Il lavoro, l’Italia, l’Europa

18 Apr 2013

Parla di diritti, lavoro, dignità sociale il grande giurista calabrese. Il suo intervento chiude l’edizione 2013 della scuola di Pavia, domenica 7 aprile. Leggi anche l’intervista che Diletta Paoletti ha fatto al prof. Rodotà sui temi dell’Europa.

Ringrazio molto Sandra (Bonsanti) e Salvatore (Veca) per questo invito, non è la prima volta che vengo qui, questa scuola è intitolata a Giovanni Ferrara che è stato per me un grandissimo amico, mi ha insegnato molte cose; se oggi in un momento così difficile dovessi indicare un modello civile che è al riparo dal collasso politica-cultura, indicherei Giovanni, uno che ha testimoniato, non solo col pensiero, ma anche con l’azione, quanto sia indispensabile tenere aperto il canale di comunicazione tra cultura e politica, perché la cattiva politica è sempre figlia di cattiva cultura.

Detto questo, spero che non consideriate una forzatura il fatto che io parta facendo riferimento a quello che è avvenuto tre giorni fa a Civitanova Marche, perché siamo proprio nel cuore di questo problema: la materialità della vita non può essere messa tra parentesi quando affrontiamo la questione dei diritti; un pezzo del mio lavoro è sempre stato quello di uscire dall’astrazione del riconoscimento dei diritti e indagare le modalità attraverso le quali poi i diritti riescono a camminare nella società. Quello che è avvenuto è da una parte la tragedia del lavoro, che ha trovato la sua motivazione nell’affermazione di perdita della dignità. Queste persone non avevano trovato le modalità giuste per poter chiedere un sostegno sociale che avrebbe potuto aiutarle. Ma perché questa difficoltà? Perché chi ha consapevolezza di poter fare e di avere tutte le capacità di fare e di poter vivere con il proprio lavoro, ritiene una violazione della sua dignità il fatto di dover dipendere a un certo momento dalla benevolenza di qualcun altro. E’ il corto circuito che si sta determinando in questo momento non solo in Italia. Non per indulgere su questo aspetto tragico, ma voi sapete che durante la ristrutturazione di Telecom Francia 2 anni fa, c’è stata una terribile ondata di suicidi di persone che venivano espulse da un giorno all’altro dalla società in cui lavoravano.

Qui giocano molti elementi, molti dati culturali: c’è un film “Tra le nuvole” interpretato da George Clooney che come mestiere va in giro a licenziare le persone, ci sono molti modi di reagire, le interviste che intramezzavano quel film sono abbastanza significative.

Una società che ha nelle sue corde storiche la mobilità, l’idea della frontiera sulla quale tanto si è scritto, non dico che sia più disposta ad accettare le situazioni transitorie, ma sa che ci sono modalità sociali per affrontare queste situazioni. Società dove le difficoltà sono maggiori – io vengo dalla cultura del posto fisso – un impiego statale e una moglie come condizioni della buona vita scientifica (non sono io che dico queste cose ma un grande filosofo), evidentemente crea una serie di meccanismi che in situazioni di crisi radicale, producono gli effetti che conosciamo. E cambiano una sorta di antropologia all’interno delle società proprio partendo dal punto di vista del lavoro. Perché uso questa espressione? Ancora nel 1982, uno studioso che si chiamava Luigi Mengoni, che era un professore all’università, insegnava diritto civile, poteva scrivere queste parole: “Il modello antropologico dell’individualismo proprietario è stato corretto dal diritto del lavoro, che comincia a svilupparsi verso la metà del XIX secolo o verso la fine nei paesi, come l’Italia a ritardata crescita capitalistica. In quanto presuppone l’uomo che lavora, e non semplicemente un proprietario di forza- lavoro che la offre sul mercato, il diritto del lavoro instaura l’antropologia definitiva del diritto moderno, fissata nell’art. 1 della Costituzione del 1947, che proclama essere il nostro ordinamento fondato sul lavoro”. Questa è una sintesi straordinaria per forza espressiva del risultato della Costituzione del 1948 quando entra in vigore, era il risultato di una cultura e di una società che in quei riferimenti si identificava. Possiamo trasferire nella situazione che stiamo vivendo in Italia e in Europa questa descrizione di Luigi Mengoni? Non voglio essere pessimista e dire no, le cose sono così cambiate che non è più possibile usare quel riferimento, io sono invece convinto del contrario e che cioè una ricostruzione non più soltanto legata alla condizione italiana, ma proiettata sia nel più lungo periodo storico, sia nella più larga dimensione europea, ci permette ancora di usare questi riferimenti.

