Sme: la legge Pecorella ferma il processo a Berlusconi

27 Apr 2006

Redazione

Il processo di appello nei confronti di Silvio Berlusconi per la vicenda Sme non sarà celebrato. E’ l’effetto della legge Pecorella, per cui chi è stato assolto in primo grado non può essere riprocessato in appello. I giudici della seconda Corte d’appello di Milano hanno respinto tutte le eccezioni, compresa quella sulla legittimità costituzionale della legge, proposte da accusa e difesa.L’approvazione alla fine della scorsa legislatura della cosiddetta “legge Pecorella” sulla inammissibilità dell’appello per chi è stato assolto in primo grado, ha così chiuso il caso del processo per Berlusconi. Assolto dall’accusa di aver corrotto nel 1988 il giudice Filippo Verde per ostacolare la Cir di Carlo De Benedetti, Berlusconi è stato prosciolto perché il reato nel frattempo è divenuto prescritto grazie alle attenuanti generiche accordate al Cavaliere per la corruzione nel 1991 di 434 mila dollari del capo dei gip romani Renato Squillante.La sentenza era stata impugnata dalla procura perché le attenuanti accordate a Berlusconi erano state negate al coimputato Cesare Previti (condannato a 5 anni). Ma la legge Pecorella, approvata dal Parlamento il 12 gennaio scorso, ha precluso ai pm la possibilità di impugnare le assoluzioni. Quindi il processo di secondo grado, che la Corte d’appello aveva ancora fissato dopo le elezioni del 9-10 aprile, non si potrà fare: l’impugnazione si convertirà in ricorso per Cassazione (senza riesame del merito).
I giudici della seconda Corte d’Appello di Milano, presieduta da Francesco Nese, con un provvedimento di 15 pagine depositato oggi hanno respinto l’ eccezione di legittimità costituzionale alla legge sulla inammissibilità dell’appello proposta dal sostituto procuratore generale Piero De Petris.Inoltre, hanno dichiarato inammissibile l’appello presentato il 14 luglio scorso dall’imputato nel quale erano stati evidenziati una serie di vizi di ordine processuale.La corte ha dichiarato, invece, ammissibile l’appello proposto dalla parte civile Cir che aveva chiesto di accogliere le sue “pretese civili collegate alla vicenda giudiziaria riguardante la compravendita delle azioni Sme”.

Nelle motivazioni la Corte spiega in uno dei passaggi fondamentali che “la limitazione del potere di proposizione dell’ appello rientra nelle scelte discrezionali (purché non arbitrarie) del legislatore”.

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