“No ai finanziamenti pubblicialle Fondazioni di partito”

24 Gen 2007

La chiamano proposta Sposetti-Tremonti. E sono stati proprio l’ex ministro di Forza Italia e il tesoriere dei Ds ad avere l’idea di inserire un emendamento alla legge sui rimborsi spese elettorali. Un articolo presentato dal Verde Marco Boato consente ai partiti di istituire Fondazioni per ricevere contributi pubblici. In commissione Affari costituzionali della Camera la novità ha ricevuto il consenso di tutte le forze politiche. Solo la Lega ha chiesto un “congruo termine” per la presentazione degli emendamenti. E il termine, fissato in un primo momento a giovedì 25 gennaio, è stato aggiornato al 31 gennaio. Valerio Onida, che è stato presidente della Corte Costituzionale, mette in guardia dai possibili pericoli: “Le fondazioni di partito svolgono un’importante attività culturale, sono utili e fanno bene alla politica. Ma con questo emendamento potrebbero usufruire di contributi pubblici e anche di erogazioni da parte di privati. E sarebbero donazioni segrete, non pubbliche. E’ qui che si può nascondere il trucco: un modo di aggirare il finanziamento pubblico ai partiti, si danno soldi alle fondazioni per farli arrivare ai partiti”. Il tutto, mentre si discute di ridurre i costi della politica: non le sembra strano?“Il minimo che si possa chiedere è che se uno dà soldi ai partiti, la donazione risulti, sia dichiarata. Alla luce del sole, ecco”.Chi difende l’emendamento dice però che il meccanismo proposto è identico a quello tedesco.“Non conosco in particolare il sistema tedesco di finanziamento delle Fondazioni.

Dico che le Fondazioni servono certamente per promuovere la politica, ma deve essere garantita la trasparenza dei finanziamenti”.Un referendum nel 1993, in piena stagione Mani Pulite, ha bocciato il finanziamento pubblico ai partiti. Con questo emendamento non si rischia di seppellire quel risultato?“Il referendum aveva bocciato allora il sistema di finanziamento. Nulla vieta che quel risultato sia messo in discussione. L’obiettivo finale è che il sistema sia equo: nessuno vuole impedire nuovi ingressi, ma deve essere chiaro chi dà soldi per la politica, deve risultare, in un paese democratico non possono esserci finanziamenti occulti. Un buon finanziamento pubblico è uno dei modi per evitare la corruzione”. I nuovi articoli sono stati presentati dal Verde Marco Boato, quasi di soppiatto, senza che molti ne sapessero nulla. Un po’ come avvenuto per le norme sulla droga infilate nella legge sulle olimpiadi… “E’ un pessimo modo di legiferare, una scorciatoia, un iter semplificato. Accade spesso, in Italia”.
LeG che condivide in pieno le perplessità di Valerio Onida chiede alla maggioranza di governo di riflettere bene prima di compiere un passo che sicuramente, per la sua mancanza di trasparenza, contribuirebbe ad approfondire il solco tra elettori e politica. Soprattutto venendo meno a uno dei punti fondamentali del programma di governo: diminuire i costi della politica.
Di seguito, il testo dell’emendamento:
Rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell’anno 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 1667 Brugger.
EMENDAMENTI
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Fondazioni politico-culturali). 1. Al fine di dare compiuta attuazione all’articolo 49 della Costituzione, per lo sviluppo in Italia ed all’estero di attività di ricerca, formazione, cooperazione, promozione, propaganda e comunicazione culturale e politica, nonché per stimolare il dialogo tra istituzioni e cittadini, ed incentivare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita civile e politica, possono essere costituite dai partiti e movimenti politici rappresentati nel Parlamento della Repubblica fondazioni politico culturali, regolate ai sensi del presente articolo. 2. Le fondazioni, all’atto della costituzione, per l’avvio della rispettiva attività, sono iscritte in un elenco tenuto dal Presidente della Camera dei deputati, che vigila sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, l’assenza di eventuali incompatibilità e la corretta rendicontazione contabile dell’attività svolta, sulla base del controllo dei bilanci trasmessi dalle fondazioni medesime. La mancanza dei requisiti predetti o irregolarità nella gestione e rendicontazione contabile comportano la cancellazione dall’elenco della fondazione. Lo stesso esito deriva da eventuali incompatibilità successive alla costituzione, se non rimosse entro 30 giorni dalla relativa contestazione da parte del vigilante. 3. Le fondazioni si costituiscono con atto pubblico del quale fa parte integrante anche lo statuto.

Lo statuto deve espressamente prevedere: a) la denominazione, la natura giuridica, la sede legale; b) l’oggetto della fondazione; c) l’attribuzione della rappresentanza legale ed i membri che la possono formare con le relative incompatibilità; d) modalità di finanziamento e di rendicontazione; e) gli organi e le modalità di funzionamento.
4. Le fondazioni non possono concorrere all’attività dei partiti e dei movimenti politici mediante trasferimenti finanziari. Lo statuto prevede le modalità di trasferimento dei beni e dei servizi ai partiti e ai movimenti. I trasferimenti sono evidenziati in capitoli separati nei bilanci dei partiti, dei movimenti e delle fondazioni. 5. Lo statuto delle fondazioni può prevedere, tra le fonti di approvvigionamento finanziario necessarie al funzionamento: a) eredità, nonché legati, erogazioni liberali e donazioni effettuati su apposito conto della Camera dei Deputati Intestato «Fondazioni politico-culturali». L’erogante con dichiarazione indirizzata al Presidente della Camera, manifesta la volontà di finanziamento ed il nome della fondazione beneficiaria; b) conferimento, eventuale, di cespiti patrimoniali ed attività economiche dei partiti e movimenti politici di riferimento all’atto della costituzione; c) entrate derivanti da prestazioni rese a terzi su base convenzionale; d) entrate derivanti da specifiche iniziative promozionali;e) proventi di attività editoriale, di ricerca ed analisi sociale e politica, nell’ambito dei fini statutari; f) contributi pubblici eventualmente previsti per il finanziamento di specifici programmi culturali e di formazione realizzati nell’ambito dei fini statutari.

6. Le fondazioni possono avvalersi di personale con le modalità e nel rispetto delle vigenti normative in materia. Tale personale ha diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo dell’Amministrazione statale, di enti pubblici e società con capitale interamente o parzialmente pubblico. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Alle imprese private che concederanno al personale il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

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