Voi sapete quali siano le ragioni che hanno indotto a scrivere quelle parole che sono il risultato di un grande dibattito, quell’art. 1 della Costituzione. Il no al privilegio era strettamente legato all’idea di eguaglianza, c’era un immediato riferimento alla solidarietà, perché la condizione di lavoratore era poi in qualche modo l’individuazione di una condizione comune del cittadino. L’art. 3 alla fine dice “i lavoratori e i loro doveri di solidarietà politica, economica, sociale”: questo non voleva certamente dire che chi non fosse formalmente lavoratore non avesse quel tipo di doveri, ma era l’individuazione, come dice giustamente Mengoni, della nuova antropologia del cittadino moderno.

E c’è poi un punto sul quale non possiamo essere disattenti. Quando si dice “’l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” è il nesso forte tra democrazia e lavoro.

Una domanda che mi sono posto dopo aver scritto questo libro (“Il diritto di avere diritti”) attraverso le discussioni e le riflessioni che ho fatto, è che si sta chiudendo una fase del costituzionalismo più recente. Mi faccio questa domanda perché nell’immediato dopoguerra la grande innovazione costituzionale viene paradossalmente da due paesi vinti, sconfitti: la Germania e l’Italia scrivono delle Costituzioni straordinariamente moderne, che innovano, che guardano verso il futuro. Già dal loro inizio abbandonano quello che era stato lo schema classico del costituzionalismo moderno, quello che tra Stati Uniti e Francia aveva fatto aprire dichiarazioni dei diritti e costituzioni con riferimenti a libertà e eguaglianza che ancora noi troviamo in apertura della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite.

Si cambia, la Costituzione italiana parte appunto con il riferimento al lavoro, fondativo della Repubblica. La Costituzione tedesca, un anno dopo, nel ’49, si apre con le parole “la dignità umana è inviolabile”. Le ragioni storiche sono trasparenti, nella Costituzione tedesca si trattava di reagire a una delle più grandi tragedie della storia, non solo i drammi del nazismo in via generale, ma un fatto storico specifico che era la Shoah, che non poteva non trovare riflesso nella riflessione costituzionale: la dignità come punto fondativo.

Perché il lavoro? Perché c’era questa consapevolezza della necessità di fondare sulla vita materiale e sul modo in cui le persone concretamente operano, la Repubblica. E alla fine quella fase, che congiunge lavoro e dignità, spiega il riferimento alla tragedia di Civitanova Marche, perché alcune persone che non potevano più sopravvivere attraverso il lavoro e che non volevano affidarsi alla benevolenza pubblica, hanno deciso di morire pur di non perdere la dignità. Ecco perché questi 2 elementi ancora ci accompagnano ed è un punto fondamentale perché la Costituzione italiana da questo punto di vista ha una ricchezza particolare, nell’art. 36 si parla di “esistenza libera e dignitosa”.

Non è una novità in sé, perché fin dalla Costituzione di Weimar (1919), la Costituzione che innova il modello costituzionale introducendo i diritti sociali accanto ai diritti politici, i diritti economici accanto a quelli civili, parlava esplicitamente, all’art. 151, di “un’esistenza dignitosa”.

