Ristabilita l’uguaglianza

14 Gen 2011

La Corte Costituzionale ha deliberato nei tempi previsti. Con uno stringato, ma esauriente, comunicato diffuso ieri pomeriggio, ha reso pubblici i contenuti della sua importante decisione sul legittimo impedimento. Essi mi paiono assolutamente condivisibili. I giudizi potranno essere esaustivi solo quando si potranno leggere le motivazioni della sentenza.

Oggi mi sembra importante cercare di capire il significato di ciò che è stato deciso e quali saranno le conseguenze sui processi penali del premier.

Vediamo, innanzitutto, di riassumere che cosa stabiliva, esattamente, la legge sul legittimo impedimento. Nel suo art. 1 comma 1 essa elencava i casi «che costituiscono legittimo impedimento per il Presidente del Consiglio a comparire quale imputato nelle udienze penali in ragione del concomitante esercizio di una o più delle sue attribuzioni». Nell’art. 1 comma 3 disponeva a sua volta che il giudice, su richiesta della parte, era obbligato a rinviare il processo ad altra udienza, senza potere procedere ad alcuna valutazione di merito sulla istanza presentata. Nell’art. 1 comma 4 soggiungeva che la presidenza del Consiglio aveva titolo «ad attestare che l’impedimento era continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni», e che in questo caso il giudice era tenuto «a rinviare il processo ad udienza successiva al periodo indicato» (che poteva essere addirittura di sei mesi).

In questo modo si configurava un vero e proprio titolo dell’Alta Carica, insindacabile dal giudice, a non presentarsi alle udienze penali adducendo l’impedimento, e ad ottenere in questo modo, automaticamente, il rinvio del processo (è utile ricordare che l’imputato ha diritto ad essere presente alle udienze penali nelle quali si tratta il suo processo). Secondo i critici, si veniva così a configurare una vera e propria condizione personale d’immunità processuale, che configgeva con il principio d’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, tanto più grave se si considerava che con certificazione, neppure motivata, la presidenza del Consiglio avrebbe potuto «attestare» la continuità dell’impedimento ed ottenere, in questo modo, un rinvio automatico del processo di rilevante durata.

Ebbene, la Corte Costituzionale ha, innanzitutto, dichiarato in modo assolutamente deciso l’illegittimità dell’art. 1 comma 4 della legge sul legittimo impedimento, stabilendo che l’ipotesi d’impedimento continuativo attestato dalla presidenza del Consiglio viola clamorosamente il principio di eguaglianza. Esso infrange infatti, è scritto nel comunicato, l’art. 3 Cost., che prevede, appunto, che «tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge».

In secondo luogo la Corte ha stabilito che è incostituzionale altresì il comma 3 dell’art. 1, «nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell’art. 420 ter c.p.p., l’impedimento addotto». Tale comma 3 prevedeva l’automatismo della sospensione del processo: l’Alta Carica presentava istanza di rinvio adducendo l’esistenza di un legittimo impedimento; il giudice era obbligato a disporre il rinvio. Questo automatismo, ha deciso la Corte, viola anch’esso il principio di eguaglianza, introducendo una situazione di privilegio ingiustificabile a favore di determinati soggetti. La norma ritorna, invece, ad essere legittima nella misura in cui si riconosca che il giudice può valutare in concreto, secondo quanto stabilisce per tutti i cittadini l’art. 420 ter c.p.p., se l’impedimento è appunto giustificato o no. Ma ciò significa avere, anche in questo caso, eliminato la norma di privilegio introdotta dalla legge n. 51/2010.

Dell’impalcatura originaria di tale legge rimane in piedi, quindi, soltanto la previsione dei casi d’impedimento, elencati nel comma 1 dell’art. 1. Nei confronti di questa norma la Corte ha infatti precisato che le questioni di legittimità costituzionale sollevate «non sono fondate». Ha tuttavia specificato che esse non sono fondate nella misura in cui «la disposizione venga interpretata in conformità con l’art. 420 ter c.p.p.»: che venga, cioè, interpretata nello spirito dei principi generali enunciati nei confronti di tutti i cittadini. Anche sotto questo profilo, pertanto, pure se non attraverso una dichiarazione d’illegittimità costituzionale, il privilegio sembra pertanto svanire. A questo punto è agevole indicare quali saranno gli effetti della sentenza della Corte sui processi del premier. Essi ovviamente riprenderanno. Il premier avrà, pur sempre, titolo per opporre, di volta in volta, un suo eventuale legittimo impedimento. Il giudice avrà, tuttavia, la possibilità di valutare in concreto la fondatezza o meno dell’istanza. Il principio di eguaglianza risulterà, in questo modo, sicuramente ristabilito. Non è difficile tuttavia immaginare quali saranno le tensioni che si accompagneranno ad ogni istanza presentata e ad ogni decisione di merito del giudice.

Un’ultima riflessione. Nel comunicato della Corte Costituzionale si precisa che le due norme sono state dichiarate incostituzionali per violazione «degli artt. 3 e 138 Cost.». Dell’art. 3 ho già parlato. Il riferimento all’art. 138 Cost. significa, verosimilmente, che a giudizio della Corte il «privilegio» del presidente del Consiglio potrebbe essere reintrodotto attraverso una legge di rango costituzionale. Un principio che era già stato enunciato nelle sentenze che avevano sancito l’incostituzionalità dei lodi Schifani ed Alfano.

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