Per una sana democrazia costituzionale

11 Giu 2006

A dieci anni di distanza dall´allarme lanciato, anche proprio qui a Milano, da Giuseppe Dossetti, da poco uscito dal silenzio monastico per chiamare alla difesa della Costituzione di fronte alla (allora in atto) “denigrazione aprioristica e molto confusa del nostro Patto fondamentale”, qual è la situazione in cui ci troviamo dal punto di vista dell´assetto costituzionale e del dibattito sulle riforme costituzionali?In questi dieci anni, dopo la precoce fine del primo Governo Berlusconi e dei propositi riformistici espressi dal comitato Speroni, abbiamo assistito, nell´ordine: al confronto elettorale del 1996, in cui il tema costituzionale ebbe un certo spazio; alla parabola dell´ultima commissione bicamerale, quella presieduta da D´Alema, che per la prima volta tentò l´avventura della riscrittura dell´intera seconda parte della Costituzione, arenatasi infine soprattutto a seguito dei dissensi politici in tema di giustizia; all´avvio della complessa opera di riforma amministrativa e di decentramento di funzioni con le c.d. leggi Bassanini; al varo, consensuale, della riforma dell´ organizzazione delle Regioni con la legge costituzionale n. 1 del 1999, poi completata con la legge costituzionale n. 2 del 200 l, che ha aperto la strada a una nuova stagione di elaborazione statutaria da parte delle Regioni, peraltro portata avanti con grande lentezza e fatica, e ancora oggi lungi dall´essere compiuta in tutto il paese; all´approvazione, in scadenza di legislatura, e col voto finale solo dell´allora maggioranza di centro-sinistra, della riforma del titolo V di cui alla legge costituzionale n.

3 del 2001, perfezionatasi con il referendum dell´ottobre 2001, in un clima non particolarmente fervido di dibattito e di partecipazione, e che ha costituito un precedente pericoloso di importante revisione costituzionale varata. alla fine, a “colpi di maggioranza”; all´avvio, con la nuova legislatura, di un progetto governativo di riforma, questa volta della subentrata maggioranza di centro-destra, sfociato infine nell´approvazione, in prima lettura, di un ´testo in cui nuove modifiche del titolo V si assommano con una revisione profonda dell´assetto costituzionale di vertice, che tocca Governo, Parlamento, Capo dello Stato, e non lascia indenni nemmeno gli organi di garanzia, Consiglio superiore della magistratura e Corte costituzionale.Un progetto, quest´ultimo, che è riuscito a raccogliere critiche e dissensi larghissimi, se non quasi unanimi, fra gli specialisti, anche se talora con motivazioni in parte diverse e contraddittorie, ma ha continuato e apparentemente continua e godere sostegno politico sull´onda della ampia maggioranza parlamentare di cui il gode il Governo: e del quale quindi solo le accresciute difficoltà della situazione economica e politica e i dissensi manifestatisi nella maggioranza – o in alternativa l´esito auspicabile di un voto referendario, che non potrebbe non essere richiesto – sembrano oggi in grado di scongiurare la definitiva approvazione e l´entrata in vigore. Siamo così alle conseguenze più recenti e tuttora attuali di una discussione sulle riforme costituzionali che, come si sa, viene da lontano, almeno dagli anni Ottanta.L´esperienza di questi anni, se da un lato sembra aver registrato un certo “´raffreddamento” del tema nell´opinione pubblica e forse qualche ripensamento da parte di taluno dei protagonisti, dall´ altro lato non solo non ha offerto risultati persuasivi quanto agli esiti legislativi, soprattutto quelli annunciati o preconizzati, ma ha contribuito, per qualche verso, ad oscurare ulteriormente l´orizzonte: così che l´allarme lanciato dieci anni fa deve, credo, essere oggi ripreso e ripetuto.Il “´nuovismo confuso e contraddittorio” in campo costituzionale, che Dossetti denunciava a Bari e a Napoli nel maggio 1995, ma di cui molti gruppi politici, e non solo all´interno dell´attuale maggioranza, non sembrano essersi ancora liberati, è andato producendo il cattivo risultato di un indebolimento dell´idea stessa di Costituzione.

