Legittimo impedimento, le ragioni di incostituzionalità

09 Feb 2010

A palazzo Madama inizia in questi giorni, in commissione Giustizia, l’esame del ddl n.1996 sul “legittimo impedimento” (il cosiddetto “ponte tibetano“,che dovrebbe portare in 18 mesi ad uno scudo immunitario costituzionale per il premier) già approvato, mercoledì 3, a Montecitorio. Entro il mese di febbraio, con ogni probabilità, sarà in vigore. Ormai sono abbastanza chiari i profili di illegittimità costituzionale della legge, che rappresenta una nuova “porcheria” giuridica del governo, come abbiamo già avuto modo di segnalare su questo sito, da due-tre mesi, appena diventò pubblica l’iniziativa della maggioranza e dell’Udc. Anzi, proprio per fornire un breve “promemoria”, forse utile per i senatori, riproduciamo qui qualche capoverso di un paio di articoli che abbiamo pubblicato a novembre e dicembre, che contengono le ragioni essenziali di incostituzionalità, nelle considerazioni in diritto della Consulta (dalla sentenza sul Lodo Alfano n.262-2009).
“LEGITTIMO IMPEDIMENTO”, IL NUOVO LODO PER SALVARE BERLUSCONISi nota un grande arrabattarsi nel centrodestra per salvare il premier dai processi pendenti e, forse, da quelli futuri.(………).

Abbiamo già dato conto su questo sito, il 16 scorso, di alcuni profili per i quali la Corte nella sentenza 262 ha bocciato la legge salva Berlusconi. Ma abbiamo trascurato le motivazioni che sono legate al “legittimo impedimento” e che adesso, con la nuova proposta di mini Lodo, sono certo di attualità. 
Il relatore Gallo, al paragrafo 7.3.2.1 si sofferma ampiamente – guarda caso – proprio su questo argomento e ricorda che la Corte ha già rilevato che la sospensione del processo per “legittimo impedimento” a comparire contempera -è vero- il diritto alla difesa con l’esercizio della giurisdizione, “differenziando la posizione processuale del componente di un organo costituzionale”, ma solo “per lo stretto necessario, senza alcun meccanismo automatico e generale” (sentenze Consulta n.451 del 2005, n.391 e n.39 del 2004 e n.225 del 2001). Quindi, l’esigenza della tutela del diritto di difesa “è già adeguatamente soddisfatta in via generale dall’ordinamento, con l’istituto del legittimo impedimento”. Quello già vigente e regolato, non uno diverso e più ampio, concepito solo per un unico utilizzatore finale.
PARTITA LA CACCIA AL SALVACONDOTTO PER SILVIOLa ‘ratio’ dei progetti Pdl è quella di sottrarre al giudice la facoltà di sindacare sulla sussistenza del legittimo impedimento del premier (e degli altri soggetti): esso viene dato come reale, assoluto, attuale, senza se e senza ma, comunque e sempre, quando richiesto, e vale “per il tempo preparatorio, contestuale e successivo necessario per lo svolgimento di ogni atto proprio delle funzioni ad essi attribuite” (attività di governo e politiche, rappresentanza, presenze parlamentari).


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enze per il presidente, e processi sospesi a lungo, fino a che non si riesca a inventare soluzioni più stabili. Un nuovo tipo di immunità a tempo, con legge ordinaria e non costituzionale. Una vera porcheria giuridica.Ma, ultima spes, c’è ancora l’ Alta Corte, che ha analizzato la questione (considerazioni in diritto, sentenza 262-2009, pg.31, sul Lodo Alfano) ed osservato che l’esigenza della tutela del diritto alla difesa per i componenti di un organo costituzionale “è già adeguatamente soddisfatta” in via generale dall’ordinamento, con l’istituto del legittimo impedimento. Così come è adesso, solo per lo “stretto necessario”, senza meccanismi automatici. E’ una indicazione della Consulta: il Parlamento vorrà tenerne conto?
Chiudo con la citazione di un editorialista che più liberale, moderato, antigiustizialista, non esiste: Piero Ostellino (Corsera, 21 novembre, rubrica “Il dubbio”). Pur in un contesto critico verso la Corte costituzionale, le istituzioni, i media, che offrono uno spettacolo non degno di un paese civile, tuttavia Ostellino scrive che “Berlusconi non sa ancora come uscirne” (dai processi), coi suoi legali: “Ma c’è una distinzione tra il ruolo dell’avvocato in tribunale e quello in Parlamento. In tribunale l’avvocato può spingersi fino ai limiti della legge; il parlamentare, ancorché avvocato, è vincolato al rispetto dello Stato di diritto. Il potere politico,anche se democraticamente legittimo, non è legibus solutus”.

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