Dignità, Libertà e Diritti *

28 Giu 2007

Sommario: 1. La dignità come ponte: le aggressioni ad essa nel passato; – 2. (segue) le inquietudini per il futuro. – 3. La continuità della dignità e le alternative negli approcci ad essa. – 4. Il significato della dignità. – 5. Dignità ed eguaglianza. – 6. Dignità e libertà. – 7. Dignità e solidarietà.
1.L’affermazione esplicita del valore della dignità – nelle carte costituzionali europee – assume un significato preciso e vincolante: vedere nella dignità il segno distintivo della comune appartenenza all’umanità, di un reciproco riconoscimento di quest’ultima, di una esigenza di tutela della persona in quanto tale. Al rifiuto della logica del totalitarismo, della shoa, dello sterminio, in negativo, si contrappone – con l’affermazione della dignità umana, come valore fondante di tutti gli altri – in positivo la visione antropocentrica, sia cristiana che Kantiana, della persona come fine e non già come mezzo. E’ una visione, questa, che appunto caratterizza la storia dell’Europa e la sua identità culturale, radicata sulla centralità della persona, sul dialogo e sul rispetto reciproco, sui diritti fondamentali. In questa prospettiva, la dignità è un ponte rispetto ad un passato che si vuole non già dimenticare, ma rinnegare esplicitamente attraverso l’impegno a che non possa mai più verificarsi. E’ una prospettiva importante sotto un duplice profilo: ricordare quel passato e farne memoria, che appartiene anche alla sfera del cuore, e non soltanto storia, che appartiene soprattutto alla sfera dell’intelletto; avvalersi di quel ricordo non soltanto in quanto memoria condivisa e componente essenziale della propria identità, ma anche come garanzia ed ammonimento per un presente ed un futuro che si vogliono diversi.

Ciò è necessario, se si pensa che non molto tempo dopo le solenni proclamazioni di rifiuto degli annichilimenti della dignità, che avevamo sperimentato sul territorio europeo in occasione della seconda guerra mondiale, ci siamo trovati nuovamente a confrontarci con violazioni dei diritti umani su larga scala. Nulla è meno drastico, meno definitivo e più sistematicamente smentito del “mai più”, con cui l’uomo è solito accompagnare solennemente la condanna delle violazioni dei diritti umani e delle offese alla dignità che, pressoché quotidianamente, la rete della comunicazione globale offre alla nostra attenzione.
2. Oltre che verso gli orrori, gli errori e le angosce del passato, la dignità è un ponte verso le inquietudini e le paure del presente e del futuro: anche questi ultimi presentano una serie di insidie per la condizione umana e per la dignità della persona.Basta pensare agli orizzonti proposti dal progresso scientifico. Accanto a soluzioni nuove e largamente positive, il tema della bioingegneria e delle manipolazioni genetiche apre, ad esempio, scenari inquietanti per l’integrità e l’identità individuale; con una serie di variazioni sui temi della selezione eugenetica, del razzismo e della pulizia etnica, certamente nuove e più sofisticate, rispetto alle atrocità del passato.Basta pensare alle dimensioni del mercato e alla illusione circa la sua capacità di autoregolazione e di contemperare diversi e contrapposti interessi in gioco. Di fronte alla logica preminente del profitto, è certamente fondato il timore di una commercializzazione selvaggia del corpo umano, in tutte le sue componenti materiali e immateriali: commercializzazione resa possibile dagli strumenti tecnologici, e disinteressata a qualsiasi pur minimo rispetto della dignità che deve accompagnare quel corpo.