Non so quanto le più giovani generazioni, assistendo ai dibattiti e agli scontri di questi anni, possano aver conservato una chiara visione di cos´è l´oggetto della cui sorte si discute, se non, forse, in virtù dei richiami che periodicamente e meritoriamente provengono dalla più alta istituzione della Repubblica.A questo pericoloso risultato ha certamente contribuito il fatto che, nel cambiamento radicale subìto dal nostro sistema politico nell´ultimo decennio, sono andate, se non scomparendo, certo affievolendosi proprio quelle culture politiche che avevano, nell´epoca precedente, maggiormente concorso a sorreggere e radicare il senso e la funzione storica della Costituzione del 1947. Restaurare e rafforzare un´adeguata cultura politico-costituzionale è forse oggi il compito più urgente, partendo dalle idee fondamentali.La Costituzione non è una legge qualsiasi, chiamata a dare risposte contingenti e problemi contingenti, e che quindi possa essere pensata e manipolata con lo sguardo limitato all´ oggi. Il suo ruolo, al contrario, è di fissare e garantire ciò che è destinato a restare stabile, proprio per consentire che cambiamenti, evoluzioni, alternarsi di indirizzi avvengano salvaguardando i valori di fondo della vita collettiva. Ecco perché non ha senso la polemica sulla Costituzione “´vecchia”, e non ha senso l´accusa di “conservatorismo” mossa a chi si preoccupa di salvaguardare quei valori e si oppone alla faciloneria di un “riformismo” costituzionale senza radici profonde.

Ancora, la Costituzione non è un prodotto politico contingente, che possa ricondursi al prevalere occasionale di una forza o di uno schieramento, ed essere trattata come un normale oggetto di programmi elettorali o governativi, su cui la maggioranza del momento decide in nome della forza parlamentare di cui dispone, o come oggetto di negoziato in vista di obiettivi politici contingenti. Essa rappresenta piuttosto il quadro di riferimento valido per tutti, che precede e condiziona la dialettica fra maggioranze e minoranze, assicurando la salvaguardia degli interessi ad esse comuni e dei limiti conseguenti. Fare della Costituzione un prodotto di maggioranza o disponibile da parte della maggioranza sarebbe tradire l´idea stessa di Costituzione.L´obiezione, che ogni tanto riaffiora, fondata sulla invocazione della sovranità popolare, e che riecheggia l´antico mito giacobino secondo cui una generazione non può pretendere di vincolare le generazioni successive al rispetto della “propria” Costituzione, fa parte dell´obnubilamento della cultura costituzionale di cui s´è detto.Dimentica che la concezione “costituzionale” della democrazia si fonda non sul riconoscimento al popolo della stessa sovranità illimitata che era propria del Sovrano nell´antico regime, ma sull´attribuzione di poteri che si esercitano “nelle forme e nei limiti della Costituzione”, di una Costituzione che, proprio per la sua funzione storica, “´non conosce sovrano” (come scriveva il Giudice Coke della Magna Charta).La Costituzione italiana del 1947 ha avuto ed ha questa funzione.

