Sme, le mazzette romane radicano la competenza a Perugia

06 Dic 2006

Determinante nella decisione della Cassazione di trasferire il processo Sme a Perugia – con annullamento dei verdetti di primo e secondo grado emesso venerdì scorso dalla Sesta sezione penale – è il fatto che, in base alla testimonianza di Stefania Ariosto, le mazzette da Cesare Previti a Renato Squillante sono passate di mano a Roma. Questo elemento radica – dice in sintesi la sentenza 40249 depositata mercoledì 6 dicembre,con le motivazioni firmate dal consigliere Arturo Cortese e dal presidente Giovanni de Roberto – la competenza territoriale della magistratura romana obbligata, però, a trasferire il fascicolo a Perugia essendo coinvolto un giudice capitolino. Osserva in proposito la Suprema Corte che “risulta in modo pacifico dagli atti che, secondo le dichiarazioni, poste a cardine essenziale dell’accusa, rese dalla teste Ariosto in sede di indagini preliminari” fra le “erogazioni in danaro contante contestate nel capo di imputazione, e costituenti una componente essenziale della reiterazione remunerativa a favore del magistrato considerato a ‘libro paga’, ve ne furono sicuramente due, constatate ‘de visu’ dalla teste, localizzate in modo univoco e preciso a Roma (rispettivamente nella casa di Previti in Via Cicerone e presso il Circolo Canottieri Lazio)”. Dopo questa ‘bocciatura’ delle scelte procedurali fatte dai giudici di Milano, la Cassazione rileva che – invece – è fuori discussione la competenza milanese per Imi-Sir. Perché, in quel processo, erano “illocalizzabili” i “contatti” iniziali tra i corrotti.

Ad avviso della Sesta penale, le “dazioni” raccontate dal teste ‘Omega’, “a consegna diretta dal corruttore al corrotto”, integravano senza dubbio (nella ricostruzione, correttamente seguita dai giudici di merito, del reato di corruzione come reato a duplice schema) una parte dell’azione penalmente rilevante, che imponeva di individuare in Roma l’ultimo e (unico) luogo utile agli effetti della norma di cui al primo comma dell’art. 9 cpp” (regole suppletive in tema di competenza). Dunque, Milano ha sbagliato a tenersi il fascicolo ma ha individuato “correttamente” l’accusa di corruzione. A proposito del fatto che in passato la stessa Cassazione (con sentenza dell’11 marzo 1996 su ricorso di Squillante contro l’ arresto) non ha avuto nulla da eccepire sulla competenza di Milano, la Sesta sezione spiega che quella decisione aveva un orizzonte molto più circoscritto in quanto era relativa alla fase delle indagini preliminari. Quanto al ricorso della Cir (respinto), la Suprema Corte lo bolla di fornire solo un’altra spiegazione dei fatti.

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