Od ancora, basta pensare alla difficile compatibilità fra la logica del mercato e gli obiettivi e le esigenze dello sviluppo sostenibile, del rispetto dell’ambiente, dell’equilibrio nell’utilizzo delle risorse, e quindi – in ultima analisi – dell’eguaglianza e della dignità umana: sia nell’aspetto individuale e specifico delle sorti dei singoli; sia nell’aspetto globale delle differenze e delle ingiustizie nel rapporto fra Nord e Sud del mondo. Basta pensare, poi, ai problemi che le nuove tecniche di gestione e trasmissione della conoscenza e dell’informazione pongono, per il rispetto della dignità umana, sotto molteplici profili. Al loro sfruttamento commerciale,spinto all’estremo, si accompagna il timore che esse possano imporre un prezzo troppo elevato: ad esempio, attraverso la prevalenza di tecniche di trasparenza globale, che cancellino qualsiasi spazio di intimità e di privacy per il singolo, coessenziale alla sua dignità; od attraverso l’uso di tecniche di manipolazione dell’informazione, che riducano o escludano la capacità di informazione del singolo, e quindi di scelta e di autodeterminazione, altrettanto coessenziale a tale dignità.Infine, in un contesto di intolleranza, violenza globale, terrorismo globale e glocale, sopratutto dopo l’11 settembre 2001, le esigenze della sicurezza e del contrasto alle nuove forme di terrorismo pongono nuove ed inquietanti prospettive. Non vi è soltanto una domanda di intelligence, di conoscenza delle comunicazioni e di controllo delle reti, cui le nuove tecnologie di trasmissione e gestione dei dati offrono risorse pressoché illimitate, soprattutto in un contesto di maggior collaborazione internazionale e sopranazionale.

Vi è anche la domanda, che preoccupa, di attenuare – in nome delle esigenze di sicurezza e di emergenza – le tradizionali soglie di tutela dei diritti fondamentali (alla vita, alla libertà personale, al silenzio, alla difesa, alla presunzione di non colpevolezza, e così via).
3. Considerare la dignità umana come un ponte tra il passato e il futuro consente di sottolineare la perenne attualità della riflessione su di essa, il suo costante divenire e ad un tempo la sua immutabilità e stabilità.Guardando al passato, si coglie l’angoscia delle esperienze storiche in cui si è cercato di annichilire e distruggere la dignità, come nelle vicende emblematiche dei campi di sterminio o della guerra totale. Guardando al futuro, si coglie il timore e l’inquietudine verso la riduzione delle persone a mezzo, a strumento di altri obiettivi.Il ponte fra passato e futuro è rappresentato appunto da questo valore e punto di riferimento: la persona, con le sue caratteristiche peculiari e irrinunciabili di identità e di diversità nell’uguaglianza. Sono caratteristiche in se immutabili, ma sono calate in una realtà in continua e profonda evoluzione, che evidenzia sempre nuove e diverse possibilità di offesa, esigenze di tutela, prospettive di affermazione della dignità: quest’ultima sempre uguale e sempre suscettibile di aggressioni fra loro diverse; punto di riferimento costante del valore della persona, della sua centralità, del suo ruolo irriducibile ed immutabile, su cui si fondano e si sviluppano sempre nuovi diritti.

Sono diritti nuovi nel modo di essere e di porsi, in relazione alle modifiche del contesto esterno, in cui devono assicurare tutela; ma sono costanti e immutabili, anch’essi, nel loro fondamento e nel loro contenuto di dignità.La considerazione della dignità umana come premessa di tutti i diritti fondamentali, che ineriscono alla condizione umana, è largamente condivisa; così come lo è la constatazione che l’evoluzione del contesto ambientale ed il progresso alimentano incessantemente la domanda e il riconoscimento di nuovi diritti, quali quelli c.d. di terza e di quarta generazione: si pensi, per tutti, al diritto all’ambiente, al territorio, allo sviluppo sostenibile. Se mai, v’è da restare perplessi di fronte alla constatazione che al riconoscimento dei nuovi diritti, troppo spesso, si accompagnano l’indifferenza e il disinteresse per la violazione dei diritti fondamentali più classici e tradizionali; primo fra tutti quello alla vita, all’acqua, al cibo, alla salute, in larghe zone della terra. L’approccio al tema della dignità – nelle carte costituzionali e dei diritti – può essere duplice: o attraverso l’affermazione di essa e della sua tutela in via preliminare, come nell’art. 1 della Costituzione tedesca o della Carta europea dei diritti fondamentali; o attraverso specifici richiami ad essa.La scelta di quest’ultimo approccio, in qualche modo meno solenne, – così come è stato fatto ad esempio nella Costituzione italiana – non può però essere interpretata come un’attribuzione di minor importanza alla dignità, o come una diminuzione delle sue potenzialità.E’ sufficiente guardare, a tal fine, all’importanza che la pari dignità sociale assume nell’art.