Occorre liberarsi definitivamente della visione distorta e antistorica che vede in essa il prodotto “autarchico” di un sistema politico ormai superato. Essa – per riprendere le parole di Dossetti – non è “un fiore pungente nato quasi per caso da un arido terreno di sbandamenti postbellici e da risentimenti faziosi volti al passato”, ma è nata dal “crogiolo ardente e universale” degli eventi epocali della seconda guerra mondiale, “più che dalle stesse vicende italiane del fascismo e del postfascismo: più che del confronto-scontro di tre ideologie datate, essa porta l´impronta di uno spirito universale e in certo modo transtemporale”.E´ lo spirito del costituzionalismo: quello che soffia nelle Costituzioni nazionali e nelle esperienze ancor giovani ma destinate a crescere di quel “costituzionalismo mondiale” che la nostra Carta evoca, con sguardo antiveggente, attraverso la “finestra” (così la definì Calamandrei) dell´ articolo Il. Ecco perché penso che sia oggi essenziale rivendicare l´idea di Costituzione e il valore attuale della Costituzione vigente, e perché ne discende una valutazione fortemente negativa del progetto di revisione in discussione. Solo dopo, in un diverso clima e su diverse premesse di metodo e di contenuto, sarà possibile affrontare costruttivamente l´ipotesi di revisioni “mirate” del testo costituzionale su singoli argomenti.Il tentativo di riforma che l´attuale maggioranza sta portando avanti, infatti, al di là di macroscopici difetti di contenuto, appare segnato dall´equivoco culturale che ha caratterizzato gran parte del dibattito di questi anni.

Se l´elaborazione dell´ultima commissione bicamerale (la commissione D´Alema) si è collocata forse al culmine dell´ondata di “nuovismo” costituzionale che ha attraversato molte delle forze politiche dei due schieramenti, con la pretesa di riscrivere l´intera seconda parte della Costituzione, il progetto attuale compie ulteriori passi in avanti nella direzione sbagliata.Anch´esso indulge all´idea della riscrittura integrale della seconda parte della Carta, anche là dove non propone modifiche di contenuti, quasi a voler dar vita ad una nuova Costituzione, ma una Costituzione ad immagine della attuale maggioranza di governo. Per la prima volta un progetto di legge di revisione – e quale revisione! – è stato introdotto ad iniziativa del Presidente del Consiglio (disegno di legge costo n. 2544, presentato al Senato il 17 ottobre 2003), come parte di un programma di governo. Conseguenti sono state le modalità dell´ esame parlamentare: con la messa a punto della riforma affidata a tre o quattro esponenti (nemmeno di primo piano) dei partiti della maggioranza, e l´approvazione nelle Camere con i voti di questi, sulla base di un´insistita invocazione del diritto della maggioranza vittoriosa alle elezioni di dare seguito alle proprie proposte di revisione, quasi si trattasse di uno dei tanti settori in cui l´indirizzo di maggioranza fisiologicamente si esprime in Parlamento. Se queste sono le obiezioni di metodo, nel merito il progetto appare frutto, da un lato, di istanze legate ad esigenze di immagine di questa o quella forza politica, nemmeno calate e mediate in una visione costituzionalmente organica e nitida (ed è la parte sulla cosiddetta devoluzione, e per alcuni aspetti sul nuovo bicameralismo), dall´altro lato di un disegno non nuovo ma assai pericoloso di concentrazione del potere politico e di alterazione degli equilibri costituzionali (ed è la parte su Governo, Parlamento e Capo dello Stato): con in più singole previsioni su Consiglio superiore della magistratura e Corte costituzionale, in sé a loro volta espressione di tendenze pericolose, e che potrebbero apparire come i prodromi di ancor più incisive future alterazioni.Senza entrare nel dettaglio (del resto ormai vi sono numerosissimi scritti che se ne occupano), si deve rilevare anzitutto il carattere “posticcio” e rozzo delle disposizioni sulla cosiddetta devoluzione.

