Nel nome dei figli: se il diritto ha il dovere di pensare al futuro

02 Dic 2011

Gustavo Zagrebelsky Presidente Onorario Libertà e Giustizia

Discorso pronunciato il 25 novembre scorso, nel quadro dei seminari di studio organizzati ogni anno dalla Corte Costituzionale e nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni. Lo Stato è particolarmente debole perché troppi si sentono forti. Bisogna ridare forza allo Stato debole… Ma oltre alla tecnocrazia ci vuole una dimensione etica: ci vuole il rispetto degli altri, presenti e futuri

Il costituzionalismo si trova oggi di fronte alla sfida, che è una vitale necessità, di allargare lo sguardo in una nuova dimensione, finora ignorata: il tempo. Per introdurre questo argomento con una digressione, prendo a prestito dal volume dell´archeologo-antropologo Jared Diamond, intitolato Collasso. Come le società scelgono di morire o vivere (Einaudi), la storia di Pasqua, l´isola polinesiana a 3700 chilometri a est delle coste del Cile, scoperta dagli europei nel 1722, celebre per i 397 megaliti. Pasqua, quando gli esseri umani vi posero piede alla fine del primo millennio, era una terra fiorente, coperta di foreste, ricca di cibo dalla terra, dal mare e dall´aria, che arrivò a ospitare diverse migliaia di persone, divise in dodici clan che convivevano pacificamente. Quando vi giunsero i primi navigatori europei, trovarono una terra desolata, come ancora oggi ci appare: completamente deforestata, dal terreno disastrato e infecondo, dove sopravvivevano a stento poche centinaia di persone.
L´enigma di Pasqua, per com´è stato sciolto dagli studiosi, è un grandioso e minaccioso apologo su come le società possono distruggere da sé il proprio futuro per gigantismo e imprevidenza. La causa prima del collasso sarebbe stata la deforestazione, cioè la dissipazione della principale risorsa naturale su cui la vita nell´lsola si basava. Pasqua è un monito. Non parla soltanto di polinesiani d´un millennio fa. Parla di noi: di sfruttamento imprevidente delle risorse, con effetti funesti sulle generazioni a venire.
Come possiamo condensare in una sola frase la parabola di Pasqua? Per soddisfare appetiti di oggi, non si è fatto caso alle necessità di domani. Ogni generazione s´è comportata come se fosse l´ultima, trattando le risorse di cui disponeva come sue proprietà esclusive, di cui usare e abusare.
Il costituzionalismo può ignorare questioni di questo genere? Se il suo nucleo minimo essenziale e la sua ragion d´essere sono – secondo la sintesi di Ronald Dworkin – la protezione del diritto di tutti all´uguale rispetto, la risposta, risolutamente, è no, non può ignorarle. Fino al tempo nostro non c´era ragione di affrontarle. Ogni generazione compariva sulla scena della storia in un ambiente naturale e umano che, se pure non era stato migliorato dai padri, certamente non ne era stato compromesso. Il costituzionalismo non ha avuto finora ragioni per occuparsi delle prevaricazioni intergenerazionali. Ma molte ragioni ha oggi, e drammatiche. Per quale ragione la cerchia de “i tutti” che hanno il diritto all´uguale rispetto dovrebbe essere limitata ai viventi e non comprendere anche i nascituri? Basta porre la domanda per rispondere che non c´è alcuna ragione: gli uomini di oggi e di domani hanno lo stesso diritto all´uguale rispetto, perché uguale è la loro dignità.
Ma oggi assistiamo alla separazione nel tempo dei benefici – anticipati – rispetto ai costi – posticipati –: la felicità, il benessere, la potenza delle generazioni attuali al prezzo dell´infelicità, del malessere, dell´impotenza, perfino dell´estinzione o dell´impossibilità di venire al mondo, di quelle future. La rottura della contestualità temporale segna una svolta che non può lasciare indifferenti la morale e il diritto.
In termini giuridici, la questione che si pone al costituzionalismo è la seguente: fin dall´inizio (ricordiamo l´art. 16 della Déclaration dei diritti del 1789), la sua nozione chiave è stata il diritto soggettivo, da contrapporre in vario modo al potere arbitrario. Ma il diritto soggettivo presuppone un titolare presente. “Diritti delle generazioni future” è una di quelle espressioni improprie che usiamo per nascondere la verità: le generazioni future, proprio perché future, non hanno alcun diritto da vantare nei confronti delle generazioni precedenti. Tutto il male che può essere loro inferto, perfino la privazione delle condizioni minime vitali, non è affatto violazione di un qualche loro “diritto” in senso giuridico. Quando incominceranno a esistere, i loro predecessori, a loro volta, saranno scomparsi dalla faccia della terra, e non potranno essere portati in giudizio. I successori potranno provare riconoscenza o risentimento, ma in ogni caso avranno da compiacersi o da dolersi di meri e irreparabili “fatti compiuti”.
Bisogna prendere atto che la categoria del diritto soggettivo, in tutte le sue varianti di significato (diritti di, da, negativi, positivi, di prestazione, ecc.), è inutilizzabile tutte le volte in cui è rotta l´unità di tempo. È invece la categoria del dovere, quella che può aiutare. Le generazioni successive non hanno diritti da vantare nei confronti di quelle precedenti, ma queste hanno dei doveri nei confronti di quelle; esattamente la condizione della madre, nei confronti del bambino quando lo porta ancora in grembo. Il costituzionalismo dei diritti, senza rinunciare alla sua aspirazione centrale di essere al servizio della resistenza all´arbitrio, deve scoprire i doveri, non semplicemente in quanto riflessi, cioè in quanto controparte dei diritti, ma come posizioni giuridiche autonome che vivono di vita propria, senza presupporre l´esistenza (attuale) delle corrispondenti situazioni di vantaggio e dei relativi titolari.
