Par condicio: l’Autorità ordini programmi riparatori

30 Gen 2006

Redazione

Il dibattito che si è sviluppato negli ultimi giorni sul tema della massiccia presenza di Silvio Berlusconi nelle trasmissioni televisive, sia delle reti pubbliche che di quelle private, e sull’entrata in vigore e conseguente applicazione della disciplina nota come par condicio è per più versi sconcertante. Anzitutto perché non ha tenuto in alcun conto il dettato letterale della legge istitutiva della cd. par condicio, in forza del quale il principio per cui l’accesso all’informazione ed alla comunicazione politica deve essere assicurato a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità da tutte le emittenti televisive è valido in ogni tempo. Così recita l’art.2, precisando che il concetto di comunicazione politica comprende non solo tribune politiche, dibattiti e tavole rotonde ma anche interviste ed ogni trasmissione “nella quale assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche”. Non si può dubitare che la martellante quotidiana presenza di Berlusconi nelle trasmissioni televisive su tutte le reti abbia violato il principio posto dall’art.2 della legge in questione e la finalità più in generale perseguita dalla legge, che viene espressamente indicata come quella di promuovere l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici (art.1, comma 1). E ciò, si badi, senza limiti di tempo: dunque, il tema relativo alla convocazione dei comizi elettorali ed al suo slittamento è diverso ed indipendente da quello relativo al rispetto della parità di trattamento nell’accesso dei soggetti politici alle trasmissioni televisive.La violazione del principio di cui all’art.2 comporta una precisa sanzione: l’art.10 della medesima legge dispone anzitutto che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è competente a perseguire d’ufficio tali violazioni, fatta salva la possibilità che ogni soggetto politico interessato le denunci entro dieci giorni dal fatto.

Inoltre, è previsto che, qualora la violazione sia accertata dall’Autorità, questa ordini all’emittente televisiva interessata la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici danneggiati dalle violazioni.Finalmente oggi il presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni rende noto – in un’intervista al Corriere della Sera – che il principio di parità di trattamento nella comunicazione politica si applica in ogni tempo: ci si chiede, tuttavia, perché non è intervenuto prima, posto che la competenza a far rispettare tale principio, intervenendo d’ufficio, spetta proprio a detta Autorità? Calabrò prospetta un “atto d’indirizzo”: ben venga, ma se ci sono state violazioni – come pare evidente – le stesse devono essere sanzionate in conformità alla legge. Ci aspettiamo dunque che l’Autorità ordini alle emittenti RAI e Mediaset di trasmettere programmi di comunicazione politica con la partecipazione di esponenti dell’opposizione, tali da riequilibrare il divario di presenze registrato fino ad oggi.

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