Le Olgettine e il fisco

01 Lug 2013

Queste osservazioni minimali attengono alla esigenza del rispetto e della attuazione della giustizia distributiva, con la quale si mira a promuovere un’equa ripartizione delle risorse comuni in una società, nella quale non vi sia posto per invidie o risentimenti per le fortune altrui.

In questi difficili momenti, in cui per la salvaguardia economica dell’Italia è fondamentale che tutti concorrano a pagare le tasse, segnalo il caso delle Olgettine, che vengono da anni beneficiate con erogazioni di denaro, nelle quali non si può ravvisare un intento puramente liberale, ma la ricompensa per il ruolo di “comparse” che svolgono nelle “feste eleganti”.
Duplice è l’aspetto che viene in evidenza.

A) Sotto il profilo fiscale

Escluso che le somme siano da considerarsi come proventi illeciti, va rilevato che, ai fini dell’imposizione sui redditi, quegli introiti (circa 30.000 euro annui) dovrebbero essere assoggettati ad imposizione qualora le somme corrisposte non costituissero una pura liberalità.

Che tale non sia il caso, è intuibile dal fatto che le elargizioni sono fatte esclusivamente a persone che regolarmente prestano un servizio, cioè partecipano a feste riservate, ove in allegria si mangia, si beve, si balla, etc.: e, poiché non sono esse le festeggiate o le persone socialmente rilevanti nella compagnia, non possono esser altro che delle comparse, come a Cinecittà, che svolgono un ruolo vassallo a servizio del dominus, non diversamente dal maggiordomo, dai camerieri, dai valletti o dalla pin up che salta fuori dalla torta di cartone.

In tal caso, il reddito dovrebbe essere assoggettato come reddito diverso ex art 67, 1° co. lett. l)  TUIR. Difficilmente, infatti, gli emolumenti si potrebbero considerare corrispettivi per prestazioni professionali/artistiche, visto che dicono di aver svolto un’attività simil artistica (canto, ballo ecc.) – imponibili rispettivamente ex art. 53 TUIR (se si tratta di attività esercitate abitualmente) o ex art. 67, 1° co. lett. l)  TUIR (qualora si tratti di attività esercitate occasionalmente).
Occorre, dunque, verificare previamente (deve farlo la GdF o gli uffici finanziari) se sono state presentate le dichiarazioni dei redditi relative agli anni in cui le è stato corrisposto l’assegno mensile.

B) Sotto il profilo previdenziale

Si tratterebbe di comprendere se attività esercitate abitualmente, tali perché costantemente retribuite nel tempo, debbano o meno essere qualificate come caratteristiche e proprie di un rapporto di lavoro e se siano stati versati i contributi previdenziali.

Queste osservazioni minimali attengono alla esigenza del rispetto e della attuazione della giustizia distributiva, con la quale si  mira a promuovere un’equa ripartizione delle risorse comuni in una società, nella quale non vi sia posto per invidie o risentimenti per le fortune altrui.

* Roberto Dini è notaio in Milano e socio storico di LeG

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