3 Cost., − sia emblematicamente che precettivamente – affiancandosi all’uguaglianza in senso formale e ponendo la premessa per l’impegno all’eguaglianza in senso anche sostanziale. Ancora, è sufficiente richiamare le prospettive di concretezza − e quindi di operatività – che tale valore assume nell’art. 36 Cost., con riferimento non solo al tema della retribuzione, ma a quello di un’esistenza libera e dignitosa.Infine, è sufficiente guardare alla attualità del ruolo svolto dalla dignità umana nell’art. 41 Cost.. In un contesto di globalizzazione selvaggia – in cui lo sviluppo sostenibile ed il rispetto della persona rischiano di soccombere, di fronte alla preminenza asfissiante della logica economica e di profitto – il richiamo al limite della dignità umana, rispetto all’iniziativa economica privata, assume il rilievo di un’indicazione di principio particolarmente urgente, anche al di là del significato che si intendeva attribuirle, a suo tempo, da parte dei costituenti.La espansione e la pervasività del mercato propongono continuamente nuove possibilità di aggressione alla dignità e richiedono, correlativamente, nuove chances di tutela: da ciò quello che, nell’art. 41 Cost., si rivela essere un vero e proprio monito di portata generale, di fronte a questo tipo di rischi insiti nella globalizzazione. Ed è un monito in pendent con un’altra serie di moniti altrettanto fondamentali ed attuali in tempi come quelli che stiamo vivendo, di duro confronto se non di scontro fra le esigenze di sicurezza e quelle di libertà: il riferimento dell’art.

13 Cost. al divieto di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà; quello dell’art. 24 Cost. all’inviolabilità del diritto di difesa; quello dell’art. 25 Cost. alla riserva di legge e alla irretroattività della legge penale; quello dell’art. 27 Cost. alla presunzione di non colpevolezza ed alle finalità e condizioni ineliminabili della pena (rieducazione e senso di umanità). Sono riferimenti, questi, tutti strettamente connessi ed ispirati al valore della dignità personale, anche in mancanza di un suo richiamo esplicito.
4. Il significato letterale della dignità esprime una condizione di onorabilità, nobiltà morale, meritevolezza di rispetto, derivante dalle proprie qualità o da meriti particolari. Essa si traduce in un giudizio di valore che può intendersi sia in termini di eguaglianza, se correlato a valori e qualità comuni a molti (o a tutti); sia, per contro, in termini di disuguaglianza, se correlato a uno status specifico (ad esempio, il riferimento ad una carica pubblica ed alla posizione di “dignitario”).Il passaggio dal significato letterale a quello giuridico del termine non è agevole per la sua ambiguità, per la sua oscillazione – mutuata dal linguaggio comune – sia fra eguaglianza e disuguaglianza, sia fra autonomia/libertà, da un lato, e limite/conformismo, da un altro lato.Più che definita, la dignità è vista – nelle tradizioni costituzionali europee – come valore ultimo e fondante della persona; come clausola che ne riassume le caratteristiche e le qualità; come canone interpretativo.

