Note – di Giustizia – a margine

25 Gen 2011

Come un dato obiettivamente falso, ripetuto in modo martellante, viene assunto come vero da chi subisce questo tipo di interessato indottrinamento. È solo uno degli effetti perversi della propaganda senza contradditorio.

Non ho potuto non rilevare, nel corso del dibattito, di grande interesse, un cenno, rimasto senza sviluppo, su un tema, nell’attuale momento politico, di estremo rilievo.
Uno dei soci nel suo intervento ha osservato che è inevitabile, e in certo modo comprensibile, che le procure dato il numero ingente delle pratiche, tra i tanti fatti da perseguire facciano delle scelte. Così come appunto avrebbe fatto Milano, nel caso Ruby.
L’affermazione richiede una sintetica precisazione.

1 – la questione è mal posta. Essa focalizza l’attenzione sull’effetto – dato per indiscutibile anche se giustificabile – ma ignora la causa. La causa è rappresentata dalla scelta processuale compiuta con il codice del 1988, che ha reso (stoltamente, ma questa è opinione soggettiva) i tempi dei processi intollerabilmente più lunghi rispetto al passato. Da ciò, la difficoltà primaria dei tribunali, a smaltire i processi trasmessi dalle procure della Repubblica. In altre parole, i tribunali non riescono a definire in tempi ragionevoli gli affari che giungono alle cancellerie dagli uffici di procura. Ne deriva un aumento progressivo delle pendenze presso i tribunali.

2 – alcune procure – tra cui, antesignana, quella di Torino – lanciarono l’idea – vivacemente contestata da altri tra cui il sottoscritto – che fosse quindi inutile mandare tutti i processi a giudizio; mandiamo solo un numero di processi contenuto, nei limiti di quelli che il tribunale può smaltire. Ma quali? E qui l’inventiva dei procuratori che hanno seguito tale linea si è manifestata ampiamente, scegliendo i reati che a giudizio del procuratore meritavano trattazione (più) sollecita rispetto agli altri.

3 – molte altre procure hanno respinto tale opzione. E hanno sostenuto che, essendo compito del pubblico ministero procedere indiscriminatamente per obbligo costituzionale, non può questo ufficio attribuirsi un ruolo lato sensu politico, scegliendo quali reati e quali imputati perseguire, e quali procrastinare, magari fino alla prescrizione.

4 – l’esperienza degli uffici che hanno seguito questa linea ha difatti dimostrato che – malgrado la riduzione del personale, specialmente di cancelleria, e la scarsità dei mezzi, talvolta scandalosa – una organizzazione adeguata dell’ufficio consente, (purchè non in condizioni estreme quali: abissali scoperture di organico di magistrati, di cancellieri o di mezzi) alla procura di definire in tempi relativamente contenuti la gran massa degli affari, tanto che le statistiche sovente rivelano che le pendenze, anno dopo anno, rimangono relativamente stabili. Non di rado scendono.

5 – che non spetti alle procure scegliere quali reati perseguire e quali no, è stato formalmente sancito dal governo; nel decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008 n. 125, è stata introdotta una modifica alle norme di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale, che, inserendo un articolo 132 bis, ha fissato per legge i processi ai quali i tribunali debbono dare priorità assoluta. (criminalità organizzata, detenuti, infortunistica ecc.) con ciò:
Da un lato, implicitamente affermando che non spetta alle procure istituire percorsi privilegiati per alcuni processi e deteriori per altri
Dall’altro formalmente dichiarando che solo l’autorità politica ha competenza ad istituire regole di priorità nei fatti da giudicare.

6 – questi concetti sono importanti, perché è inaccettabile secondo costituzione e secondo ragione, che sia un qualsivoglia magistrato, quale che sia il suo ruolo, a decidere quali fatti perseguire e quali abbandonare.

7 – l’unica discrezionalità che un ufficio di procura può permettersi, è quella di concentrare le indagini sui fatti che, sia per gravità obiettiva, sia per gravità del pericolo di inquinamento probatorio, sia per il rischio di perdita degli elementi di prova, richiedono accertamenti immediati ed urgenti. E nel caso di Ruby, dalla cronaca dei fatti emerge con assoluta nitidezza che quei rischi erano evidentissimi.

Eppure, il messaggio che abitualmente si trasmette, è quello da cui han preso le mosse queste osservazioni: ad ulteriore conferma, che un dato obiettivamente falso, ripetuto in modo martellante, viene assunto, magari inconsapevolmente, come vero da chi subisce questo tipo di interessato indottrinamento.
È un altro degli effetti perversi della propaganda senza contradditorio.

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