Scheda: PREMIERATO (Artt. 92-96)

24 Mag 2006

La riforma prevede un Primo ministro scelto direttamente dagli elettori (art. 30 Riforma) e sostanzialmente inamovibile.
Il Primo ministro “determina” (e non più “dirige”) la politica generale del governo e ne è responsabile (Art. 33 Riforma), nomina e revoca i ministri, che secondo la Costituzione vigente sono nominati dal Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 92, Costituzione).
Il Primo ministro è praticamente inamovibile: infatti la sfiducia al Primo ministro comporta lo scioglimento della Camera, salvo che in un caso molto improbabile: che un numero altissimo dei deputati della maggioranza, almeno 316, concordino sul nome del suo successore (per esempio nel caso dell’attuale maggioranza dell’Unione dovrebbe trattarsi di 316 dep. su 348).
Analogamente la Camera viene sciolta se la mozione di sfiducia è respinta con il voto determinante di deputati dell’opposizione.
In sostanza si tratta di un Primo ministro che è stato definito “assoluto” perché possiede poteri immensi quali non esistono in nessuno Stato democratico, né esiste la sfiducia costruttiva limitata alla sola maggioranza parlamentare. Questo premier avrebbe i poteri del Presidente degli U.S.A., del premier britannico e del cancelliere tedesco, ma non incontrerebbe nessuno dei limiti e dei contrappesi che rendono democratici quei sistemi. La figura del premier viene rafforzata a discapito delle prerogative del Presidente della Repubblica e della Camera dei deputati.

Viene così a mancare la garanzia dell’esercizio equilibrato dei poteri.

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