Sallusti, pm spaccati sul no al carcere

27 Nov 2012

MILANO — Il capo della Procura di Milano, Edmondo Bruti Liberati, interpreta la legge ed evita il carcere al direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti: ma, per farlo, toglie il fascicolo alla pm titolare, scatenando le proteste dell’intero pool di pm che mettono in esecuzione le sentenze, tutti solidali con la collega indisponibile a sottoscrivere la soluzione giuridica caldeggiata.
È nella riunione di giovedì 22 novembre che Bruti espone la sua tesi allo scadere dei 30 giorni di sospensione dell’ordine di carcerazione (1 anno e 2 mesi per diffamazione dopo altre 6 condanne definitive) concessi dalla legge a Sallusti, come a chiunque, per consentirgli di chiedere di scontare la pena in misura alternativa al carcere quale l’«affidamento ai servizi sociali» o la «detenzione domiciliare». Sallusti nulla chiede, quindi allo scadere del termine dovrebbe essere portato in carcere.
Ma Bruti ritiene che Sallusti possa godere di una seconda sospensione: stavolta in forza della legge 199 «svuotacarceri» fatta nel 2010 dal ministro Alfano e ampliata nel 2012 dal ministro Severino. Essa prevede che, a prescindere da istanze del condannato, di propria iniziativa il pm «sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione» per pene sino a 18 mesi (quelli di Sallusti sono 14) «e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché» — in teoria entro 5 giorni ma nella prassi anche 20 — «disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio». Per Bruti ricorrono le tre condizioni volute dalla legge: Sallusti è improbabile fugga; ha un domicilio idoneo, casa Santanchè; e circa la prognosi di non commissione di altri delitti, pur avendo tanti precedenti e processi per diffamazione, «proprio per il tipo di reato non si ravvisa alcuna differenza di efficacia deterrente tra detenzione in carcere e presso il domicilio».
Il pool (il procuratore aggiunto Gatto e i pm Pomarici, Gay, De Iorio e Balice) non è convinto. Rammenta al capo che per legge «la sospensione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta». Bruti replica che «il legislatore non ha espressamente disciplinato un caso residuale», e che quel divieto vale solo per le misure alternative dell’ordinamento penitenziario come la «detenzione domiciliare», non per l’«esecuzione della pena presso il domicilio», somigliante ma diversa perché per la legge 199/2010 serve non a rieducare ma solo a svuotare le carceri. I pm ribattono che il no di legge alla doppia sospensione vale invece ad esempio anche per la sospensione della pena del tossicodipendente, che non è misura alternativa.
Ma il cuore della divergenza è sulla nozione di eguaglianza di trattamento di tutti i cittadini davanti alla legge. Mai, fanno presente i pm a Bruti, «d’ufficio» sono stati messi a scontare la pena a casa condannati che non lo avevano chiesto: farlo solo per Sallusti — avvertono — sarebbe un precedente non solo per il futuro ma anche per i casi già trattati in passato, visto che allora si dovrebbero richiamare tutti i fascicoli nei quali ci sia stata una revoca (per ragioni da verificare) della sospensione della carcerazione. Ci si aggiorna. Ma ieri mattina Bruti verga di proprio pugno un decreto che sospende la carcerazione di Sallusti e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, sottoponendogli (con Sallusti ancora libero) la possibilità di disporre «l’esecuzione della pena presso il domicilio» in base alla legge 199. Ai cronisti che chiedono se sia una decisione condivisa dall’ufficio, risponde con una battuta: «Per definizione lo è un provvedimento del procuratore…».
In realtà si è appena consumata la frattura. Il capo, infatti, come «anticipato a voce», ha appena chiesto al pm titolare Chiara De Iorio di trasmettergli il fascicolo a motivo delle «delicate e nuove questioni di diritto», del «rilievo di principio», e della «risonanza mediatica della vicenda». Quest’ultimo riferimento è l’ultima scintilla. De Iorio, sostenuta da tutti i colleghi, percepisce la richiesta di trasmissione del fascicolo come un esonero a trattarlo, e ne mette per iscritto al proprio procuratore aggiunto Nunzia Gatto la ragione: la sostanziale avocazione è «conseguenza del dissenso manifestato» a Bruti nella riunione nella quale «emergeva chiaramente la differenza di vedute tra il procuratore e l’intero ufficio esecuzione» che «esprimeva parere contrario circa la possibilità di ammettere il condannato Sallusti al regime di detenzione domiciliare in base alla legge 199/2010».

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