Intervento in aula della senatrice Loredana De Petris (SeL)

09 Lug 2013

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

 

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, colleghi senatori, abbiamo riflettuto a lungo, come Gruppo, se presentare una questione pregiudiziale sulla legittimità costituzionale del disegno di legge costituzionale oggi al nostro esame e abbiamo voluto scrupolosamente partecipare ai lavori della Commissione proprio per cercare di dare il nostro contributo e, attraverso la proposizione di emendamenti, di modificare quelle parti che già al momento della presentazione del provvedimento da parte del Governo avevamo giudicato non pienamente legittime dal punto di vista costituzionale, in particolare riguardo all’articolo 138, come si evince dalla mozione allora presentata dal nostro Gruppo.

L’andamento dei lavori e le ulteriori modifiche apportate al disegno di legge in sede di esame in Commissione, in particolare la modifica all’articolo 2 tramite un emendamento della relatrice, ci hanno spinto senza più alcun indugio a presentare questa pregiudiziale di costituzionalità. Riteniamo infatti che per avviare questo processo di riforma costituzionale si sia abbandonata la procedura prevista dall’articolo 138 della Costituzione che è, vorrei ricordarlo, una norma di garanzia che dovrebbe sempre essere tenuta ferma così come previsto dai Costituenti, proprio per evitare che la Costituzione possa essere cambiata per esigenze congiunturali e strumentali ed ormai, visti i tempi, su spinte demagogiche e populiste.

L’articolo 138, seppur modificabile dal Parlamento nel rispetto dei vincoli di rigidità della Carta, non è mai derogabile: è modificabile, ma mai derogabile. Si è scelta invece una strada che è quella dell’impiego di «una procedura straordinaria di revisione costituzionale» destinata a modificare i Titoli I, II, III e V della Parte II della Costituzione, nonché – e questo è il punto per noi fortemente allarmante, modificato dai lavori della Commissione – tutte le disposizioni strettamente connesse della Costituzione o di leggi costituzionali.

A nostro avviso ciò significa che ci si pone al cospetto di un potere paracostituente che esorbita dai poteri del Parlamento e che rischia di coinvolgere, non solo il Titolo IV della seconda parte della Costituzione (di cui si è ampiamente discusso sui giornali), ma anche la Parte Prima della Costituzione e quindi la stessa forma repubblicana. Ai colleghi del Partito Democratico consiglierei di rileggere l’intervento di Togliatti sull’articolo 1 della Costituzione e quindi sull’essenza della Repubblica democratica.

Pertanto, quando parliamo della possibilità di coinvolgere la stessa forma repubblicana, che secondo l’articolo 139 della Costituzione «non può essere oggetto di revisione costituzionale» (da qui nasce la giusta rigidità della nostra Costituzione), ovviamente non pensiamo a ungolpe per tornare a forme monarchiche, ma all’essenza della Repubblica democratica.

Riteniamo, poi, che il procedimento messo in atto con il disegno di legge in esame comprometta due elementi essenziali della rigidità costituzionale, che – ripeto – è principio immanente della nostra Costituzione e al quale ogni ipotesi di riforma, e anche di modifica dell’articolo 138, deve necessariamente uniformarsi.

I due elementi messi in discussione sono, a nostro avviso, essenziali.

Mi riferisco, innanzi tutto, alla centralità del Parlamento. Il disegno di legge delinea un procedimento che comprime il ruolo e le funzioni delle Camere, a vantaggio del Governo che, oltre ad essersi assunto l’iniziativa del processo riformatore, punta a vedersi riconosciuto un regime privilegiato nell’esercizio del potere di emendamento, sostanziale equiparazione, durante l’iter normativo, dei suoi poteri con i poteri attribuiti al Comitato; a nostro avviso, viene pertanto disatteso il primo comma dell’articolo 71 della Costituzione, che equipara le prerogative del Governo e di ciascun membro delle Camere nell’iniziativa legislativa, e quindi nell’emendabilità delle norme durante l’iterlegislativo; viene introdotto il divieto di presentazione durante il procedimento in Comitato delle questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli; agli emendamenti del Governo e del Comitato, come previsto dal comma 3 dell’articolo 3, si possono presentare subemendamenti solo da parte di un Presidente di Gruppo o di almeno 20 deputati e 10 senatori. Se un membro delle Camere è in dissenso dal Gruppo ad esso viene preclusa la possibilità di emendare, cancellando di fatto la differenza qualitativa che prevede il dissenso dal Gruppo, esplicitabile attraverso la presentazione di emendamenti propri o, come sancito dal comma 1 dell’articolo 84 e dal comma 2 dell’articolo 109 del Regolamento del Senato, negli interventi.