Queste stesse parole le trovate nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che all’art. 34 parla di “esistenza dignitosa”.

Quindi la Costituzione italiana in realtà sta all’interno di questo filone, ma c’è qualcosa di più perché lì non si parla soltanto di esistenza dignitosa, ma di esistenza libera e se ne parla in un articolo che è dedicato esplicitamente al lavoro, perché la formulazione è che “la retribuzione deve garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Naturalmente questa è una formula che riguarda globalmente il modo in cui la Costituzione guarda alla vita delle persone. Attraverso il diritto e attraverso il lavoro ci parla in definitiva del diritto all’esistenza, non come fatto biologico, ma all’esistenza come pienezza di vita innervata da libertà e eguaglianza. Per certi versi, e ne sono convinto, la Costituzione italiana è meno esplicita per quanto riguarda il riferimento alla dignità perché non apre con la dignità il discorso costituzionale, ma sostanzialmente è perfino più forte, perché ci sono delle intuizioni molto significative.

Quando si parla di eguaglianza nell’art.3, che si apre con le parole “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale”, in questo senso, io, come tanti altri studiosi di diritto, abbiamo per molti anni letto l’art. 3 come se fossero due mondi quasi non comunicanti: la prima parte che dice “i cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche” come l’idea tradizionale di eguaglianza, quella che ci viene dalla tradizione della fine del ‘700, l’entrata nel mondo dell’eguaglianza con la costruzione di un soggetto di diritto astratto, che non poteva essere separato dagli altri attraverso il meccanismo della razza, della lingua, dunque eguaglianza come connotato comune. E poi l’innovazione sarebbe venuta nel secondo comma. A un certo punto, leggendo con maggiore attenzione, vediamo che già il principio di eguaglianza, fin dall’inizio, è riletto e proposto in maniera diversa. Il primo riferimento che si fa a proposito dell’eguaglianza è “tutti hanno eguale dignità sociale”, quindi la dignità è un connotato proprio dell’eguaglianza, quasi una precondizione di base e lì la dignità non è soltanto la dignità della persona in quanto tale, ma è una dignità che mette in rapporto tra loro le persone. E quindi è una dignità sociale.

Dunque c’è un’innovazione molto forte, e in questo senso un arricchimento del discorso della dignità che ci aiuta a capire meglio il discorso sul lavoro, perché leggendo l’art.36 “la retribuzione deve consentire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, lo trovate immediatamente, a mio giudizio, come un articolo che realizza nel concreto della vita l’affermazione che trovate nel secondo comma dell’art. 3: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

É quindi la retribuzione lo strumento che mi consente di realizzarmi attraverso la libertà e la dignità.

Qual’è un ostacolo alla libertà e alla dignità? L’insufficienza delle risorse economiche, l’impossibilità di vivere in una condizione che non sia quella della mera sopravvivenza biologica.

Ecco allora la connessione tra questa idea della retribuzione del lavoro e il discorso sull’eguaglianza, che è poi il grande tema che percorre in questo momento la discussione non soltanto italiana.

