Conflitto inesistente

16 Feb 2012

È andata come doveva andare. La Corte costituzionale ha respinto sia il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera contro i magistrati di Milano (caso Ruby-Berlusconi) sia l´analogo conflitto sollevato dal Senato contro i magistrati di Capua Vetere e di Napoli (caso Mastella)

È andata come doveva andare. La Corte costituzionale ha respinto sia il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera contro i magistrati di Milano (caso Ruby-Berlusconi) sia l´analogo conflitto sollevato dal Senato contro i magistrati di Capua Vetere e di Napoli (caso Mastella). E lo ha fatto per la semplice ragione che nessuna menomazione delle attribuzioni costituzionali di Camera e Senato era stata posta in essere dalle procure della Repubblica e dai tribunali.
Contrariamente a quanto sostenuto da Camera e Senato, non esiste un interesse giuridicamente tutelato dei due rami del Parlamento ad essere informati delle relative vicende processuali. L´analogia con il caso Matteoli, nel quale la Corte costituzionale dette ragione alla Camera, è infatti del tutto infondata. In quel caso il Procuratore della Repubblica di Firenze, violando l´articolo 8 comma 4 della Legge costituzionale n. 1 del 1989, non aveva informato la Camera della decisione del Tribunale dei ministri di Firenze di aver considerato “non ministeriale” il reato di cui era accusato l´onorevole Matteoli (con la conseguenza che il processo sarebbe proseguito con la qualificazione del reato come “comune”). Così facendo, secondo la Corte costituzionale, la Procura di Firenze aveva pregiudicato il potere, spettante alla Camera, di esprimere la sua «autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria» (sentenza n. 241 del 2009).
Una valutazione, quella della Camera, assai rilevante dal punto di vista pratico, perché una volta che la Camera (o il Senato) abbia optato per la “ministerialità” del reato, sarà lo stesso ramo del Parlamento a poter negare l´autorizzazione a procedere quando ritenga «che l´inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell´esercizio della funzione di governo».
La tesi fatta valere nel caso Ruby dalla Camera – almeno nei dibattiti parlamentari – è stata ben più ardimentosa. Si è sostenuto, richiamando impropriamente il precedente della sentenza relativa a Matteoli, che l´autorità giudiziaria di Milano avrebbe dovuto a fortiori (sic!), rispetto a quell´ipotesi, trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale dei ministri di Milano, non competendo a tale autorità giudiziaria la «valutazione negativa sulla ministerialità».
E veniamo così al punto nodale delle due vicende. L´articolo 6 della citata legge costituzionale dispone che i «rapporti, i referti e denunzie concernenti i reati indicati dall´articolo 96 della Costituzione» devono essere presentati o inviati al competente Procuratore della Repubblica e che questi, omessa ogni indagine (in punto di fatto), li deve trasmettere al Tribunale dei Ministri con le sue richieste. Ma i reati previsti dall´art. 96 della Costituzione sono soltanto quelli “ministeriali”, per cui, se, a parere del Procuratore della Repubblica, i rapporti, i referti e le denunce non riguardano reati ministeriali, il procedimento seguirà il rito ordinario anche in questa fase. In altre parole, «il potere di qualificazione del reato, anche con riferimento alla sua natura, ministeriale o meno, spetta sempre all´autorità giudiziaria». Lo ha già esplicitamente statuito la Corte di cassazione (ordinanza del 3 marzo 2011) respingendo un ricorso dell´onorevole Mastella prima ancora che il Senato sollevasse il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato; ed è quanto implicitamente si desume anche dalla sentenza della Corte costituzionale nel caso Matteoli. E certamente sarà questo il punto che la Corte costituzionale ribadirà a chiare lettere nelle due emanande sentenze. Per evitare, in futuro, analoghe inutili perdite di tempo.

Supportaci

Difendiamo la Costituzione, i diritti e la democrazia, puoi unirti a noi, basta un piccolo contributo

Promuoviamo le ragioni del buon governo, la laicità dello Stato e l’efficacia e la correttezza dell’agire pubblico

Le scuole di Libertà e Giustizia

L’Unione europea come garante di democrazia, pace, giustizia

In vista della legislatura 2024-2029, l’associazione Libertà e Giustizia propone sette incontri - dal 29 febbraio al 23 aprile - sul ruolo del Parlamento europeo e le possibilità di intervento dei singoli cittadini e delle associazioni.

Approfondisci

Newsletter

Eventi, link e articoli per una cittadinanza attiva e consapevole direttamente nella tua casella di posta.