Diritto di cronaca, limiti e libertà

23 Lug 2008

Le informazioni nelle indagini preliminari. È un onore per me poter intervenire a questo incontro, per cui desidero ringraziare dell’invito la Camera penale del Piemonte, l’Associazione Riccardo Lombardi e la famiglia del compianto Chiusano. È questa un’occasione rilevante, perché come ben hanno ricordato gli oratori che mi hanno preceduto – non è soltanto un confronto su temi di attualità – ma è un doveroso tributo alla memoria di Vittorio Chiusano, che rammento come ineguagliabile avvocato e stratega del processo, animato da ardore, generosità e preparazione e lucidità efficaci ma mai ostentate, doti ormai rare e difficilmente congiunte. Vittorio Chiusano era uomo appassionato del mestiere capace di svolgerlo a 360°, dalle difese più tecniche della FIAT, delle maggiori società o personalità italiane sino alla discussione di omicidi in Cassazione.E’ un’iniziativa lodevole quella odierna perché l’attuale società corre veloce e ha memoria corta, i protagonisti di un’epoca vengono spesso dimenticati nell’arco di pochi anni, se non mesi.Le nuove generazioni ne perdono conoscenza; è tramandato il culto che ancora sopravvive per i grandi difensori del passato – che da un altro periodo storico molto più lontano – ancor oggi sono celebrati e non parlo solo degli illustri accademici come Satta, Carnelutti, Delitala, ma anche di avvocati come Einaudi, De Marsico o Porzio. Le loro discussioni, i loro interventi financo le battute sono ancora oggi citate nelle aule ed assunte a modello.La macina del tempo del XXI secolo non releghi in un cassetto la memoria di Vittorio Chiusano, sta a loro, sta a noi tenerlo ad esempio di grande avvocato.
Il tema del convegno è ben scelto perché si collega sia al rispetto dei diritti che Chiusano aveva reso scopo fondamentale della sua attività, sia, nello specifico, all’interesse che Chiusano aveva da sempre coltivato per il diritto dell’informazione – uno dei perni dell’ordinamento democratico – come attento osservatore dei fenomeni giuridico-sociali e difensore della stampa.Tanto era il suo interesse per la materia che ho rinvenuto ben due articoli che scrisse, l’uno nel 1953, si firma dott.

Vittorio Chiusano, e l’altro dell’anno successivo per la Giurisprudenza italiana.Il primo commento sembra tagliato all’uopo per questo convegno; titola “Diffamazione a mezzo stampa. Diritto di cronaca giudiziaria. Limiti”Vorrei ricordare che nel ‘53 il tema era d’avanguardia. Il diritto di cronaca non era riconosciuto dal Codice. Era una geniale creazione dottrinaria, in gran parte derivante dai contributi di Nuvolone, che le Corti stentavano ad accogliere. Eppure era una forma di affrancamento dal regime, perché esaltava l’art. 21 della Costituzione, lo individuava come norma direttamente costitutiva del diritto soggettivo alla libera manifestazione del pensiero e, quindi, consentiva di qualificarlo persino come scriminante ai sensi dell’art. 51 del codice penale.Proprio questi principi Chiusano svolge nel suo scritto con rara lungimiranza, perché preconizza la sentenza dalla Corte Costituzionale che soltanto negli anni 70 darà pieno riconoscimento al diritto di cronaca.Il commento di Chiusano critica l’assetto preesistente del Codice Rocco e individua lucidamente la rilevanza della sentenza commentata che, secondo le sue parole, dà modo di aprire un altro discorso del tutto nuovo sulla liceità del resoconto giudiziario. Opera, dunque, una rottura con un imbarazzante passato.La nota condivide, argomentando a fondo, la correttezza della decisione che, assolvendo gli imputati tra cui Bocca per aver dato notizia di una sentenza e di informazioni apprese dagli avvocati, consente, e sono le sue parole, di porre su un piano di indagine più vasto ed assorbente; e cioè sul diritto di cronaca di cui il resoconto giudiziario non è che una forma anche se tipica.Con la sua acutezza, sin da allora affrontava il tema anche da una prospettiva collaterale, la definisce lui stesso più modesta e ristretta, ossia le fonti proprie e tipiche da cui possa desumersi la liceità del resoconto giudiziale, i suoi limiti e la necessità di distinguere tra procedimento civile e penale.Ricorda, con cultura, che la cronaca giudiziaria è sempre ammessa con ammissione concorde e pacifica, in dottrina e giurisprudenza, e che l’Editto Albertino proponeva una regolamentazione molto più esauriente di quella, allora attuale, dal lontano Ordinamento potevano rintracciarsi elementi normativi efficaci per legittimare la liceità della cronaca, anche in assenza di una espressa immunità.

