La Consulta: “Scudo bocciato solo in parte”

13 Gen 2011

Anticipazione dell’Ansa: deciderà il giudice di volta in volta. La Corte Costituzionale dice no all’autocertificazione di Palazzo Chigi sull’impedimento e l’obbligo per il giudice di rinviare l’udienza fino a sei mesi.

La Consulta boccia ma solo in parte il legittimo impedimento. Non è dunque incostituzionale la norma che può mettere al riparo il premier Berlusconi dalla ripresa dei suoi tre processi milanesi (Mills, Mediaset e Mediatrade). Però i giudici avrebbe posto numerosi paletti alla legge. In particolare, la Consulta avrebbe bocciato la certificazione di Palazzo Chigi sull’impedimento e l’obbligo per il giudice di rinviare l’udienza fino a sei mesi, dichiarando illegittimo il comma 4 dell’art.1 della legge 51 del 2010. E avrebbe bocciato in parte il comma 3, affidando al giudice la valutazione del ‘legittimo impedimento’. La Consulta – anticipa l’ANSA – avrebbe inoltre fornito una interpretazione del comma 1, ritenendolo legittimo solo se, nell’ambito dell’elenco di attività indicate come impedimento per premier e ministri, il giudice possa valutare l’indifferibilità della concomitanza dell’impegno con l’udienza, nell’ottica di un ragionevole bilanciamento tra esigenze della giurisdizione, esercizio del diritto di difesa e tutela della funzione di governo, oltre che secondo un principio di leale collaborazione tra poteri.

Il comma 4 dell’art 1 della legge sul ‘legittimo impedimento’, bocciato per irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze della giurisdizione (art. 3 della Costituzione), prevede nello specifico quanto segue: “Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi”. Il comma 3, rispetto al quale la Corte sarebbe intervenuta con una pronuncia ‘additiva’ , prevede che “il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza”. Il comma 1, di cui la Consulta ha invece dato una interpretazione conforme a Costituzione, prevede che per premier e ministri, chiamati a comparire in udienza in veste di imputati, costituisce legittimo impedimento “il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti”. A seguire, sempre il primo comma, elenca i riferimenti normativi riguardanti specifiche attività tra le quali, ad esempio, il consiglio dei ministri, la conferenza Stato-Regioni, impegni internazionali etc. Dopo questo elenco minuzioso, il comma 1 prevede che sono oggetto di legittimo impedimento le “relative attività preparatorie e consequenziali, nonché ogni attività comunque coessenziale alla funzioni di governo”.

Ecco il comunicato della Corte costituzionale:

“La Corte costituzionale, giudicando delle questioni di legittimità costituzionale relative alla legge n. 51 del 2010, in materia di impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha deciso quanto segue: -E’ illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 della Costituzione, l’art. 1, comma 4, relativo all’ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; – E’ illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 della Cost., l’art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell’art. 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale, l’impedimento addotto; – Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1, comma 1, in quanto tale disposizione venga interpretata in conformità con l’art. 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale; -Sono inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, relative alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 5 e 6, e all’art. 2”.

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