Quando nell’art. 41 si parla dell’iniziativa economica privata, si aggiunge però che “non può svolgersi in contrasto con la sicurezza, la libertà, alla dignità umana”. Questo è un punto altrettanto significativo, anche qui c’è una straordinaria lungimiranza dei Padri Costituenti,che hanno messo la sicurezza prima ancora della libertà e della dignità, perché l’iniziativa economica privata può creare condizioni che pregiudichino la sicurezza. Il riferimento alla dignità è qualcosa che consente il controllo della legittimità dell’attività economica.
Negli ultimi anni sono state molto valorizzate nella discussione non solo giuridica ma politico-sociale due sentenze: una della Corte di Giustizia della Comunità Europea di Lussemburgo, una della Corte Europea dei Diritti dell’uomo di Strasburgo che hanno usato il concetto di dignità per dire che alcune attività economiche non sono legittime.
É sembrata una scoperta, possiamo dire che il criterio di controllo dell’attività economica che oggi sta emergendo a livello europeo, era già scritto nella Costituzione italiana.
Quindi questa trama fortemente innovativa è in diretto rapporto con il passato, perché si scrivevano queste cose già nel ’46 /’47. Una conferma di possibili interventi è legata a quanto è scritto nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Oggi viviamo una fase regressiva rispetto al passato: l’avere inteso l’esistenza come esistenza libera e dignitosa, al di là della sopravvivenza, sono affermazioni oggi in contrasto con la realtà.
L’esistenza è di nuovo proposta come sopravvivenza biologica, cioè al massimo ti do la possibilità di sopravvivere. Tutto sommato prendo in considerazione quello che potremmo chiamare grado zero dell’esistenza, non l’esistenza libera e dignitosa, la pura sopravvivenza. E in più, sei solo un fornitore di forza-lavoro. Il fornitore di forza-lavoro degrada il lavoro a merce, su questo non c’è nessun dubbio. Il nuovo contesto istituzionale è sempre più riferito alla legge di mercato, ritenuta la vera legge naturale rispetto alla quale le leggi degli uomini devono fare un passo indietro. C’è una sorta di naturalità nel mercato che deve essere rispettata, anche le espressioni del linguaggio corrente ce lo dicono, i mercati decidono, i mercati votano, questa naturalizzazione del mercato mette radicalmente in discussione il tema dei diritti fondamentali, sono subordinati, non hanno più quella forza costitutiva, costituzionale riguardo alla persona, ma denotano una prevalenza dell’economia rispetto alla quale i diritti sono recessivi.
Questo è un punto che dobbiamo prendere in considerazione – riporto la citazione di Hannah Arendt – “il diritto ad avere diritti o il diritto ad appartenere all’umanità dovrebbe essere garantito dall’umanità stessa”.
Ci troviamo di fronte a un passaggio di grande rilevanza culturale, teorica, e politica, perché è un guardare ai diritti e alla condizione umana della persona attraverso la sua appartenenza all’umanità. Ciò ha avuto negli anni un progressivo riconoscimento anche attraverso gli strumenti istituzionali, perché è stata progressivamente costruita una categoria che ormai va sotto l’etichetta di “diritti di cittadinanza”. La cittadinanza è l’appartenenza a uno Stato o per ragioni di nascita nel luogo o per ragioni di filiazione e i cittadini sono quelli che hanno pienezza di diritti. Se il cittadino va fuori dal proprio paese d’origine non ha tutti i diritti di cui godrebbe nel paese d’origine.
Faccio una breve parentesi: quando si scrisse il Codice Civile nel 1865 l’Italia che si costituisce in quel momento in nazione, in Stato nazionale, non è un paese gretto, è un paese aperto e scrive nell’art. 3 del Codice Civile che lo straniero ha gli stessi diritti civili del cittadino italiano.