Non viene rimesso in discussione l´impianto del titolo V modificato nel 200 l; si portano solo alcune correzioni, anche ragionevoli, agli elenchi di materie, ma poi si inserisce – in un contesto invariato di riparto di competenze – il comma sulle cosiddette competenze esclusive delle Regioni in tema di organizzazione sanitaria e scolastica e di polizia amministrativa. Quel che ne risulterebbe è quanto mai oscuro e contraddittorio. L´esperienza di questi anni di applicazione del nuovo titolo V, e specie di contenzioso costituzionale, ha messo in luce le difficoltà, le ambiguità e le contraddizioni di un riparto di competenze non accompagnato da una opportuna legislazione ordinaria di attuazione.Basti pensare a come il tanto sbandierato principio di sussidiarietà “verticale”, finora, è servito soprattutto non a promuovere decentramento di competenze verso il basso, ma piuttosto a giustificare attrazioni di competenze verso l´alto. Più in generale, non ci si interroga abbastanza, dopo le rilevanti modifiche introdotte nel 2001, su quale sia il livello di regionalizzazione di compiti e di risorse effettivamente sopportabile dal nostro paese, senza compromettere essenziali interessi unitari. Invece di dedicarsi a questa necessaria opera di approfondimento e di attuazione (oltre che alle opportune correzioni del testo del 2001), si introduce qui un ulteriore elemento di oscurità e di incertezza nel riparto delle competenze, sotto la bandiera della devoluzione, e, quasi a compensazione (ma in realtà aumentando le incertezze), si reintroduce un meccanismo farraginoso di controllo parlamentare sul rispetto dell´interesse nazionale, che era previsto dalla Costituzione del 1947 ma che in trent´anni di regionalismo non ha mai funzionato.Per altro verso, sul cruciale aspetto della finanza regionale e locale le disposizioni del 200 l vengono lasciate intatte.

Ma, mentre sul piano della legislazione ordinaria lo Stato centrale continua a tenere stretto il cordone della borsa, in una singolare e rivelatrice disposizione finale del progetto (art. 57) si promette l´attuazione del nuovo sistema finanziario e fiscale (già previsto dalla Costituzione in vigore) entro tre anni, ma aggiungendo che “in nessun caso l´attribuzione dell´autonomia impositiva” agli enti locali e regionali “può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva”. Cioè si nega con una mano quello che si fa mostra di voler dare con l´altra: l´ideologia anti-fisco prevale sull´idea dell´autonomia e della perequazione.In definitiva, invece che attuare in modo equilibrato, con le correzioni opportune, i nuovi criteri di riparto di competenze introdotti nel 2001, o eventualmente tornare indietro là dove questi si fossero rivelati inadeguati, si verrebbe a complicare ulteriormente il sistema introducendo nuovi elementi di tensione e di conflittualità, sotto la bandiera di un preteso “federalismo” dietro alla quale, se c´è qualche sostanza, potrebbe esserci solo quella di un indebolimento della solidarietà nazionale.Non dissimili effetti di confusione deriverebbero dalla nuova disciplina del bicameralismo. Scartata la creazione di una vera “Camera delle Regioni” o delle autonomie, chiamata a concorrere alla legislazione statale di interesse regionale, si battezza “federale” un Senato eletto, come l´attuale, a suffragio diretto dai cittadini e quindi rappresentativo dell´intera collettività nazionale (rinviando per di più di ben dieci anni l´attuazione della regola delle elezione contemporanea dei senatori e dei consigli regionali, unica parvenza di collegamento delle due istituzioni), ma si persegue una complicatissima ripartizione della competenza legislativa fra Camera e Senato che darebbe luogo solo a continui dubbi e conflitti, e si differenziano i poteri del Governo sulla legislazione statale a seconda che ci si trovi di fronte all´una o all´altra Camera.Le novità più significative e pericolose riguardano però la forma di governo.

Qui l´intento è chiaro: costruire una figura di Premier elettivo dotato una sua legittimazione distinta e preminente rispetto alla stessa maggioranza parlamentare, e di tutti i poteri necessari per condizionarne la volontà, contemporaneamente abolendo o indebolendo il ruolo equilibratore del Presidente della Repubblica.Abbandonando il prudente orientamento della Costituzione vigente, che non regola i sistemi elettorali (e che in tal modo ha consentito, senza modifiche costituzionali, il passaggio del 1993 da sistemi proporzionali a sistemi prevalentemente maggioritari), si prevede che il Primo Ministro sia designato direttamente dagli elettori (null’ altro significa infatti la previsione di candidature alla carica di Primo Ministro: art. 92), e si impone l´adozione di una legge elettorale per la Camera che “favorisca” la formazione di una maggioranza collegata al Primo Ministro eletto. Questi poi è dotato di molti strumenti per ottenere che la sua maggioranza ne approvi (anche contro voglia) le proposte, fino a disporre largamente del potere di scioglimento anticipato della Camera, sostanzialmente estraniando da esso il Presidente della Repubblica.Rispetto al sistema parlamentare disegnato dalla Costituzione vigente, che tende a realizzare il coordinamento fra Governo e maggioranza parlamentare, ma senza attribuire loro legittimazione separata, e che presenta caratteri di grande flessibilità, così che il suo funzionamento può adattarsi alle diverse contingenze e all´evoluzione del sistema politico, si tende ad introdurre un sistema massimamente rigido, nell´illusione di risolvere per via di ingegneria costituzionale i problemi politici di coesione e di efficienza della maggioranza.

