Se la procedura resta una cosa seria

25 Lug 2012

La distruzione va negata ogniqualvolta le parole su nastro siano utili nei processi in atto o instaurabili. Infine, è raccomandabile una sobria razionalità laica: il segreto da “ragion di Stato” ha radici equivoche; quanto meno grava, tanto meglio.

L’argomento non è mistica dei carismi (vedi Ramo d’oro o Re taumaturghi) ma questione giuridica, piuttosto facile. Temeva gl’indaganti l’ex ministro testimone nel procedimento su affari oscuri tra Stato e mafia: sarebbe meno inquieto se il caso passasse altrove e invoca aiuto dal Quirinale in assillanti appelli ai consiglieri; era sottoposto a legittimo controllo telefonico, quindi il tutto finisce nei nastri. La risposta corretta sarebbe “nihil de hoc”: il capo dello Stato non è organo censorio d’atti giudiziari; invece fioriscono dei dialoghi; interloquisce anche Lui. Non sappiamo cos’abbiano detto. Gl’inquirenti operano nella più stretta legalità. Imprevedibilmente esplode un conflitto d’attribuzioni. Secondo l’instante, era abuso ascoltare: le parole raccolte non esistono ad alcun fine, investigativo o processuale; e va distrutto l’intero materiale, farina del diavolo.
Parliamone nell’ormai vecchia sintassi dei giuridicamente colti (gli Hauptproblemed’Hans Kelsen risalgono al 1911), lasciando da parte la “prerogativa”, ente metafisico. Le questioni legali vanno risolte secondo norme positive e chiamiamo “norma” l’enunciato ricavabile da testi letti comme il faut.
Il Quirinale (decreto 12 luglio) ne indica due, l’art. 90 Cost. e 7 l. 5 giugno 1989, n. 219. Il Presidente non risponde degli atti compiuti nelle sue funzioni, esclusi alto tradimento o attentato alla Costituzione. Certo, ma chi lo nega? Qui nessuno ventila accuse, né l’immunità penale implica un “divieto assoluto” d’usare quel che abbia detto conversando con degl’intercettati: sostenerlo è illazione del genere “piove, governo ladro”; o “l’Aurora ha rosee dita, quindi la Bibbia è sicura fonte scientifica”.
Cade fuori tema anche il secondo riferimento: l’intercettazione può essere disposta solo nei confronti del sospeso dalla carica; vero ma qui il colpito era l’ex ministro, sulle cui linee vigila l’orecchio occulto; ha chiamato qualcuno o gli risponde. Innumerevoli i possibili interlocutori. Nemmeno l’indovino può immaginare che batta alla porta telefonica del Colle e gli sia aperta: è metaforicamente avvolto da una rete; gl’indaganti non sanno chi vi cadrà. L’art. 7, comma 3, contempla “i provvedimenti indicati nel comma 2”: i quali dispongono controllo telefonico, perquisizioni o misure cautelari; e riguardano la persona ivi nominata. Tale formula include i futuri collocutori? No, finché le parole abbiano senso (“in claris non fit interpretatio”, insegnavano i dottori contro l’arte sofistica del cavillo). Nell’assunto da cui nasce il conflitto, l’augusta voce è tabù: appena la riconosca, l’operatore deve interrompere l’ascolto; siamo sul terreno del panico religioso studiato da Rudolf Otto (
Das Heilige, Berlino 1936). Viene in mente Mosè al pascolo: un roveto arde senza consumarsi, e lui va a vedere, fermato dalla voce divina; stia lì, a piedi nudi; calca terra santa ossia impregnata d’energie pericolose (
Esodo, 3.1-5). Il lettore refrattario alle visioni solleva quesiti scomodi: mandare tutto al diavolo anche se le parole registrate costituissero
corpus delicti
(contro l’art. 271, comma 3, ultima frase), o fornissero la chiave d’enormi enigmi giudiziari?
Se ne discuteva come se il caso non fosse previsto dalla legge 20 giugno 2003 n. 140 (attua l’art. 68 Cost. nei processi relativi alle “alte cariche dello Stato”). L’art. 4 regola intercettazioni miranti alle persone
de quibus.
Nell’art. 6 conversano con dei “terzi” soggetti al controllo: in formula gergale è ascolto “indiretto”; e qualora i colloqui suonino irrilevanti, il giudice delle indagini preliminari, udite le parti, ordina l’incenerimento; l’abuso grave sarebbe liquidare clandestinamente possibili prove. Sebbene tanti anni d’allegra scuola berlusconiana l’abbiano avvilita, cavandone effetti da Luna Park, commedia grottesca o farsa nera, la procedura resta cosa seria nelle mani giuste.
Raffreddati gli accenti, il discorso piglia pieghe meno esclamative (s’era persino detto che l’ascolto fosse atto eversivo): gl’inquirenti non avevano alternative, secondo le norme attuali, e lì sta il difetto; esiste una lacuna rispetto al capo dello Stato, le cui alte funzioni sarebbero turbate da occhi e orecchie profani. Insomma, manca la previsione ma è evocabile nel giudizio davanti alla Consulta, dall’utero del giuridicamente virtuale; o vi provvedano le Camere legiferando ad hoc. Basta dire: «roba da mandare silenziosamente in fumo,
de plano; le parti private non vi mettano becco». Elementare, con una difficoltà: il contraddittorio non è lusso che il legislatore conceda o tagli ad libitum, ma requisito indefettibile (art. 111 Cost.); e niente garantisce che i reperti eliminati fossero davvero irrilevanti. Ogni tanto sbagliano anche i giudici delle indagini preliminari, nel qual caso la decisione forse sarebbe viziata da errore irreparabile, non esistendo più la prova. Sotto quest’aspetto risultano eccepibili gli artt. 269, comma 2, e 271, c. 3, c. p. p., nonché 6, comma 1, l. 29 giugno 2003. Dove il giudice escluda del materiale istruttorio, sbagliando, l’errore è rimediabile in appello nonché in cassazione (art. 606, comma 1, lett. d), purché esista ancora l’oggetto fisico utile: verbali, documenti, impronte digitali ecc.; qui supponiamo che in obbedienza all’“assoluto divieto” ogni segno sia sparito. La falsa premessa salta agli occhi quando i materiali obliterati confutassero l’accusa sotto cui soccombe l’imputato: ad esempio, il capitano Alfred Dreyfus, povero ebreo indifeso, quindi vulnerabile, sul quale pesano false prove ordite da due spioni venduti allo Stato Maggiore tedesco, con l’aiuto d’un colonnello; e sarebbe irragionevole limitare il
visus del giudice al caso in cui interviene; la distruzione va negata ogniqualvolta le parole su nastro siano utili nei processi in atto o instaurabili. Infine, è raccomandabile una sobria razionalità laica: il segreto da “ragion di Stato” ha radici equivoche; quanto meno grava, tanto meglio.

Supportaci

Difendiamo la Costituzione, i diritti e la democrazia, puoi unirti a noi, basta un piccolo contributo

Promuoviamo le ragioni del buon governo, la laicità dello Stato e l’efficacia e la correttezza dell’agire pubblico

Le scuole di Libertà e Giustizia

L’Unione europea come garante di democrazia, pace, giustizia

In vista della legislatura 2024-2029, l’associazione Libertà e Giustizia propone sette incontri sul ruolo del Parlamento europeo e le possibilità di intervento dei singoli cittadini e delle associazioni

Approfondisci

Newsletter

Eventi, link e articoli per una cittadinanza attiva e consapevole direttamente nella tua casella di posta.