Testamento biologico, un passo verso l’Europa

18 Nov 2010

Il comune di Senigallia istituisce il registro del Testamento biologico. Dopo la storia di Welby e di Eluana raccontate in Tv a Vieni via con me, la testimonianza del coordinatore LeG: “vittoria politica raggiunta anche per l’impegno della società civile e di associazioni come la nostra”

Stefano Canti

A seguito della mozione presentata in Consiglio comunale di Senigallia, per altro che vede un appoggio trasversale dei gruppi consiliari, è stato dato mandato alla Giunta comunale e al Sindaco di istituire un Registro Comunale di raccolta e conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, definite comunemente “direttive anticipate”, “testamento di vita” o “testamento biologico”.
Per testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare anticipatamente i trattamenti medici che ciascuno intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscano in maniera irreversibile di comunicare direttamente ed in modo consapevole con il proprio medico.

Proprio a tal fine il Comune di Senigallia, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutelerà la piena dignità delle persone e ne promuoverà il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana istituendo il Registro delle Dichiarazioni anticipate di Trattamento (DAT) presso l’Uffico Anagrafe e Stato Civile. Una vittoria della società civile e anche di associazioni come Libertà e Giustizia che su tutto il territorio nazionale si sono impegnate per sensibilizzare i cittadini sul tema. Nelle Marche e in particolare a Senigallia, LeG ha partecipato alle iniziative organizzate dall’Uar, l’unione atei, agnostici e razionalisti che, lo scorso giugno, ha invitato Beppino Englaro a parlare della sua drammatica esperienza.

Con l’espressione “Dichiarazioni Anticipate di Trattamento” si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta in caso di malattie o lesioni cerebrali che determinano una perdita di coscienza definibile come permanente e irreversibile. La persona che lo redige (dichiarante), utilizzando esclusivamente l’apposito modulo nomina uno o più fiduciari che divengono, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti, o il soggetto, chiamati a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.
Tutto questo preso atto che l’articolo 32 della Costituzione Italiana stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Il secondo comma dell’art. 32 della Costituzione è esplicito nell’affermare che la legge non può in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ognuno, dunque, resta arbitro supremo delle cure da tributare al proprio corpo e questo è del tutto consono ai principi generali del nostro ordinamento, che mettono al primo posto la libertà e l’autodeterminazione. Parimenti, l’articolo 13 della Costituzione Italiana afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento alla libertà e ed indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano.
Ricordiamo anche che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea stabilisce ai primi 3 articoli, che “la dignità umana è inviolabile”, che “ogni individuo ha diritto alla vita” e “alla propria integrità fisica e psichica”, e che “nell’ambito della medicina e della biologia” “deve essere in particolare rispettato” “il consenso libero e informato della persona interessata”; sancendo così il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico, considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all’integrità della persona.
Anche il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all’art. 16 che “il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato”, all’art. 35 sancisce che “il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente… in ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”; inoltre l’art. 38 afferma: “il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”. Anche la più recente giurisprudenza di merito ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa dal soggetto, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione.
L’istituzione del Registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, relativo alle dichiarazioni anticipate di volontà di trattamenti sanitari, da parte del Comune di Senigallia, tra i primi Comuni d’Italia a presentare questo documento, perciò è un passo in avanti verso quell’Italia europea e laica fondata sui Diritti fondamentali della persona e delle libertà individuali che vogliamo e sogniamo di vedere.

*coordinatore LeG Senigallia

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