Non avremmo nemmeno più una maggioranza che esprime un suo leader, ma un leader immediatamente investito del potere e che controlla e domina la “sua” maggioranza. L´esito sarebbe un sistema di massima concentrazione del potere politico, in cui la scelta degli elettori tenderebbe a ridursi essenzialmente ad una delega quinquennale a favore di una sola persona. In tal modo si esalterebbero quelle tendenze alla personalizzazione estrema e alla ipersemplificazione dei circuiti decisionali, che l´esperienza recente mostra già pericolosamente in atto, impoverendo la democrazia e compromettendo l´equilibrio del sistema di governo.Tutto ciò, si badi – ed questa la prima e fondamentale critica da muovere a mio giudizio al progetto – come se, da quindici o venti anni a questa parte, la realtà politica del paese non si fosse così profondamente trasformata, da presentare oggi caratteri e anche difetti opposti rispetto a quella cui guardavano i primi aspiranti riformatori.Si parlava, allora, di un esecutivo debole, da rafforzare rispetto ad un Parlamento considerato troppo forte, nel quale si denunciava un eccesso di negoziazione fra maggioranza e opposizione (il c.d. consociativismo) e il manifestarsi di troppi poteri di veto o ostruzionistici, e rispetto a strutture partitiche tendenti a sostituirsi al Governo in decisioni anche quotidiane (la c.d. partitocrazia); si parlava di un esecutivo irretito nelle maglie di una legislazione minuta, controllata dal Parlamento (le c.d. leggine).

Non è difficile accorgersi che oggi i problemi sono caso mai di segno opposto: che è il Parlamento che stenta a mantenere il suo ruolo di fronte ad un esecutivo che, a colpi di maxi-emendamenti presentati a breve distanza dal voto e di voti di fiducia, ottiene l´approvazione in blocco delle sue proposte; che fra maggioranza e opposizione vige la più netta e feroce contrapposizione; che i tempi dei lavori parlamentari sono strettamente regolati; che alla legislazione di origine parlamentare si sostituisce sempre più una legislazione governativa sulla base di deleghe talora amplissime e di una fortemente accresciuta potestà regolamentare (la c.d. delegificazione); che i partiti, come li conoscevamo, quasi non esistono più come sedi di elaborazione di politiche, di dibattito interno, di selezione delle classi dirigenti, largamente trasformati in macchine per la raccolta del consenso. Quanto di questi cambiamenti sia da ricondurre alla modifica dei sistemi elettorali e quanto a fattori schiettamente storico-­politici, è oggetto di dibattito, ma ciò non muta il quadro. Progetti, come quello in discussione, che mirano a concentrare il potere esecutivo e legislativo in un unico leader direttamente investito di un potere monocratico, dànno, a tacer d´altro, una risposta vecchia a problemi che non sono più quelli di ieri.Del resto, rispetto ai problemi veri e ancora attuali, l´elasticità del nostro sistema parlamentare offre ampio spazio di risposta. Un esempio per tutti: si vorrebbe sancire il potere del Premier di revocare i ministri.