Affermato questo principio si poneva quello dei limiti della cronaca giudiziaria penale, costituiti dagli artt 164 c.p.p. e 684 c.p., affermando che tutti gli atti considerati come pubblici possono essere liberamente pubblicati.Chiusano persino anticipava una sentenza della S. C. del 2000 che ravvisa lecita cronaca giudiziaria quando vi sia esatta corrispondenza tra notizia ed atto processuale. Ma non è tutto perché non trascura neppure il tema meta giuridico. Afferma che le decisioni del Giudice sui fatti che interessano la collettività possono e debbono essere oggetto di cronaca, ed aggiunge, con l’equilibrio che lo ha sempre contraddistinto, che, tutt’al più, nei casi dubbi (ma si riferisce ai procedimenti civili per i quali Nuvolone negava l’interesse pubblico) sarebbe opportuno omettere le generalità delle parti.Come loro comprenderanno il tema è affrontato in tutti i suoi aspetti ed in tutte le sue implicazioni.Intendo collegarmi, pur nel mutato codice, alle stesse parole di Vittorio Chiusano, che ancor più nell’attuale fase storica condivido. La cronaca giudiziaria è un diritto costituzionale, trova i suoi limiti negli interessi strettamente processuali del segreto. Al contempo costituisce un diritto dei cittadini conoscere l’operato della magistratura.A mio parere, questo è un aspetto cruciale di cui tener conto in una fase in cui si tratta di riforme dell’informazione sul processo. Mi preoccupano, infatti, tutte quelle proposte che assumono che i lettori siano acefali e diano automaticamente per scontata la responsabilità di chiunque sia indagato, sottoposto a custodia cautelare, rinviato a giudizio, sicché sia opportuno tacergli taluni mezzi di prova, gli sviluppi dei processi o persino l’ammissione delle ordinanze cautelari.Ricordo che anni fa mi intervistò Sandra Petrignani di Panorama; desiderava avere la mia opinione su un processo allora eclatante a Roma: l’omicidio di Marta Russo all’Università.

Quando le dissi che non era mia abitudine schierarmi tra i innocentisti e colpevolisti senza avere diretta cognizione degli atti processuali; ebbe quasi un moto di stizza, perché disse che nessuno tra gli intervistati, si voleva sbilanciare. Le spiegai che era una prova di maturità del pubblico dei lettori e degli opinionisti, perché rispettavano il principio di non colpevolezza, in un processo estremamente controverso nelle valutazioni di stampa, che contrastavano o sostenevano l’ipotesi accusatoria in un contemporaneo dibattito polemico. Ebbene costruì l’articolo utilizzando questa premessa. Non dimentichiamo che l’opinione pubblica non può essere considerata un parco di buoi che creda ciecamente a tutto ciò che legge sui giornali e che tragga conclusioni sulle notizie di indagini o di arresti.Non è così, perché la società è e deve essere considerata più matura di quanto si pensi talvolta, lo dimostrano le frequenti investiture elettorali di pluripregiudicati.Non è, dunque, così perché, nel sistema di equilibri, l’anglosassone check and balance, l’informazione e i lettori giocano un ineludibile ruolo di controllo.Sono loro, i lettori, i cittadini, a poter contraddire la fondatezza di un’accusa, fin dal suo sorgere, loro a poter e dover criticare lo svolgimento di indagini o, se del caso, l’avventata emissione di ordinanze cautelari o rinvii a giudizi.Ridurli a sordi od ignari, relegare la fase delle indagini preliminari ad un contrasto soltanto endoprocessuale non giova, credetemi, perché si verrebbe a perdere uno strumento di controllo sulla magistratura.Vi è stata una patologia negli ultimi anni? Gossip, informazioni sfuggite oltre i limiti, esaltate notizie di arresti? Ebbene è un ordinamento democratico, in cui ciascuna testata giornalistica ed ogni protagonista ha avuto spazio e modo per esporre difese e critiche fino a proclamarsi perseguitato.Come potrebbe farlo e sottoporre l’ipotesi alternativa ai lettori se ogni informazione venisse silenziata? L’Italia sarebbe popolata da desaparecidos che oggi rivestono una carica od un ruolo importante nella società e domani lo perderebbero, per un procedimento della magistratura, di cui il cittadino non dovrebbe avere alcuna contezza.