Per l’epoca era una rivoluzione, perché allora se io uscivo dal mio paese di origine, non avevo nessun tipo di tutela dei diritti, a meno che non ci fosse la “condizione di reciprocità” (io ho dei diritti in Francia che sono solo i diritti che sono riconosciti al francese che viene in Italia).
Quindi l’Italia ha una grande storia che viene cancellata dal fascismo. Quando si scrive nel 1939 il Codice fascista, questa condizione di grande apertura non c’è più.
Qui c’è l’anticipazione di un’idea di cittadinanza che è invece il fatto che esistono dei diritti che mi appartengono e che mi accompagnano quale che sia il luogo nel mondo nel quale mi trovo.
Qui ci sarebbe una discussione da fare: perché non diciamo “diritti dell’uomo”? Perché in realtà non c’è il riconoscimento di qualche cosa di naturale di un’essenza che ci accompagna, questi diritti sono una costruzione della storia, il risultato di lotte politiche, di elaborazioni culturali, il risultato di complesse vicende storiche. Quando si dice Dichiarazione dell’uomo e del cittadino, il cittadino è un’invenzione assolutamente artificiale, come sono tutte le invenzioni del diritto. Il diritto è un ratifico che però dà concretezza e forza a quelle che sono le elaborazioni, i risultati di complesse vicende storiche.
E allora ci troviamo di fronte a questo dato che accompagna l’affermazione di Hannah Arendt e non solo che l’umanità stessa deve garantire i diritti e deve garantire i diritti di base. Il diritto all’istruzione, il diritto alla salute, il diritto al lavoro, che non possono essere negati per il fatto di trovarmi in un luogo diverso da quello dal quale appartengo a causa della vecchia idea di cittadinanza. La cittadinanza diventa in questo senso cittadinanza planetaria e accompagna i diritti al di là dei confini di origine.
Pensiamo un momento alla condizione dell’immigrato regolare e irregolare: abbiamo avuto tutta una serie di vicende che certamente negavano questa idea di cittadinanza come corredo patrimonio di diritto che ci accompagna.
Alcuni anni fa a Milano, nelle scuole materne si disse che non potevano iscriversi i figli di immigrati irregolari, c’era una negazione radicale dell’umanità in questo senso e perfino di quello che è scritto nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che è diventata vincolante per tutti gli Stati, perché l’art. 24 “Diritti dei bambini” afferma che i bambini hanno diritto alla protezione, alle cure necessarie per il loro benessere. Deprivando di cittadinanza i bambini si deprivava di cittadinanza il loro genitore.
Perché c’è l’immigrazione? L’immigrazione è una continua ricerca di lavoro in realtà, ci si trasferisce in un altro paese sperando di trovare un lavoro migliore di quello che si può avere nel paese d’origine. Il riconoscimento del lavoro come diritto non è limitato soltanto al fatto di poter lavorare, ma al contesto all’interno del quale la persona può lavorare (nell’art. 36 “la retribuzione deve garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa” c’è questo fatto che la persona vive in società e la famiglia è una delle formazioni sociali di cui parla l’art. 2 della Costituzione). Questo è un dato banale ma che noi, dipanando un po’ tutti questi fili complicati, scopriamo molto meglio.
Se io mi trasferisco in un altro paese e mi viene limitato il diritto di sposarmi o il diritto di denunciare all’anagrafe i miei figli, vedete immediatamente che mi condannate alla condizione di clandestinità se non illegalità e quindi mi obbligate a lavorare in un modo diverso: il lavoro nero, il lavoro sfruttato. Il lavoro diventa in questo modo un criterio per individuare la qualità e l’ampiezza della sfera dei diritti e in questo momento, non solo in Italia, di fronte all’ulteriore apertura delle frontiere in particolare riguardo a due paesi membri dell’Unione Europea (Romania e Bulgaria), alcuni paesi d’Europa, la Francia, la Germania, hanno chiesto di poter limitare il diritto alle prestazioni sociali che queste persone avrebbero qualora si trasferiscano in uno di questi paesi.