Ma già oggi la Costituzione, attribuendo al Presidente del Consiglio il compito di “dirigere” la politica generale del Governo (non di “determinarla” come invece è detto nel progetto), essendone responsabile, gli consente con l’ appoggio della maggioranza del Consiglio dei Ministri (cioè del Governo al quale il Parlamento ha concesso la fiducia), di ricondurre l´eventuale Ministro dissenziente all´osservanza dell´indirizzo del Governo, e se necessario di sostituirlo (com´è accaduto nel 1995 col caso Mancuso). Quando ciò non accade, non è per vincoli costituzionali, ma per condizionamenti politici.Non giustificati, e dunque pericolosi, sono anche i cambiamenti, solo apparentemente marginali, che si vorrebbero introdurre in organi di garanzia, CSM e Corte costituzionale. Per accennare solo a quest´ultima, l´aumento da cinque a sette dei giudici di designazione parlamentare, con contestuale riduzione di quelli di nomina del Capo dello Stato e delle magistrature, non ha e non può avere il senso di introdurre le istituzioni regionali fra le fonti di nomina, poiché il Parlamento che elegge i giudici continuerebbe ad essere composto di due Camere entrambe elettive e dunque espressive del sistema politico nazionale. Avrebbe solo il senso di rompere il delicato equilibrio realizzato dal Costituente del 1947 fra designazioni politiche e non politiche, che nell´esperienza ormai cinquantennale della Corte si è tradotto in una felice fusione di culture e attitudini diverse, scongiurando l´ipotesi nefasta di una Corte di partiti.La posta in gioco sul terreno costituzionale è però ancora più alta.

Non possiamo farei ingannare dal fatto che, fino ad oggi, le proposte di riforma portate avanti riguardano solo la seconda parte della Costituzione, non la prima parte sui diritti e i doveri né i principi fondamentali. Gli equilibri costituzionali della seconda parte sono infatti necessari per salvaguardare i valori costituzionali; l´assetto degli organi di governo e degli organi di garanzia non è un problema di semplice ingegneria istituzionale, ma è esso stesso una garanzia essenziale, come ben sapevano i costituenti francesi del 1789, secondo i quali, per avere una Costituzione, un popolo non deve solo riconoscere i diritti, ma anche attuare la divisione dei poteri.Ma c´è di più. L´indebolimento o lo snervamento, che si è sopra denunciato, dell´idea di Costituzione quale ci viene dalla tradizione del costituzionalismo contemporaneo, complice la caduta di antichi ancoraggi ideologici, rischia sempre più di aprire la strada a nuove ideologie che si dovrebbero definire propriamente anticostituzionali.Il costituzionalismo non si regge su concezioni formali della Costituzione, ma presuppone dei contenuti precisi: la dignità suprema della persona; il riconoscimento e la garanzia effettiva dei diritti, civili, politici e sociali; l´eguaglianza delle persone in dignità e diritti; il riconoscimento delle autonomie sociali; l´affermazione dei doveri di solidarietà, e dunque di un ruolo dello Stato e della politica che non può essere di pura amministrazione degli egoismi, neanche di quelli collettivi e di massa; il superamento dell´idea di una sovranità illimitata dello Stato, sia all´interno che all´esterno, con la ricerca di un ordine internazionale di collaborazione, di pace, di giustizia e di rispetto universale dei diritti umani.La Costituzione del 1947, che ha condotto l´Italia nella famiglia delle nazioni democratiche, esprime e traduce in modo mirabile questi contenuti.