S’intende proporre questo stordimento generale o s’intende, come già richiedeva Chiusano l’espansione della cronaca giudiziaria che, seppur sinteticamente, ho dimostrato che non va soltanto a detrimento dell’indagato/imputato, ma gli consente il contraddittorio e il controllo pubblico.Mi chiedo se la censura od il silenzio sull’operato dei Giudici non farebbero maggiori danni rispetto alla libertà d’informazione impedendo la critica del loro operato. E se questo silenzio non consentirebbe loro di operare con minori controlli pubblici?Ed allora ritengo che l’attuale sistema costruito dal c.p.p. del 1989 sia accettabile: impone – nell’interesse delle indagini – di non pubblicare notizia degli atti segreti (testimonianze d’accusa, consulenze tecniche non assunte nel contraddittorio) e, dunque, di tenere celato al pubblico e agli indagati – si tratta di segreto endoprocessuale, ossia interno al processo – quanto conduce al progredire delle investigazioni, per evitare ostacoli e interferenze. Ma consente di dar notizia degli atti non segreti (l’interrogatorio in linea di massima non lo è) o non più segreti (tutto il materiale dell’indagine depositato all’indagato: dunque relazioni di servizio, intercettazioni, consulenze, informazioni testimoniali, se depositate, ad esempio al Tribunale della libertà o dalla conclusione delle indagini.), libera completamente la pubbicazione delle ordinanze, dei decreti di sequestro e perquisizione e delle ordinanze cautelari eseguite.C’è una distinzione difficilmente percettibile nell’art.

114 c.p.p.: il cronista non può citare espressamente gli atti non segreti, ma può riferire il contenuto. Comprenderete come sia una sottigliezza, la cui violazione è punita dall’art 684 c.p. con l’arresto o la multa e soggetta ad oblazione discrezionale.Per violazioni più gravi come la pubblicazione di atti segreti altri reati possono configurarsi: la ricettazione, se il cronista disponga del materiale cartaceo segreto (provento di delitto), il favoreggiamento (se dia notizia di un’ordinanza di custodia cautelare da emettere) ed, infine, (accenno al noto caso Isman) la istigazione o determinazione, ossia il concorso con il pubblico ufficiale nella rivelazione del segreto. Mi sembra che oggi il sistema sia equilibrato.Consente, in uno l’esplicazione della libertà di manifestazione del pensiero nella forma della cronaca giudiziaria – che lo ribadisco fermamente comporta il controllo sociale sull’operato della magistratura – e, nel contempo, la repressione delle notizie che ostacolino lo svolgimento delle indagini; infine il reato di diffamazione quando la notizia contenga errori o variazioni falsarie rispetto agli atti giudiziari.
Un breve commento sulle riforme suggerite negli ultimi anni. Perché al di là dell’opinione che mi sono formata, predico l’etica del dubbio, anche perché – e non posso ignorarlo un certo malcostume è invalso in parte dei mezzi di informazione, soprattutto con la sovraesposizione di notizie su processi. L’enfasi che le circonda e – come ricorda il Presidente della repubblica nel telegramma che ha inviato – la loro spettacolarizzazione, abitudine medievale, che precede la stampa.Vorrei però suggerire che qualsiasi riforma deve tener conto di contrapposti equilibri, di esigenze antagoniste, dunque, deve sfuggire gli assolutismi e rispettare la Costituzione.

E lo suggerisco ora che si nota un interesse crescente per la cronaca giudiziaria.Nella passata legislatura aveva suscitato allarme un disegno di legge, per la verità limitato, proposto dal Ministro Mastella, che scontava tutti i difetti delle norme affrettatamente scritte per contrastare fenomeni definiti, a torto od a ragione, d’emergenza: allora si trattava dell’informazione, dai detrattori definita gossip o voyeurismo, su alcune intercettazioni prese a Milano, Potenza od in altre città. Il disegno per la verità conteneva disposizioni anche efficaci ed adeguate per limitare l’abuso delle intercettazioni, ma nel contempo limitava la libertà di stampa. Immaginiamo che il disegno fosse divenuto legge, ecco cosa sarebbe accaduto: ai lettori (ed elettori) sarebbe stato interdetto di conoscere notizie essenziali per comprendere le ragioni e le prove di un processo, anche contro un personaggio pubblico; e il giornalista non avrebbe potuto divulgare nemmeno il contenuto di un’ordinanza cautelare nella parte (o per la totalità) fondata su intercettazioni telefoniche. Gli articoli di cronaca giudiziaria avrebbero fornito informazioni criptiche (esempi fioriscono a iosa: “arrestato tizio per un grave reato, non possiamo informarvi sulle prove”). Così ridotta la cronaca giudiziaria, il lettore (che è anche elettore) non avrebbe potuto giudicare né l’operato della magistratura, né il comportamento dell’indagato; e privato di questo fondamentale diritto, sarebbe rimasto perplesso o beatamente ignaro.