Ed è concretizzata e riempita di significati, volta a volta, attraverso l’elaborazione giurisprudenziale sia nazionale, sia comunitaria, sia convenzionale (della Corte di Strasburgo). Fra gli spunti più significativi dell’elaborazione soprattutto giurisprudenziale sulla dignità, vanno ricordati il valore oggettivo di indisponibilità e di irrinunciabilità, attribuitole; il suo legame con la libertà e l’autonomia di decisione della persona; il suo esprimersi in termini di concretezza, legata alla realtà dei rapporti, alle disuguaglianze di fatto, alle differenze che incidono sulla libertà di scelta e sull’autonomia delle persone.Alla dignità, ed alle sue potenzialità, si riconduce la capacità di fondare tutti i diritti, pur con la consapevolezza della sua difficoltà ad essere assoggettata ad una definizione astratta. Insomma, la dignità è vista come un attributo naturale, intrinseco dell’uomo, che non può essergli levato o limitato; e che vale a concretizzare i diritti attraverso cui si esprime la sua personalità: sia quelli di libertà, sia quelli sociali ed economici.In questa logica, il valore della dignità si traduce nel principio personalistico e si sviluppa in una triplice prospettiva: individuale, relazionale e di gruppo. Nella prospettiva individuale, la pari dignità esprime il diritto di ciascuno al rispetto da parte degli altri, indipendentemente dalle differenze di cui egli è portatore, che non possono e non devono diventare fattori di inferiorità.

Nella prospettiva relazionale, essa esprime la necessità che tali differenze, sul piano sociale, non diventino fattori di esclusione e di intolleranza. Nella prospettiva di gruppo, la dignità viene in considerazione soprattutto con riferimento alla posizione delle minoranze e dei loro diritti: tema, quest’ultimo, particolarmente attuale di fronte alle numerose e ricorrenti vicende di intolleranza, soprattutto religiosa o razziale, di terrorismo e di violenza.
5.In quanto la dignità assume il significato di valore ultimo, oggettivo, al vertice della scala dei valori, irrinunciabile e non bilanciabile con altri valori – per esprimere la condizione umana – essa diviene il nucleo essenziale dell’eguaglianza e della non discriminazione. La dignità è un attributo naturale e intrinseco di tutti gli uomini, che si riflette in tutte le sfaccettature della vita umana come valore da tutelare in sé, o nelle sue specifiche proiezioni nei più diversi settori.La tutela della dignità si sviluppa non soltanto in un obbligo negativo di astensione, ma anche in uno positivo di effettività, secondo una prospettiva ed un percorso ben noti, nella loro elaborazione riferita ai diritti umani fondamentali: non è sufficiente la proclamazione di questi ultimi e del valore delle dignità, se contestualmente non si cerca di garantirne l’effettività. Il singolo, dunque, deve poter rivendicare la dignità che gli spetta; il legislatore, per attuarla, deve limitare l’esercizio degli altrui diritti; lo Stato – ed ora, nell’esperienza europea, la comunità sovranazionale – deve garantirne l’effettività, non soltanto nell’ambito dei diritti di libertà, ma anche di quelli economici e sociali, alla luce dell’altra conquista che – accanto all’effettività, e dopo l’universalità – hanno realizzato i diritti fondamentali: la loro indivisibilità.La pari dignità sociale, in quanto fondamento della eguaglianza, per un verso, richiede di garantire a tutti le stesse possibilità di sviluppo; per un altro verso, si specifica nel divieto di discriminazioni.