Di fronte a talune derive ideologiche e pratiche che si manifestano, è lecito il timore che all´indebolimento della coscienza costituzionale si accompagni, magari in modo insensibile, un indebolimento delle radici di queste convinzioni nella società.Qualche esempio?Fa parte della Costituzione il dovere di tutti di “concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, nell´ambito di un sistema tributario “informato a criteri di progressività” (art. 53). Quando si vede diffondersi l´idea che il prelievo fiscale non sia lo strumento necessario per provvedere alle necessità collettive e realizzare un minimo di giustizia distributiva, da disciplinare con equità e rigore, concentrando le energie collettive nello sforzo di combattere parassitismi e sprechi di denaro pubblico, ma sia un noioso inconveniente da ridurre comunque al minimo perché sottrae risorse che ogni individuo dovrebbe poter utilizzare per sé; quando dunque l´ideologia del “meno tasse” sembra dominare tutte o quasi tutte le forze politiche, e si vagheggia addirittura di copiare modelli di flat tax, cioè di tassazione minima per tutti, dai super-ricchi ai meno benestanti, non si sta forse andando oltre ogni legittima discussione di politica economica, sociale e tributaria, per allontanarsi dall´idea costituzionale del dovere di solidarietà fiscale?Ancora: gli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione fondano, secondo la lettura datane dalla Corte costituzionale già negli anni 80, il principio supremo di laicità dello Stato, intesa non come indifferenza nei confronti del fenomeno religioso, ma come neutralità dello Stato rispetto alle scelte religiose dei singoli e distinzione degli ambiti fra Stato e confessioni religiose.

Quando oggi vediamo talvolta affiorare o riaffiorare tendenze a confondere o identificare lo Stato o la nazionalità con la religione o a strumentalizzare l´appartenenza religiosa a fini di affermazione di una identità civile, non si tratta ancora una volta di una forma di allontanamento dal terreno costituzionale?Terzo esempio: quando rispetto ai nuovi problemi che si pongono nella comunità internazionale assistiamo all´affievolirsi dell´idea europea e al manifestarsi di nuove forme di chiusura nazionalistica e di sfiducia negli strumenti, pur imperfetti, dell´ordine giuridico internazionale, ancora una volta vi è ragione di temere arretramenti rispetto agli ideali universalistici del costituzionalismo espressi nell´articolo Il della nostra Carta.E dove sono finite la passione e la progettualità politica per combattere le più clamorose disuguaglianze a livello mondiale, mentre si riduce a infime quote la percentuale di ricchezza nazionale dedicata agli aiuti ai paesi più poveri, e magari ci preoccupiamo perché in Italia (notizia di ieri) il numero degli individui il cui patrimonio supera un milione di dollari è aumentato, in un anno, “solo” del 3,7 per cento?Può apparire paradossale il fatto che proprio in un tempo in cui sono venute meno le grandi contrapposizioni ideologiche e programmatiche dell´epoca costituente e del mondo diviso in blocchi, le quali pure non impedirono allora di trovare il terreno comune della Costituzione, e quando anche forze minoritarie rimaste estranee ed ostili al processo costituente hanno compiuto il percorso che le ha condotte ad accettare il quadro costituzionale, sembrano manifestarsi nella società nuove spinte ideologiche che rischiano di contraddire i valori di fondo del costituzionalismo.Certo, il mondo è cambiato, e nuove formidabili sfide fronteggiano gli uomini di oggi e le loro politiche, anche su terreni che potevano sembrare storicamente esauriti, come quando si assiste nuovamente all´utilizzo o alla strumentalizzazione della religione per promuovere esasperate spinte nazionalistiche, aggressioni terroristiche o “scontri di civiltà”.

Tanto più essenziale, allora, è conservare e sviluppare quei valori e costruire su di essi. In Italia le generazioni che hanno fatto la Costituzione e che hanno vissuto gli eventi epocali da cui essa è nata sono scomparse o stanno per scomparire dalla scena. Vi è da domandarsi perché e come sia potuto o possa accadere che il patrimonio prezioso dei valori costituzionali rischi di non essere trasmesso, o di essere dilapidato o snaturato; e su questo le culture politiche e le forze politiche organizzate dovrebbero interrogarsi.Il “patriottismo costituzionale” di cui parlava Dossetti vive e si consolida se le ideeforza della Costituzione sono radicate nello spirito collettivo e nella cultura diffusa del paese. Difendere la Costituzione vuol dire prima di tutto e soprattutto lavorare per questo.
Relazione presentata al Convegno di studi “Città dell’Uomo” – Milano 11 giugno 2005

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