Per ottenere tale risultato, il disegno conteneva una serie di nuovi reati, sanzionati severamente, cosicché pubblicare un’informazione vera e d’interesse pubblico sarebbe stato fatto più grave dello stesso delitto di cui si dava notizia. Inoltre, per diffondere ordinari atti d’indagine, non più coperti dal segreto, era introdotta una sorta di tassa: il pagamento di 50.000 Euro (ora 250) per essere prosciolti con oblazione; un onere sostenibile, a discrezione, soltanto dalle testate più importanti.Questo effetto, pur limitante la democrazia, non sarebbe stato l’unico prodotto della citata riforma. Nella furia di nascondere le intercettazioni, imbarazzanti o non, e gli atti di indagine, il disegno legge si era spinto fino a comprimere i diritti della difesa. Schizofrenia. Anche le persone che intendeva proteggere debbono ricorrere agli avvocati, se accusate di aver commesso un reato. E gli avvocati per poterle difendere devono essere in grado di conoscere tutto il materiale raccolto dall’accusa. Sennonché, il disegno li considerava pericolosi propagatori di notizie. Dunque, sottraeva persino al loro studio tutte le intercettazioni. Due norme erano particolarmente antigarantiste:
1) il disegno consentiva al Pubblico Ministero di distinguere tra intercettazioni rilevanti e non; queste ultime erano destinate ad un archivio segreto; era previsto che l’avvocato potesse ascoltarle (senza ottenerne copia) in un termine di 5 giorni, o, comunque vive. Talvolta si tratta di una mole tale di telefonate da rendere inesigibile la pretesa che un difensore soggiorni nelle segrete stanze della Procura ad ascoltare e prendere appunti, cercando un’intercettazione utile per il cliente.

Eppure, spesso una telefonata od una frase, all’apparenza sospette, sono chiarite da un’altra (precedente o successiva) che consente di fugare ogni dubbio sulla persona accusata. In più, il solerte avvocato correva rischi; con metodo inquisitorio, si prevedeva l’istituzione di un registro nel quale doveva essere segnato ogni suo movimento; se una telefonata da lui sentita dovesse venire casualmente diffusa, sarebbe stato il principale indiziato di un grave reato previsto dal disegno legge.
2) se il Pubblico Ministero avesse richiesto la cattura per uno o più indagati, nella domanda avrebbe citati, come d’uso, le telefonate sospette. Era obbligato ad inviare al Giudice anche quelle in favore della difesa. Sarebbe stato naturale che il difensore giocasse alla pari; ma era previsto che potesse ottenere copia delle sole telefonate citate dal P.M.; non di tutte quelle depositate, neppure se utilizzate dal Giudice per ordinare la cattura. In un momento così delicato del processo veniva letteralmente interdetta la difesa; l’avvocato non poteva sapere se esisteva un’intercettazione chiarificatrice.Insomma, per rimuovere il pericolo che le intercettazioni vengano pubblicate, si paralizzava il sistema democratico dei controlli: da parte della stampa e dell’opinione pubblica sull’operato della magistratura e dei personaggi di rilievo, ma anche della difesa sull’attività della magistratura.
Superato il disegno dal rinnovamento elettorale, il tema del resoconto giudiziario ha suscitato un interesse così rilevante da divenire priorità fra le riforme proposte nei programmi giustizia dei due principali partiti il P.D.

