La riforma elettorale

29 Set 2005

Sono due le modifiche fondamentali di questa legge elettorale. Prevedono un sistema elettorale proporzionale con indicazione del premier, un premio di maggioranza con soglie di sbarramento differenziate: del 2% se la lista di un partito è in una coalizione, del 4% se corre da sola. Anche per la coalizione si pone una soglia di sbarramento minima: il 10% dei voti nazionali. Il premio di maggioranza è determinato in modo da garantire alla coalizione che ha ottenuto più voti a livello nazionale un minimo di seggi: 340 alla Camera e 170 al Senato. Se la coalizione con i propri voti ha diritto a quel numero di parlamentari, o anche di più, non scatta alcun premio di maggioranza.
TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della RepubblicaArticolo 1(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato “decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957”, è sostituito dal seguente:
“Art.1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 53 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale”.
2.

L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista”.
3. All’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati” sono sostituite dalle seguenti:
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni.”.
4. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è inserito il seguente:
“Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano ilprogramma elettorale e dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata per la carica di Presidente delConsiglio dei Ministri.

I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati depositano lo stesso programma e dichiaranolo stesso nome e cognome della persona da loro indicata per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elencodelle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delledichiarazioni, provvede, antro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedell’elenco dei collegamenti ammessi “.
5. All’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “del 44° e non oltre le ore 16 del 42° ” sono sostituite dalle seguenti: ” del 54° e non oltre le ore 16 del 52° “.
6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:
“Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla meta. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da uno del soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione”.
16-bis.All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è soppresso il secondo periodo.
7. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
” Le liste dei candidati, insieme con gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 45° giorno alle ore 20 del 44° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Entro dieci giorni dalla presentazione delle liste dei candidati deve essere presentata la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori esclusivamente nel corso dei predetti dieci giorni “.d.
8. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
“Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente testo unico C riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentata nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.
2. Sulle schede per l’attribuzioni dei seggi i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre “.
9. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:
” Art. 77. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le Operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.

Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla listastessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascunalista nonché, ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista”.
10. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cure elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifreelettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste noncollegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validiespressi;
individua quindi:a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sol plano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguita sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;
4.

tra le coalizioni di liste e le liste di cui al numero 3), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi il quozienteelettorale nazionale. Nell’ effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione diliste o singola lista, I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso diparità di resti, a quella che abbiano con seguito la maggior cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;
6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste cheabbiano conseguito sui piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6).

A tal fine, par ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4), ottenendo così il quoziente elettorale di coalizione. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono accora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggior cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Le stesse operazioni di calcolo sono effettuale con riferimento alle liste individuate ai sensi del numero 3), lettera b), nel senso che le rispettive cifre elettorali nazionali vengono divise per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4), ottenendo cosi il quoziente elettorale di lista;
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il quoziente elettorale della coalizione, ottenendo cosi l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima.

Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra circoscrizionale per il relativo quoziente elettorale di lista, ottenendo cosi l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono accora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggior cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali le coalizioni di liste o singole liste che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.

Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata;
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente cosi ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggior cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7), In caso negativo, si procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali le liste che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.

Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale dei quoziente non utilizzata.
2- Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1, non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista.
3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 278 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 278. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
4. L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesseal riparto.

A tal fine calcola il quoziente elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista procedendo ai sensi delcomma 1, numero 7), periodi secondo, terza, quarto, quinto, sesto e settimo.
5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi delnumero 6) dei comma l, l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9).
6. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione “.
11. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
“Art. 84.- 1. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione.
2. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico “.

Articolo 2
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).
1.

L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato ” decreto legislativo n. 533 del 1993 “, è sostituito dal seguente;
” Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio del ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del premio di maggioranza, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali “.
2. L’articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
“Art. 8. – 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l’osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16, 17, 18 e 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.

361, e successive modificazioni “.
3. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:
ART. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l’indicazione del nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi celle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più dì 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.
3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinatoordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore aiseggi assegnati alla circoscrizione “.
4. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
” 1. L’ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appenu ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d’ordine da assegnare alle liste ammesse;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture – uffici territoriali del Governo:
alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schedemedesime con i colori depositati presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8;
alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d’ordine, ed all’invio delmanifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l’affissione nell’albo pretorio ed in altri luoghipubbici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione “;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ” I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre “.
5.

L’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e sostituito dal seguente:
” Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno “.
6. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
” Art. 16 – 1. L’Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 15, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno a più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista”.
7. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dai seguenti:
“ART. 17. – 1. L’Ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le liste singole o collegate ad una coalizione. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire e ottiene così il quoziente elettorale circoscrizionale.

Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale circoscrizionale delle liste ammesse, ottenendo così i rispettivi quozienti di attribuzione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da attribuire alle liste ammesse. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati sulla base delle più alte parti decimali dei quozienti di attribuzione, e, in caso di parità, della più alta cifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima, si procede per sorteggio.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l’Ufficio centrale nazionale verifica quindi se la coalizione di liste o la lista noncollegata, che ha attenuto il maggior numero di seggi nell’ambito di tutte le circoscrizioni, abbia conseguito almeno 170 seggi. In caso positivo informa della verifica effettuata gli Uffici elettorali regionali, che procedono conseguentemente alle attribuzioni definitive dei seggi.
3.Qualora la coalizione di liste o la lista non collegata, che ha ottenuto il maggior numero di seggi ai sensi del comma 2, non abbia già conseguito almeno 170 seggi, ad essa l’Ufficio centrale nazionale assegna ulteriormente il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso l’Ufficio individua un coefficiente di Incremento dato dal rapporto tra il numero di 170 e il numero dei seggi ottenuti dalla coalizione di liste a lista non collegata, individuata ai sensi del comma 2.


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le cifra per il predetto coefficiente di incremento. Ogni cifra elettorale così rideterminata è divisa per il quoziente di circoscrizione già stabilito ai sensi del comma 1. Se dopo tali operazioni viene superato il numero di 170 seggi, le attribuzioni in eccedenza vengono detratte nelle circoscrizioni in cui la lista o le liste collegate hanno le minori parti decimali dei quozienti di attribuzione dei seggi utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da scomputare. Qualora invece anche dopo tali operazioni non sia raggiunto il numero di 170 seggi, i seggi ancora mancanti sono ulteriormente assegnati e ripartiti nelle circoscrizioni in cui la lista o le liste collegate hanno le più alte parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate, fino a concorrenza del numero di seggi da attribuire. Nelle singole circoscrizioni regionali, a seguito delle assegnazioni degli ulteriori seggi, è conseguentemente attribuito alle altre coalizioni di liste o singole liste non collegate ammesse al riparto un numero corrispondentemente ridotto di seggi, facendo riferimento alle rispettive cifre elettorali regionali in ordine crescente.
Art. 17-bis – 1. Il presidente dell’Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni riguardanti le operazioni di cui all’articolo 17, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione “.

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