioni diverse in  Parlamento e divide la società fino a rianimarne nelle piazze la voglia  di partecipare alla vita pubblica riguarda ora la questione del  riconoscimento e della protezione delle unioni omosessuali. È anche  annunciata la ripresa della discussione di una legge sui problemi di  fine vita. Sono temi di stretta attualità, ma altri se ne sono  presentati e verranno in discussione, che toccano l’ambito dell’etica e  quello diverso del diritto dello Stato.

Sul terreno della  bioetica, entra in campo il biodiritto; la prima si nutre di  discussioni, il secondo esige decisioni. Si tratta di questioni che  toccano da vicino la vita delle persone; alcune emergono per  l’evoluzione dei costumi e degli stili di vita, mentre altre sono rese  possibili dai veloci sviluppi delle ricerche e delle applicazioni  tecnologiche nel campo della biologia, delle scienze della vita e della  cura della salute. Legate al patrimonio di valori e credenze di  ciascuno, esse pongono interrogativi spesso gravi e sempre suscettibili  di risposte diverse: sono gravi poiché in gioco sono aspetti  fondamentali e talora drammatici della vita delle persone, e sono  inevitabilmente controversi perché le risposte variano anche  radicalmente a seconda dei valori di riferimento.

Dignità personale

Dello studio di tali e tanto varie questioni e possibilità si occupa la  bioetica, che affronta problemi riguardanti il tempo della nascita e  quello della morte, insieme a molte vicende umane che si susseguono nel  frattempo. Le recenti tecniche di fecondazione medicalmente assistita,  la gestazione per conto di altri, l’interruzione della gravidanza, l’uso di certi farmaci anche in rapporto al loro costo, le terapie antidolore e l’accompagnamento della fine della vita, la cessazione  dell’alimentazione e dell’idratazione, l’aiuto al suicidio e altre  ancora sono le questioni che più frequentemente chiedono a medici e  ricercatori (ma anche ai congiunti dei malati) e a specialisti di studi  etici di dare risposta a interrogativi etici. Accade allora che si  richieda a legislatori e giudici (per questi ultimi, ineludibilmente e  spesso urgentemente) di trovare soluzioni per regolare tali vicende  attraverso il diritto. Alla bioetica si affianca allora il biodiritto,  nella reciproca indipendenza, ma anche con evidenti connessioni.

I casi che sollevano problemi etici sono molto diversi l’uno dall’altro e difficilmente riferibili a criteri di valutazione comuni, se non in  termini molto generali. Probabilmente gli unici criteri unificanti sono  quelli che richiamano la dignità della persona in ogni circostanza e, in tema di trattamenti medici, il requisito del consenso di chi li riceve. Quest’ultima condizione è strettamente legata al rispetto della dignità della persona.

I pareri dei Comitati

Ma da un lato la  portata concreta della dignità da rispettare non è rigorosamente  definibile e la relativa nozione non è priva di una qualche genericità  che legittima opinioni diverse tra coloro che pure a essa si richiamano. D’altro lato il valore centrale della dignità della persona (posto  all’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali della Ue) è talora messo alla prova dalla concorrenza di altri valori rispetto a esso eterogenei e soccombenti, ma non per questo privi di peso. Basta pensare alla  ricerca scientifica e alla sperimentazione che la consente, in vista di  progressi nella cura dei malati.

Per lo studio dei temi di  bioetica sono istituiti nei vari paesi d’Europa Comitati nazionali di  bioetica, Comitati negli ospedali, nelle Università ecc. I loro pareri  hanno talora il solo valore di suggerimenti autorevoli, altre volte sono invece vincolanti, come quando si tratta di autorizzare una  sperimentazione clinica. Quando però dalla bioetica si passa al  biodiritto, manca una simile strutturazione degli studi e del dibattito  utili all’elaborazione del diritto destinato a regolare i vari casi.  Evidentemente vi è, in Italia come altrove, un vivace lavoro di studiosi del diritto, alla ricerca delle soluzioni adeguate e, prima ancora,  della risposta al quesito preliminare sulla necessità o desiderabilità  di una disciplina legislativa. Un esempio recente di rigorosa  divulgazione dello stato del dibattito sui principali problemi è  rappresentato dall’agile volume di Stefano Canestrari, penalista e  componente del Comitato nazionale di bioetica (Principi di biodiritto  penale, ed. Mulino).

Ma quando di una singola questione si occupa  il Parlamento vi è il rischio che il criterio decisionale rappresentato  dalla volontà della maggioranza prevalga su quello, proprio delle  democrazie costituzionali moderne, del rispetto delle minoranze; il  rischio cioè che venga meno la prudenza nell’imporre a tutti soluzioni  legislative dipendenti dalle concezioni etiche della sola maggioranza.

Lo scontro politico

In Parlamento poi agli argomenti di merito spesso si sovrappongono lo  scontro politico tra i gruppi e la loro tendenza a lanciare messaggi ai  gruppi di elettori di cui cercano il consenso. Ne è esempio la vicenda  italiana della legge sulla fecondazione artificiale, manifesto politico  per i partiti che la approvarono, che a poco a poco ha dovuto essere  smantellata nelle sue assurdità dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti umani. In attesa della conclusione in Parlamento,  si può temere che altro esempio possa esser costituito dalla prossima  legge sulle coppie omosessuali, con il tema della filiazione che vi è  legato.

La natura di molti dei casi che ricadono nel campo vasto  della bioetica è tale per cui la loro disciplina per legge è  problematica e talora forse persino negativa. La legge infatti è  generale e astratta, mentre le vicende sono specifiche e concrete,  diverse ogni volta per aspetti inattesi, che il legislatore non può  prevedere e ancor meno soppesare nella loro effettiva portata. Come  definire, per esempio, il confine tra l’obbligo di prestare le cure  mediche disponibili e la sproporzione che in concreto si traduce in  accanimento terapeutico, vietato dalla deontologia medica e dal  sentimento di umanità?

Prudenza e realismo

La prudenza  consigliabile al legislatore nell’entrare in troppi dettagli, resistendo alla tentazione di troppo regolamentare, lascia però aperta la  possibilità che sia disciplinata la procedura da seguire. Proprio la  difficoltà di accertare le condizioni di un intervento o della  cessazione degli interventi consiglia, ad esempio, che intervenga il  parere di più persone, che tutto venga adeguatamente documentato, ecc.  Consiglia cioè che l’ineliminabile rinvio alle decisioni responsabili  dei medici sia accompagnato dalla garanzia della ponderatezza delle  decisioni.

In altri e diversi casi, invece, la legge è  indispensabile. Se la regola generale è quella della minima estensione  della previsione di sanzioni penali per ciò che si ritiene di vietare,  vi sono esigenze di regolamentazione civile e amministrativa che non si  possono lasciare senza risposta. Ad esempio l’identità anagrafica e lo  status di famiglia e cittadinanza di nati come frutto di pratiche  ammesse all’estero e vietate in Italia sono aspetti ineludibili del  principio di certezza dello stato della persona. Una legislazione  realistica che garantisca eguaglianza, certezza e rispetto per i diritti fondamentali di tutti è indispensabile. L’idoneità dell’intervento di  una disciplina di legge è dunque diversa nei vari casi che ricadono nel  campo della bioetica. L’area della bioetica non coincide con quella del  biodiritto, almeno se per biodiritto si intende il diritto legislativo.  Sopra la legge, vi è infatti comunque il diritto della Costituzione e  delle Carte dei diritti fondamentali, cui si richiamano i giudici  chiamati a decidere le controversie che sorgono nei casi concreti.

La Stampa, 1 febbraio 2016 

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