L’Anm e la Costituzione

24 Ott 2005

Il procedimento di revisione costituzionale è prerogativa del parlamento e del popolo eventualmente chiamato ad esprimersi nel referendum. L’associazione nazionale magistrati ha però ritenuto doveroso svolgere osservazioni ed esprimere valutazioni sulle modifiche costituzionali che hanno una diretta incidenza sull’assetto della giurisdizione ordinaria e costituzionale, sul sistema del governo autonomo della magistratura e sulla tutela giurisdizionale di fondamentali diritti sociali; e ciò ha fatto in un ampio documento elaborato su questi temi.
Sintetizzando i contenuti dell’ampia riflessione svolta, la giunta dell’associazione richiama l’attenzione su tre aspetti della revisione costituzionale in atto.
Sulle modifiche della composizione e delle funzioni della Corte costituzionale.
Il progetto di revisione costituzionale introduce innovazioni che potrebbero incidere, alterandoli profondamente, sulla natura e sul funzionamento della Corte costituzionale.
Il nuovo art. 135 aumenta da cinque a sette il numero dei giudici nominati dal Parlamento, dei quali tre vengono eletti dalla Camera e quattro dal Senato; parallelamente riduce a quattro sia i giudici nominati dal Presidente della Repubblica sia i giudici eletti dalle supreme magistrature.
Contemporaneamente il nuovo testo dell’art. 128 amplia grandemente la competenza della Corte, aprendo la strada al contenzioso delle autonomie locali (Province, Comuni e città metropolitane). Si immettono, così, nel circuito della giustizia costituzionale oltre ottomila nuovi soggetti che verrebbero ad incrementare il cospicuo contenzioso di cui la Corte già oggi è chiamata ad occuparsi con riguardo alle sole Regioni.
Con l’aumento della componente eletta dal Parlamento si accentua seriamente il rischio che la Corte costituzionale diventi l’espressione della maggioranza politica contingente e subisca una impropria e negativa politicizzazione.

Inoltre la progettata estensione delle competenze della Corte al contenzioso delle autonomie locali rischia di inceppare gravemente il funzionamento dell’organo di giustizia costituzionale
Infatti il contenzioso delle autonomie locali si sommerebbe al già elevato contenzioso delle Regioni (v. Camera dei deputati, rapporto 2004-2005 sullo stato della legislazione, 11 luglio 2005), alimentando il tasso di diretta politicità dell’intervento della Corte, compromettendone l’efficienza ed incidendo negativamente sulla tempestività dei giudizi incidentali.
L’intervento sul Consiglio Superiore della Magistratura.
L’art. 26 del disegno di legge costituzionale riscrive l’art. 87 della Costituzione prevedendo che il vice presidente del CSM (non sia più come oggi eletto dal Consiglio ma) venga nominato dal Presidente della Repubblica.
L’art. 36 del disegno di legge prevede poi, in coerenza con la modificazione appena illustrata, l’abrogazione dell’attuale quinto comma dell’art. 104 cost., ove si dispone che il vice presidente è eletto dal Consiglio fra i componenti designati dal Parlamento.
La vigente Costituzione ha realizzato un felice equilibrio nel disciplinare il vertice del CSM.
Se l’attribuzione al Capo dello Stato della “presidenza” dell’organo rappresenta una garanzia fondamentale ed una forma di tutela del Consiglio nei rapporti con altri poteri dello Stato, la previsione di una “vicepresidenza” eletta dall’assemblea completa i contenuti di garanzia della presidenza del Capo dello Stato, perché esprime il massimo grado possibile di autonomia funzionale del Consiglio.

Dalla modifica proposta scaturisce invece una riduzione dell’autonomia del Consiglio Superiore giacchè questo viene privato del potere (normalmente proprio degli organi collegiali) di eleggere nel suo seno il soggetto che quotidianamente presiede i suoi lavori, cioè il vice presidente.
Alla compressione dell’autonomia del Csm si accompagna, nel disegno di revisione, lo svilimento della figura del vice presidente, che, allontanato dall’assemblea plenaria, rischia di ridursi a mero delegato, privo di un autonomo ruolo di mediazione e di autorevole moderazione della dialettica tra le componenti del Csm.
Le possibili ricadute sul giudiziario delle modifiche dell’art. 117 della Costituzione.
Va inoltre rappresentato il rischio che la competenza legislativa esclusiva espressamente attribuita alle Regioni in materia di “assistenza e organizzazione sanitaria” e di “organizzazione scolastica e formazione” dal nuovo testo dell’art. 117 Cost. autorizzi forti differenziazioni dei sistemi sanitari e scolastici e delle prestazioni erogate nelle diverse regioni.
In tal caso ci si troverebbe di fronte a diversi regimi di accesso alle prestazioni sanitarie o agli istituti scolastici per i residenti ed i non residenti in una determinata regione ed all’affermarsi di preclusioni, di ostacoli, di discriminazioni del tutto ignote nell’ordinamento attuale. Si rappresenta perciò l’esigenza che l’interpretazione e l’attuazione delle modifiche risultino il più possibile ragionevoli e tali da evitare situazioni avvertibili come ingiustificate discriminazioni che, tra l’altro, comporterebbero conseguenze estremamente negative anche per l’amministrazione della giustizia che sarebbe inevitabilmente chiamata a far fronte a nuove forme di contenzioso.

Roma 19 ottobre 2005
La Giunta Esecutiva Centrale dell’ANM

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