C’è un problema senza dubbio perché si potrebbe pensare che ci sono delle persone che si trasferiscono in un altro paese non per lavorare ma solo per godere di prestazioni sociali che in quel luogo si avrebbero. Ma la limitazione, in via di principio, evidentemente è inaccettabile; è chiaro che ci possono essere delle norme che individuano dei requisiti minimi, per esempio temporali, di permanenza in un altro paese, ma non la negazione della prestazione in quanto tale per il fatto di venire da uno di quei paesi. Attraverso questo tipo di negazione si rompe la trama della solidarietà tra le persone e una delle innovazioni della Carta dei Diritti dell’Unione Europea è proprio rappresentata da un titolo dedicato alla solidarietà. Nei precedenti trattati non comparivano due riferimenti: il riferimento all’eguaglianza e il riferimento alla solidarietà.

Un’innovazione che crea in questo momento una tensione per quanto riguarda l’Europa, perché l’Europa ha imboccato una strada – non è un discorso polemico, è una constatazione – la strada dell’Europa dell’economia e trascura il fatto che l’Europa ha una sua Dichiarazione dei Diritti che obbliga gli Stati (perché dal 2009 la Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati) a non imporre solo misure economiche ma a seguire anche la trama dei diritti.

E’ un punto fondamentale perché la rottura della trama della solidarietà produce conseguenze evidenti e perfino il ricorso a parole che possono sbalordire. In Francia si parla ormai, nel linguaggio giuridico, del “delitto di solidarietà”, perché una serie di norme, che non ci sono evidentemente state solamente in Italia e in Italia per fortuna in parte non hanno avuto tutta la durezza che si voleva che avessero, erano delle norme di solidarietà: non posso negare determinate prestazioni, non posso imporre al medico di denunciare l’immigrato illegale che si rivolge per tutelare il diritto alla salute. Ci sono una serie di sanzioni in Francia a chi offre solidarietà, assistenza e sostegno all’immigrato irregolare si parla addirittura di “delitto di solidarietà”, la solidarietà tra le persone che diventa delitto. Ecco uno dei passaggi che ci aiutano a descrivere il panorama nel quale viviamo e ci dicono che poiché tutte queste situazioni sono legate al fatto che ci troviamo di fronte a persone che non sono lì in una gita di piacere, ma sono lì per lavorare, il lavoro diventa la misura di queste situazioni.

Faccio ora riferimento al caso dell’Ilva di Taranto, è un caso straordinariamente espressivo. E’stato descritto e viene descritto come un esempio di conflitto tra salute e lavoro. Se voi volete che il lavoro continui, dovete accettare dei rischi per la vostra salute. Qui c’è un punto critico che riguarda anche la storia del sindacato, perché per molto tempo i contratti di lavoro hanno seguito una logica che è quella della cosiddetta “monetizzazione del rischio”: noi sappiamo dei rischi allora ti diamo del denaro e tu accetti consapevolmente di correre questo tipo di rischio.
Io ricordo bene che un grande sindacalista, un uomo di straordinaria apertura che era Bruno Trentin che in particolare nel libro “La città del lavoro” riflette molto su questo punto, dicendo: “abbiamo accettato soltanto la dimensione economicistica o quasi come bussola dell’azione sindacale e abbiamo perduto l’attenzione per la persona”. Questo riferimento alla persona è stato per lungo tempo misconosciuto o ritenuto niente più che una sorta di concessione al pensiero cattolico, al personalismo di Mounier e Maritain di cui i grandi costituenti cattolici (Dossetti, Lazzati, Moro, Fanfani) erano stati nutriti. Però andava molto oltre: uno che l’aveva capito bene era Lelio Basso, che aveva sempre richiamato il fatto che nella Costituzione il riferimento alla persona era andato molto oltre e non era solo una specie di incontro tra umanesimo cattolico e umanesimo marxista, era andato molto oltre perché aveva riconosciuto quello di cui parla l’art. 3 della Costituzione. L’art. 3 era stato proposto da Basso, ma è di mano di un grande giurista, Massimo Severo Giannini e ci dice quanto i canali di comunicazione tra cultura e politica potrebbero funzionare. Ma non è stato solo allora, pensate che lo Statuto dei lavoratori sarebbe stato possibile senza il rinnovamento della cultura giuslavorista? Non a caso si dice che il padre dello Statuto dei lavoratori non è un politico, ma un giurista: Gino Giugni. Pensate che la riforma del Diritto di famiglia della metà degli anni ’70 sarebbe stato possibile senza un profondo rinnovamento della cultura, dalla quale io vengo, del diritto civile che ha potuto sbaraccare tutta una lettura della stessa Costituzione ostativa alla vera parità dei coniugi, al riconoscimento dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio?

