Ecco la Porcata II: poteri assoluti e immunità eterna al premier

08 Apr 2010

Redazione

Avendo l’opposizione chiesto con una certa insistenza di abolire la Porcata numero uno, cioè la legge elettorale, la maggioranza ha risposto subito con la Porcata numero due, cioè la bozza di riforme istituzionali che il ministro Calderoli ha consegnato (senza arrossire?) al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. E’ vero che all’interno della maggioranza non tutti sono d’accordo e forse vorrebbero metterci le mani per aggravare il tutto, ma già questo progetto di potere assoluto per il presidente plebiscitato, sciolto da controlli politici e giuridici e con un’immunità garantita a vita dovrebbero sconsigliare qualunque partito democratico, in particolare il Pd, a sedersi al tavolo della trattativa. Quasi sempre le dittature sono state imposte con la forza; la destra che governa l’Italia ne pretende una in omaggio.
Ecco la Repubblica disegnata dalle venti pagine e dai 37 articoli della «bozza Calderoli»: è un governo semipresidenziale, sul modello della Quinta Repubblica francese, nata nel ’58, con un capo dello Stato eletto direttamente dai cittadini: il presidente ha ampi poteri, un’età minima più giovane (40 anni) e resta in carica cinque anni, durante i quali è completamente coperto da immunità. La riforma disegna anche un Parlamento molto più snello, con una Camera deliberante e un Senato federale, e tempi più rapidi per il varo dei provvedimenti del governo. Meno parlamentari— 400 deputati e 200 senatori, contro i 945 attuali — e più giovani: l’età per essere eletti scende a 23 anni.

La proposta introduce anche un meccanismo per ridurre l’indennità ai parlamentari assenteisti. Inoltre viene alzato il quorum necessario per i membri della Consulta per dichiarare incostituzionale una legge.
Forma di governo e immunità Il testo comincia con due pagine che delineano i tratti essenziali della riforma. Al centro, la forma di governo: il presidente della Repubblica viene eletto a suffragio universale per non più di due mandati consecutivi. Il passaggio dalla forma parlamentare a quella semipresidenziale comporta un’assunzione di potere più alta da parte del capo dello Stato e ne consegue una riduzione della durata del mandato: cinque anni contro i sette attuali. Il presidente avrà un’immunità per tutta la durata del mandato: la sua testimonianza non potrà essere richiesta in questo periodo né si potrà procedere nei suoi confronti, civilmente o penalmente. Le azioni e le indagini potranno riprendere decorso un mese dalla cessazione della carica. Durante il mandato sono sospesi i termini di prescrizione o di decadenza.
Il capo dello Stato Nella Repubblica semipresidenziale il potere è duale, affidato al capo dello Stato e al presidente del Consiglio. Il primo, recita il testo, avrà il potere di nomina e di revoca del primo ministro e, su proposta di questo, dei ministri. Il capo dello Stato mantiene i poteri noti: rappresenta l’unità nazionale, può inviare messaggi alle Camere, indice le elezioni, promulga le leggi, indice il referendum popolare, nomina i funzionari dello Stato, ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Inoltre presiede il Csm, può concedere la grazia e commutare le pene e conferisce le onorificenze della Repubblica. Cambia, invece, l’articolo 89 sulla controfirma. Se prima nessun atto del capo dello Stato era valido se non controfirmato «dai ministri proponenti», ora il primo comma dice che «gli atti del presidente della Repubblica sono controfirmati dal primo ministro e dai ministri competenti per materia». Ma si aggiunge un secondo comma che introduce alcune eccezioni: «Non sono controfirmati gli atti di nomina del primo ministro, di indizione del referendum, di scioglimento della Camera dei deputati, di grazia e commutazione delle pene, di nomina dei giudici della Corte costituzionale e quelli contenenti messaggi alle Camere». Un comma che attribuisce molti e importanti poteri in esclusiva al presidente della Repubblica e dei presidenti di giunta; e la nomina di un terzo dei giudici costituzionali.
Il premierL’altro elemento perno della Repubblica semipresidenziale disegnata dai leghisti è il premier, nominato dal capo dello Stato: deve avere la fiducia della sola Camera dei deputati. Il governo può porre la «questione di governabilità» davanti al Senato: nel caso di esito negativo per il governo, il presidente del Consiglio si dimette e il presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento della Camera e del Senato. Si prevede anche un meccanismo di sfiducia costruttiva, «nel rispetto del risultato elettorale, con l’indicazione di un nuovo presidente del Consiglio nella mozione di sfiducia di quello in carica».Due importanti funzioni di garanzie, oggi attribuite al presidente della Repubblica, vengono conferite ai due presidenti delle Camere, d’intesa tra loro: sono lo scioglimento o rimozione dei consigli regionali e dei presidenti di giunta; e la nomina di un terzo dei giudici costituzionali.
La ConsultaA proposito di costituzionalità, la bozza introduce una novità molto rilevante nel quorum per le decisioni della Consulta: la Corte, per poter dichiarare incostituzionale una legge del Parlamento, deve esprimersi con una maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.