Dobbiamo riconoscere che questo mutamento di paradigma vede il costituzionalismo completamente impreparato, anzi ostile. In nome dei diritti, non dei doveri, da due secoli conduce la sua battaglia. I doveri sono stati e sono tuttora la parola d´ordine dei regimi autoritari e di quelli totalitari. Si tratta però di costruire una mentalità, una cultura, e da ciò trarre spunto per comportamenti adeguati, anche senza che si debbano attendere proclamazioni giuridiche formali. Innanzitutto, le norme che riconoscono diritti e facoltà dovrebbero essere interpretate, tutte le volte in cui siano alle viste conseguenze potenzialmente pregiudizievoli sulla condizione di coloro che verranno, in una prospettiva oggettiva, in base alla massima: la terra appartiene tanto ai viventi quanto ai non ancora viventi; i diritti dei primi sono condizionati dall´uguale valenza anche per i secondi. Il che – non si può non riconoscere – comporta possibili restrizioni ai diritti in senso soggettivo. I diritti, nei casi anzidetti, devono essere intesi come beni o istituzioni di lungo periodo. Per estenderli nel tempo futuro, può essere necessario ridurne la portata nel tempo presente. Conosciamo già situazioni di questo genere, nelle quali entra in gioco il cosiddetto “principio di precauzione”, vigente, in forza di norme di diritto nazionale, europeo e internazionale, per esempio in materia ambientale, energetica e sanitaria. Qui, parlando di costituzionalismo, si dice che quel principio dovrebbe essere assunto come elemento conformativo dell´intero modo di concepire il diritto costituzionale. Il diritto costituzionale di oggi deve essere un “diritto prognostico”, che guarda avanti, fin dove, nel tempo, le previsioni scientifiche permettono di gettare lo sguardo.
Ma c´è dell´altro. Il giudizio prognostico non è un giudizio politico; è un giudizio tecnico-scientifico. Ora, a parte la difficoltà forse insuperabile di individuare scienziati e tecnici realmente indipendenti dagli interessi immediati da sottoporre a verifica, la prospettiva che si apre è la tutela tecnocratica sulla politica. Orbene, la politica, nella sua versione democratica come nelle sue degenerazioni populiste e demagogiche, s´incarna in istituzioni dei (non: dai) tempi brevi. Le decisioni devono essere in sintonia con l´interesse prevalente che la società, come più o meno autonomamente e veridicamente se lo rappresenta, ed è a dir poco improbabile che, nella considerazione di tale interesse, entrino con il peso che meriterebbero ansie e preoccupazioni per la sorte di società diverse, ipotetiche, lontane nel tempo. A questo interesse momentaneo, infatti, la politica deve rendere conto.
Fermiamoci qui. Siamo nel regno delle contraddizioni. Il costituzionalismo, nel quadro di allora, era il mondo dei diritti, ma ora il mondo ha bisogno di doveri. Il costituzionalismo ha prodotto democrazia, ma oggi la democrazia mostra di poter essere une regime di saccheggio delle risorse, per i viventi contro i posteri. Per questo, si ricorre a momenti ed elementi di natura scientifico-tecnocratica, ma la ragione del saccheggio sta precisamente nello sviluppo della tecnica senza altro fine che se stessa. Quindi, la tecnica, per essere benefica, dovrebbe poter essere a sua volta controllata. Ma da chi? Dalla democrazia, che è proprio colei che ha ne ha bisogno?
Doveri e tecnocrazia fanno paura, non c´è che dire. Ma sono necessari proprio alla luce delle premesse e delle promesse del costituzionalismo, una volta che non lo si intenda come mero egoismo dei viventi. Le contraddizioni sono intrinseche. Saranno distruttive? Non lo sappiamo. Quel che sappiamo è che esse chiamano a un compito non facile, su un terreno incerto dove molto è da pensare e costruire, tutti coloro i quali, nello studio e nella pratica, richiamandosi ai valori permanenti del costituzionalismo, intendono agire “costituzionalisticamente”. Il costituzionalismo ha avuto una storia. La questione è se avrà una storia. L´avrà in quanto riuscirà a incorporare nella democrazia, senza annullarla o umiliarla, la dimensione scientifica delle decisioni politiche. Questa, mi pare, è l´ultima sfida del costituzionalismo, l´ultima sua metamorfosi.

Nato a San Germano Chisone (To) il 1° giugno 1943. Laureato a Torino, Facoltà di Giurisprudenza, nel 1966, in diritto costituzionale, col professor Leopoldo Elia.

  • Professore di diritto costituzionale e diritto costituzionale comparato alla Facoltà di Giurisprudenza e alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Sassari dal 1969 a 1975.
  • Professore di diritto costituzionale comparato alla Facoltà di scienze politiche dell’Università di Torino dal 1975.
  • Professore di diritto costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, dal 1980 al 1995.

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