Poi c’è stato il collasso. E allora, lavoro e diritto sono davvero qualcosa di incompatibile?
Sono invece due dei fondamenti della Repubblica.
La salute, nell’art. 32, è l’unico diritto che, abbandonando la terminologia classica del diritto inviolabile, viene qualificato come fondamentale. Ma il lavoro stesso è ritenuto diritto fondamentale dalle parole che conoscete. “Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Possibile che questi due diritti debbano essere in opposizione? Nelle apparenze è così e ci pone di fronte a una delle questioni che alcuni descrivono come dilemmi dell’esistenza e che erano rappresentati dagli striscioni dei lavoratori dell’Ilva:“Meglio morti di cancro che morti di fame”.

Ci sono dei costi imposti dai diritti, li possiamo sopportare o no? Questa è una falsificazione perché se fin dall’origine si fossero rispettati insieme al diritto alla salute (che non è solo dei lavoratori nelle fabbriche, nelle acciaierie di Taranto, ma della popolazione che vive nei quartieri circostanti) il diritto al lavoro delle persone, ci sarebbe stata una straordinaria economia, perché oggi i costi sono enormi perché salute e lavoro sono stati separati e presentati alla fine come in conflitto tra loro.

In realtà una buona politica dei diritti è anche una buona politica economica, questo è un caso classico in cui la buona politica dei diritti avrebbe consentito, non solo di salvaguardare i diritti, ma anche di produrre un beneficio per l’economia.

Due notazioni finali: la prima che è legata anche alla discussione più o meno consapevole di questi tempi, la proposta del reddito minimo garantito. È una proposta che fa molto discutere e che trova per esempio molti ostacoli nel sindacato e che riflette però un tema capitale, che è come si affronta alla radice il tema del rispetto del diritto all’esistenza delle persone. L’insieme degli strumenti tradizionali costruiti per la disoccupazione mostrano di non essere adeguati alla situazione che abbiamo di fronte, perché sono nati in base a una premessa diversa da quella che invece noi dobbiamo prendere in considerazione in questo momento, cioè che tutto sommato la condizione di disoccupazione fosse una condizione transitoria che andava governata con strumenti anch’essi transitori e che l’approdo poi sarebbe stato quello del pieno impiego. Il pieno impiego significava anche contratti di lavoro diversi da quelli che oggi fanno entrare nel mondo della precarietà e non nel mondo del lavoro.

Questi temi vanno invece affrontati partendo proprio da un dato strutturale, non dico che dobbiamo ritenere che la precarietà e la disoccupazione siano un dato strutturale quindi una sorta di condanna e tuttavia dobbiamo affrontare con altri strumenti, cosa che si può fare anche razionalizzando il sistema degli ammortizzatori sociali, come è avvenuto in molti paesi d’Europa, perché una delle cose che si rimprovera all’Italia è di non avere introdotto insieme alla Grecia strumenti che si avvicinano a forme di reddito minimo garantito.

Pongo una questione: certamente di fronte a situazioni di povertà, in alcuni paesi di povertà estrema, trovare delle forme di reddito minimo garantito è un passaggio essenziale e su questo si sono esercitati tutti i grandi studiosi dei temi sociali con un rischio riduzionistico, associare cioè la possibilità di avere le risorse per un’esistenza libera e dignitosa alla condizione di povertà, una specie di riduzionismo: io do una garanzia al più povero e non guardo alla condizione umana più generale, sempre in riferimento all’umanità di cui ci parla Hannah Arendt .

E allora se i diritti di cittadinanza dobbiamo considerare, nella prospettiva generale e planetaria, c’è all’interno di questi diritti di cittadinanza anche quello del reddito universale di base?