Fino a oggi, bastava una maggioranza semplice. Cambia anche la composizione: finora i 15 giudici erano eletti per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalle supreme magistrature e per un terzo dal presidente della Repubblica. Quest’ultimo terzo, come anticipato, sarà invece nominato dal presidente della Camera e dal presidente del Senato. Cambiano anche i quorum per la richiesta del referendum popolare confermativo sulle leggi costituzionali: non più un quinto dei membri di una Camera, ma un terzo; oppure un milione di elettori (prima erano 500 mila).
Stop al bicameralismo perfettoLa bozza segna anche la fine del bicameralismo perfetto, cioè dell’identità di poteri e di funzioni della Camera e del Senato, sistema criticato peraltro anche dall’opposizione. Non ci saranno più due Camere, ma una sola Camera con poteri deliberanti e un Senato federale. La Camera avrà 400 deputati (più otto eletti all’estero), contro i 630 attuali, mentre il Senato ne avrà 200 (sono 315). Il tentativo della bozza è anche quello di ringiovanire il Parlamento: l’età minima per l’elettorato passivo alla Camera e al Senato è portata a 23 anni (prima era 25 e 40). La Camera esamina, «salvo pochissime eccezioni», i disegni di legge di competenza legislativa statale esclusiva. Su quei disegni di legge il Senato può proporre modifiche entro trenta giorni. La Camera decide poi in via definitiva a maggioranza assoluta. Il procedimento necessariamente bicamerale rimane solo per le leggi costituzionali, le leggi sulla perequazione delle risorse, il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali, l’autonomia differenziata.

Tempi ridotti per i pdlSi determina anche la riduzione dei tempi di esame dei progetti di legge, con poteri di direzione sull’agenda parlamentare da parte del governo e garanzie per le opposizioni (voto bloccato e «ghigliottina»). Sui disegni di legge urgenti o su richiesta del governo, l’esame si deve concludere entro 30 giorni. Se il governo lo richiede, ciascuna Camera si pronuncia con un solo voto su tutto o parte del testo in discussione, con i soli emendamenti proposti o accettati dal governo.
Il Senato federaleI componenti del Senato federale sono eletti a suffragio universale e diretto in ciascuna Regione, contestualmente all’elezione dei rispettivi consigli regionali. Compito del Senato è esaminare, salvo pochissime eccezioni, i disegni di legge di competenza legislativa statale concorrente. Su quei disegni di legge la Camera può proporre modifiche entro trenta giorni. Il Senato decide poi in via definitiva a maggioranza assoluta. I senatori sono 200: nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a sei, il Molise due e la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, come risulta dall’ultimo censimento.
IndennitàStretta sulle indennità previste per i parlamentari. Finora l’articolo 69 della Costituzione prevedeva che i membri del Parlamento ricevono «un’indennità stabilita dalla legge». E la legge legava l’indennità alle sedute in cui si vota. Ora, invece, si combatte il fenomeno dell’assenteismo, richiedendo la presenza in aula: «I componenti di Camera e Senato hanno il dovere di partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni.

Ricevono un’indennità stabilità dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti».
No ai senatori a vitaLa nomina dei senatori a vita, appannaggio finora dei presidenti della Repubblica, ha dato spesso luogo a contestazioni nel passato. Soprattutto nei casi di maggioranza risicata, il loro voto, non espressione del voto dei cittadini, poteva diventare determinante. La bozza Calderoli prevede l’abolizione dei senatori a vita. Gli ex presidenti della Repubblica, invece, diventano automaticamente deputati a vita.

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