Lodo Alfano retroattivo: i colpi di coda del regime

19 Ott 2010

Il regime è alle corde: lo stop ai processi è il tentativo disperato di sottrarsi per sempre al giudice che naturalmente lo insegue. Non rimane che sperare in uno scatto di dignità del Parlamento.

La commissione Affari costituzionali approva con 15 voti a favore e 7 contrari l’emendamento del relatore Carlo Vizzini al lodo Alfano in base al quale “i processi nei confronti del presidente della Repubblica o del presidente del Consiglio, anche relativi a fatti antecedenti l’assunzione della carica, possono essere sospesi con deliberazione parlamentare”. Voti favorevoli: 13 del Pdl e Lega più il finiano Maurizio Saia e il senatore dell’Mpa.

Il regime è alle corde: sono cominciati i famosi colpi di coda che molti hanno previsto. E, soprattutto, stanno venendo alla luce nuove inquietanti rivelazioni sulle origini finanziarie della fortuna del Cavaliere. Lo stop ai processi è il tentativo disperato di sottrarsi per sempre al giudice che naturalmente lo insegue. Non rimane che sperare in uno scatto di dignità del Parlamento.

Libertà e Giustizia, con tutte le forze sane di opposizione, si batterà contro questo ulteriore gravissimo attacco all’uguaglianza dei cittadini

Il testo proposto da Carlo Vizzini prevede  che “i processi nei confronti del presidente della Repubblica o del presidente del Consiglio dei ministri, anche relativi a fatti antecedenti l’assunzione della carica, possono essere sospesi con deliberazione parlamentare secondo le disposizioni della presente legge costituzionale”. Nel ‘pacchetto’ degli articoli del relatore viene dunque previsto che in caso venga esercitata da parte di un pm l’azione penale nei confronti di una di queste due cariche “entro i dieci giorni successivi l’imputato può chiedere all’autorità giudiziaria di trasmettere gli atti alle Camere”. A quel punto “entro novanta giorni”, vengono convocate, nel caso del capo dello Stato, le Camere in seduta comune, o nel caso del premier la sua Camera di appartenenza (il Senato se il premier non è deputato o senatore) e viene deliberato sulla sospensione del processo per tutta la durata della carica. La sospensione “non impedisce al giudice” di procedere per “l’assunzione delle prove non rinviabili”. Per quanto riguarda l’applicazione dello scudo un emendamento specifica che “le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano anche nei casi in cui sia già stata esercitata l’azione penale alla data della sua entrata in vigore”.

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