Il secondo elemento critico, che contravviene al principio sostanziale del procedimento, è che dovrebbe essere previsto un iter normativo lungo, ponderato e coerente con le finalità che sono proprie di ogni procedimento di revisione costituzionale, cioè la ponderazione e la riflessione. Tali istanze sono invece ampiamente contraddette dalla tempistica stringente e dai tempi del cronoprogramma proposto dal Governo ed oggi dal testo del provvedimento all’esame dell’Assemblea. In particolare, la procedura delineata dall’articolo 4, ancorché alleggerita con l’uso del verbo «consentire», prevede diciotto mesi per la conclusione dell’iter parlamentare, termine comunque perentorio, del tutto estraneo alla natura dei procedimenti di revisione che sollecitano una ponderata e reiterata valutazione delle opzioni normative da esaminare. Tale estraneità la si riscontra anche nelle disposizioni del comma 2 dell’articolo 1, che prevedono il potere sostitutivo di designazione coattiva da parte dei Presidenti di Assemblea.

Altra questione degna di nota, a nostro avviso, è contenuta nel comma 3 dell’articolo 2 in cui si prevede che il Comitato, nell’esame dei disegni di legge ad esso assegnati in sede referente, utilizzi le norme del Regolamento della Camera dei deputati; esso, oltretutto, consente di introdurre ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei lavori, attribuendo così al Comitato il potere di autoregolamentarsi e di introdurre ulteriori anomalie procedurali.

L’articolo 2, che fissa i tempi dei lavori del Comitato, deroga completamente alle procedure legislative previste dal regolamento del Senato, oltre a prefigurare uno svuotamento delle prerogative delle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato. Il comma 3 prevede infatti che il Comitato esamini i progetti di legge secondo le norme della Camera dei deputati, e in regime di bicameralismo perfetto ciò non è giustificabile.

La voluta indeterminatezza sulle regole della procedura sancita dal testo al nostro esame introduce pertanto un evidente elemento di incertezza destinato inevitabilmente a determinare problemi più in là nel tempo.

La procedura attribuita al disegno di legge n. 813 è quella prevista dall’articolo 77 del Regolamento del Senato, che dimezza i tempi di esame del procedimento di approvazione. Tutto ciò in contrasto con quanto espressamente previsto dal quarto comma dell’articolo 72 della Costituzione che impone «la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera (…) per i disegni di legge in materia costituzionale», escludendo in tal modo che in questi casi possa essere adottato il procedimento abbreviato.

Un’altra questione che noi riteniamo assolutamente fondamentale, sempre in riferimento al cronoprogramma e alla tempistica, è quella relativa alla riduzione da tre mesi ad un mese e mezzo prevista dall’articolo 138 che, a nostro avviso, si è voluto in modo ostinato mantenere, pur allungando i tempi rispetto alla previsione iniziale.

L’ultima questione che vogliamo sottoporre all’attenzione dell’Assemblea è quella relativa al criterio di composizione del Comitato che rappresenta, a nostro avviso, oltre che una evidente forzatura, un altro dei punti critici che noi riteniamo assolutamente non rispettoso di ciò che si richiede per assicurare il principio di proporzionalità dei Gruppi.

Pertanto, per tutti questi motivi non ravvisiamo i presupposti di costituzionalità relativamente all’intero testo del disegno di legge n. 813.(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S).

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