e il PdL. Il primo riproponeva di fatto il disegno Mastella: sotto la voce “intercettazioni sì, violazione di diritti individuali no”. Il secondo, vittorioso, si limitava a proporre di vietare la pubblicazione delle intercettazioni, rilevanti o meno, con la minaccia di inasprire le sanzioni per i contravventori.Ma il disegno di legge presentato da Alfano, ora Ministro della Giustizia, esorbita in modo elefantiaco dal programma originario, ed, a mio parere, travalica ogni limite costituzionale alla libertà di informazione.Esordisce con una modifica all’apparenza insignificante, ma negli effetti devastante: la sostituzione dell’art. 114, co 7 che consentiva il resoconto giudiziario dei contenuti di atti non segreti. Non pago impone il divieto sull’informazione giudiziaria sino alla pronuncia della sentenza di appello. Mi sono già dilungata sulle ragioni per cui questo assolutismo è incompatibile con la Costituzione ed un ordinamento democratico. Quindi, il disegno eleva le sanzioni della contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (l’art. 684); nel primo comma interdice la oblazione rendendo la pena congiunta; nel secondo comma prevede un’aggravante, punita con il solo arresto, per aver pubblicato intercettazioni rilevanti o meno. La disposizione è un paradosso che interrompe gli equilibri dei dosaggi sanzionatori: pubblicare informazioni vere su un processo, diviene condotta più pericolosa della diffamazione, notoriamente punita in concreto con la sola pena pecuniaria.

Fosse un incentivo ad inventare processi contro gli avversari politici o le persone invise, pubblicando non notizie vere e giustificate, ma false perché punite meno?.Ma ancor più grave e del tutto estranea alla ratio della legge n. 231 appare la prospettata introduzione dell’art. 25 novies che introduce la responsabilità amministrativa dell’editore, da una a trecento quote, per la violazione dell’art. 684 del codice penale; un deterrente che dovrebbe essere destinato a ben più gravi reati e di altra natura.Insomma il disegno Alfano non trascura alcuno strumento per allestire un apparato sanzionatorio al fine di imporre la assoluta censura sui processi. Non tiene conto di quanto già Chiusano aveva compreso nel lontano 1953: che la cronaca giudiziaria non può essere compressa senza infrangere la Costituzione.Né comprendo l’opportunità politica di tale severità: è conclusa la stagione dell’impunità della classe politica e dei potentati economici; viene il dubbio che il disegno sia autolesionista. Forse si preferisce una condanna preceduta dal silenzio, alla notizia di stampa sul processo. Una ridicola censura, l’Italia sarà popolata da desaparecidos sui quali circoleranno pettegolezzi peggiori delle informazioni giornalistiche, con l’aggravante che la stampa non potrà pubblicare la loro difesa, perché non può diffondere l’accusa e, dunque, non potrà attivare un dibattito come quello che ad esempio salvò Enzo Tortora dall’infame condanna.In più c’è una tara infantile nel disegno di legge Alfano.

L’Italia non è più una monade, ma fa parte dell’Unione Europea ed è tenuta a rispettare la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Per una singolare coincidenza proprio quando il disegno Mastella veniva proposto, limitandosi rispetto all’attuale, a vietare la pubblicazione delle intercettazioni non rilevanti, la Corte europea aveva appena condannato la Francia perché gli autori di un libro erano stati, a loro volta, condannati per aver riprodotto intercettazioni abusive, attuate dall’amministrazione Mitterand. La Corte Europea prende in considerazione il diritto all’informazione sulle questioni d’interesse pubblico, sancito dall’art. 10 della Convenzione e il concorrente diritto alla presunzione d’innocenza ad un processo giusto e al rispetto della vita privata, garantiti dagli artt. 6 e 8. Nell’operare il delicato processo di bilanciamento degli interessi, la Corte afferma: “il pubblico deve poter ricevere informazioni sulle attività delle autorità giudiziarie e dei servizi di polizia attraverso i mezzi di comunicazione. Conseguentemente i giornalisti possono liberamente dar notizia e svolgere commenti sul funzionamento del sistema giudiziario penale, nel rispetto dei seguenti principi: a) la presunzione d’innocenza, diritto; b) il diritto di ottenere regolarmente nei processi d’interesse pubblico od in procedimenti che attirino particolarmente l’attenzione del pubblico informazioni regolari dalle autorità giudiziarie e di polizia sugli atti esenziali svolti con all’unica condizione che non pregiudichino le indagini.Anche alla Corte Europea dovrà rendersi conto d’un sistema che, contro ogni principio cristallizzato, introduca una censura sui processi, nei termini proposti dal disegno Alfano.
Concludo manifestando l’affetto e la stima che nutrivo e tuttora nutro per l’Avv.

Vittorio Chiusano.
* Questo il testo del discorso che l’avvocato Giovanna Corrias Lucente, nostra socia, ha pronunciato nel corso del convegno svoltosi a Torino il 21 luglio scorso, in onore dell’avvocato Vittorio Chiusano “difensore dei diritti costituzionali”, sul tema del giusto processo e della libertà di informazione, organizzato dalla Camera Penale piemontese e dall’Associazione nazionale Riccardo Lombardi.

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