É un passaggio che oggi è ineludibile non in opposizione, perché questo vuol dire una società con
la condizione della libertà oltre il lavoro o senza il lavoro? Oppure una condizione di libertà che mi consente di essere più libero nel mondo del lavoro, perché se io sono costretto ad accettare qualsiasi cosa perché questa è la condizione della sopravvivenza, questo è il vecchio discorso, non sono libero.

Perché nasce il sindacato? Da una disparità di potere tra il lavoratore e il datore di lavoro, per creare condizioni di poteri che si bilanciano e oggi, poiché molto è affidato invece alle iniziative e alle disponibilità individuali, noi dobbiamo ricostituire delle condizioni diverse di libertà. Un articolo di un decreto dell’agosto 2011 in pratica consente alla contrattazione di impresa di derogare alla legge. È stato detto che è la dissoluzione privatistica del diritto del lavoro.

C’è una grande frase che accompagna la civiltà giuridica: negoziare all’ombra della legge, cioè il negoziato non è il risultato soltanto del confronto tra la forza contrattuale dell’uno e dell’altro. È l’esito di qualcosa che si svolge in un contesto di garanzie.

Rischiamo di abbandonare una storia lunga, una storia che comincia con le prime leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli (1830 in Inghilterra): vuoi negoziare il lavoro delle donne e dei fanciulli? Lo devi fare entro questa cornice legale, altrimenti non lo puoi fare.

Si parla sempre più di abbandonare la formula stessa Statuto dei lavoratori e parlare dello Statuto dei lavori. La formula Statuto dei lavoratori non è un incidente linguistico, perché poi il titolo di questa legge è una legge sui diritti e la dignità dei lavoratori, cioè il lavoratore è incarnato nel lavoro. Nel momento in cui si dice Statuto dei lavori, i lavori diventano un’astrazione rispetto alla quale la persona del lavoratore è indifferente, deve adeguarsi a un modello di lavoro o di lavori che vengono fuori.

Lo so che i diritti sono difficili da maneggiare, prevedono vincoli, hanno dei costi e tuttavia ciò da cui noi non ci possiamo allontanare è il fatto che i diritti incarnano sempre un progetto di società.

Se fossero stati soltanto dei realisti, nelle persone riunite a Philadelphia, nelle persone riunite nell’agosto dell’89 a Parigi avrebbero scritto quelle dichiarazioni.

E allora chi dà gambe poi a un progetto di società? È più difficile oggi, ecco perché dobbiamo avere questa consapevolezza. Mi sono ricordato dell’inno dei lavoratori che era stato scritto da Filippo Turati che dice: “il riscatto del lavoro dei suoi figli opra sarà”. E oggi i figli fanno fatica, ma non soltanto per ragioni generazionali, i lavoratori sono in una situazione di difficoltà, perché sono cambiate anche condizioni strutturali. Una volta si diceva che la fabbrica era l’università della classe operaia dove ci si acculturava e dove si rendevano possibili le condizioni di lotta comune.

Con mille difficoltà, un film come “I compagni” di Mario Monicelli è in questo senso molto didascalico, ma molto efficace delle difficoltà di come nasce la lotta operaia.

Oggi ci sono molte condizioni, vincoli economici, ma anche vincoli che derivano dal modo stesso in cui il lavoro si organizza, perché nella società digitalizzata il lavoro è parcellizzato, i nuovi lavori allontanano tra loro i diversi soggetti e c’è un problema di chi è il soggetto di tutto questo.

É un compito sociale per il modo in cui noi vogliamo che la società sia, rimettere al centro il lavoro, ma come momento in cui ci troviamo di fronte alla persona nella sua integralità, la dignità sociale, l’esistenza libera e dignitosa. Lo so che è difficile, ma è una bussola dalla quale io credo che non possiamo prescindere.

Leggi anche l’intervista che Diletta Paoletti ha fatto al prof. Rodotà sui temi dell’Europa.

 

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