Sotto questo profilo, il tema della dignità offre ampio spazio alla riflessione sulla necessità di rafforzare la tutela dei soggetti deboli e della loro dignità; e su quella, connessa, di garantire il loro diritto alla diversità: così da evitare, da un lato, che la garanzia della diversità si risolva in discriminazione e, dall’altro, che quella dell’eguaglianza si risolva in una assimilazione forzata.
6.Tuttavia, in concreto, la dignità può presentare un margine di ambiguità – e quindi di diffidenza – che è sottolineato dall’elaborazione giurisprudenziale su di essa e dall’esperienza. L’utilizzo del concetto di dignità può in pari misura prestarsi a rafforzare la sfera dei diritti, soprattutto di quelli sociali, o al contrario a restringere la sfera dei diritti di libertà; può valere ad esprimere una elevata tensione sociale, o al contrario banalizzarsi nel richiamo ad esigenze di ordine pubblico e nel loro travisamento; può aiutare ad ampliare l’autonomia della persona e della sua capacità di decisione e di scelta, o al contrario può spingere al conformismo e alla compressione della diversità e del pluralismo.Il rischio che il richiamo alla dignità diventi un pretesto per l’imposizione o quanto meno la suggestione di modelli dominanti – soprattutto nei confronti di soggetti deboli – è certamente molto alto. Quale è il livello entro il quale la dignità può essere invocata come limite all’autonomia privata, ed oltre il quale il richiamo ad essa diventa imposizione inaccettabile per la libertà del singolo? Entro quali limiti il singolo, destinatario e titolare della garanzia alla propria dignità, può rinunziarvi? In ultima analisi, chi è il giudice della dignità del singolo e della sua disponibilità: l’uomo come singolo, in nome dei propri diritti, o come rappresentante della umanità, in nome dei diritti di quest’ultima?Il tema del rapporto – e del possibile conflitto – fra dignità e libertà è assai complesso.

Non v’è dubbio che entrambe sono fra loro in una stretta sinergia: non può esservi dignità senza libertà, e viceversa. Ancora, il concetto di libertà valorizza di più le qualità e le attribuzioni della persona, in una prospettiva dinamica, mentre quello di dignità le valorizza di più in una prospettiva statica; ma entrambi esprimono una realtà unitaria, se pure sotto diverse prospettive.Tuttavia, il riconoscimento della contiguità e dell’interferenza specifica dei due valori non risolve la possibile alternativa di fondo: se cioè la dignità debba considerarsi attributo della libertà, o al contrario sia quest’ultima da considerare un attributo della prima.Nel primo caso, è evidente che la garanzia e la tutela della dignità non potranno essere invocate ab externo, come limite all’autonomia del titolare di esse; questi è l’unico e ultimo giudice della propria dignità, ed è arbitro della possibilità di rinunziarvi in toto o di sacrificarla in parte, in vista della realizzazione di altri interessi e del rispetto di altri valori. Nel secondo caso, al contrario, la regola diviene quella della indisponibilità e della irrinunciabilità della garanzia della dignità, almeno entro certi limiti; nonché quella della necessità di un giudice terzo, il quale venga chiamato a decidere sia dell’equilibrio fra la dignità del singolo e l’esercizio dei diritti altrui che possano lederla, sia dell’equilibrio, per il singolo, fra la propria dignità ed altri interessi e valori che egli intenda perseguire a discapito di quest’ultima.Per cercare di risolvere l’alternativa tra una dignità in funzione della libertà, o al contrario una libertà in funzione della dignità, forse occorre ricordare che – nell’equilibrio del rapporto fra i due termini – entrambi esprimono un concetto di relazione e di necessaria eguaglianza.

Sia la dignità che la libertà richiedono, fra loro, condizioni di reciprocità, poiché l’una non può esistere senza l’altra; d’altronde, la mia libertà si realizza attraverso il limite dell’altrui libertà, e viceversa; la mia dignità si risolve nell’altrui rispetto di essa, e viceversa.Discende dunque da ciò il valore oggettivo, e non soltanto soggettivo ed individuale, della dignità. E’ un valore che attiene all’uomo in quanto tale, e quindi alla sua eguaglianza con tutti gli altri uomini; non soltanto alle sue caratteristiche e prerogative di individuo, in una prospettiva esclusivamente individuale e di disponibilità esclusiva. Proprio per questo, non può concepirsi la possibilità di espansione della libertà del singolo a discapito della libertà altrui e della dignità di tutti e di ciascuno, compresa la sua; purché, beninteso, autonomia e diritti individuali da rispettare si riconducano a una matrice comune di eguaglianza, di valori e di dignità.
7.Il rifiuto di un orizzonte soltanto individuale, e il riconoscimento del significato della dignità in termini di relazione paritaria con gli altri consentono di cogliere meglio le sue potenzialità, nel rapporto fra essa e la solidarietà; ed in quello, connesso, fra diritti fondamentali e doveri di solidarietà. Non vi può essere soluzione di continuità fra dignità, eguaglianza, libertà e solidarietà, nei termini in cui tale sequenza è posta, ad esempio, sia dalla Costituzione italiana che dalla Carta europea dei diritti fondamentali.La dignità inerisce all’uomo non già come singolo, nel vuoto della sua solitudine, ma come persona inserita nel sociale e che si realizza nel rapporto con gli altri, ad un tempo eguali e diversi da lui.

