L’art. 8 della manovra finanziaria e le nuove tecnologie

02 Nov 2011

A Milano un incontro tra esperti giuslavoristi, dedicato all’articolo 8 della Manovra. Come cambieranno i rapporti di lavoro? Giovedì 3 novembre, alla Casa della Cultura in via Borgogna, a partire dalle 18

Abbiamo deciso di organizzare un incontro fra esperti giuslavoristi dedicato all’art. 8 (il 3 novembre prossimo, alla Casa della Cultura di Milano, in via Borgogna al 3) perchè abbiamo ritenuto, fin da subito, che l’esame del contenuto concreto di questa norma e delle relative conseguenze sia una doverosa priorità, dal momento che potranno prodursi effetti sulle condizioni di lavoro di una gran parte di cittadini: dai funzionari di banca ai metalmeccanici, dai giornalisti ai co.co.co ecc.Non si tratta “soltanto” della questione dei licenziamenti (e delle assunzioni), si tratta della possibilità di derogare a tutta la normativa vigente, in materia di diritto del lavoro, nelle materie richiamate dal comma 2 (che comprende l’intera organizzazione del lavoro compreso anche, ad esempio, il regime della solidarietà negli appalti).

Qui vorrei richiamare l’attenzione su un aspetto, che mi sta particolarmente a cuore e che merita, a mio avviso, un approfondimento specifico. Il punto a del comma 2 consente di regolamentare l’organizzazione del lavoro, in deroga alla normativa, con riferimento: “agli impianti audiovisivi e alla introduzione delle nuove tecnologie”.

La normativa in questione è primariamente data dagli articoli 4 (inerente il divieto di controllo a distanza) e 8 (inerente il divieto di indagine sulle opinioni) dello Statuto dei Lavoratori, che rappresentano, a mio modestissimo avviso, il punto di evoluzione più avanzato per quanto riguarda il rispetto della dignità del lavoratore, raggiunto dal nostro legislatore.

In questo contesto normativo, il datore di lavoro può legittimamente impartire ai propri dipendenti disposizioni circa lo svolgimento dell’attività lavorativa e verificare di persona (o tramite suoi incaricati) l’osservanza di tali disposizioni. L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori infatti vieta l’uso di qualsiasi apparecchiatura per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, consentendo l’installazione di apparecchiature – che siano richieste da esigenze organizzative, produttive ovvero connesse alla sicurezza del lavoro – dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, soltanto previo accordo con i rappresentanti sindacali (RSA o RSU), oppure, in mancanza, previa autorizzazione del Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del lavoro. L’installazione di tali apparecchiature in violazione di tale procedura non solo costituisce un reato ma comporta anche l’inutilizzabilità contro il lavoratore, ai fini disciplinari, dei dati così acquisiti dal datore di lavoro, eccezion fatta – secondo una parte della nostra giurisprudenza – per i cosiddetti “controlli difensivi” – ossia quei controlli volti ad accertare (non già il corretto svolgimento dell’attività lavorativa) ma il compimento da parte del lavoratore di atti illeciti anche in danno del patrimonio aziendale.

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* L’autrice è coordinatrice del Circolo LeG Milano

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