E, proprio a fronte della specificità e delle diversità di ciascuno, non può esservi eguaglianza senza solidarietà, poiché solo quest’ultima è in grado di superare la diversità nella prospettiva dell’eguaglianza; basti pensare al fatto che l’effettività nel godimento dei diritti sociali passa attraverso una serie di obblighi di prestazione − evidenziati appunto dall’art. 3 2° comma della Costituzione – e non soltanto di astensione, a differenza dei diritti civili e di libertà.Come diceva Gandhi, “la vera fonte dei diritti è il dovere. Se adempiamo i nostri doveri, non dovremo andare lontano a cercare i diritti. Se, lasciando i doveri inadempiuti, rincorriamo i diritti, ci sfuggiranno come fuochi fatui. Quanto più li inseguiamo, tanto più fuggono lontano…..”.La dignità, proprio perché fonte di diritti, lo è al tempo stesso di doveri, nei termini che ci vengono proposti, ad esempio, sia dall’art. 2 della Costituzione italiana, sia dall’art. 34 della Carta europea dei diritti: il primo, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo e la richiesta di adempimento ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; il secondo, attraverso l’impegno alla lotta contro l’esclusione sociale e la povertà, ed alla garanzia di un’esistenza dignitosa per chi non disponga di risorse sufficienti.Sotto questo profilo la solidarietà, in quanto espressione di attenzione verso le categorie ed i soggetti deboli − in vista degli obiettivi, altrettanto importanti, sia di eguaglianza che di coesione sociale – è essenziale per l’attuazione effettiva della dignità, intesa come un diritto e al tempo stesso come un dovere per tutti e per ciascuno.

In tal senso, assume un particolare rilievo l’affermazione, nell’art. 3 della Costituzione italiana, dell’eguaglianza formale accanto alla pari dignità sociale ed al compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli e le limitazioni alla libertà ed all’eguaglianza.Concludendo, la dignità individua l’essenza e l’identità dell’uomo, in quanto tale. Senza di essa non può esservi eguaglianza né libertà; è il presupposto della relazione con l’altro e del riconoscimento reciproco; garantisce – nell’eguaglianza che nasce dalla comune dignità – il rispetto delle diversità e al tempo stesso l’impegno alla eliminazione degli ostacoli che trasformano le differenze in condizioni, in realtà, di inferiorità: cioè in coefficienti non già di arricchimento reciproco, attraverso il valore del pluralismo, bensì di discriminazione e di sopraffazione.Poter far leva sul valore della dignità − come espressione sia dell’unità nella diversità della situazione umana, sia dell’eguaglianza nelle differenze di tale situazione, in termini di pari dignità – è particolarmente importante oggi: in un momento in cui le incongruenze della globalizzazione e dei suoi effetti tendono piuttosto a radicalizzare un’alternativa drastica tra l’equalitarismo della massificazione e dell’assimilazione forzata, da un lato, o per contro la discriminazione e l’emarginazione, dall’altro lato.* Questo il testo della relazione che il prof. Giovanni Maria Flick, vicepresidente della Corte Costituzionale, ha tenuto a Genova il 28 giugno scorso, nell’Aula Magna del palazzo di Giustizia, nel corso di un incontro dal titolo “I diritti di tutti.

Dignità, Libertà e Diritti”.

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